Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/12/2023, n. 35099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35099 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
invece, nei giudizi instaurati prima di questo discrimine temporale sussiste la legittimazione processuale sia del Ministero delle Finanze che dell'Agenzia (anch'essa rappresentata in giudizio, senza bisogno di mandato, dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi degli artt. 43, 45 e 1, secondo comma, del r.d. n. 1611 del 1933), atteso che la posizione del Ministero è assimilabile a quella del dante causa che ha titolo alla prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., e quella dell'Agenzia è riconducibile, sia pure in via estensiva (in ragione del trasferimento del diritto controverso in forza di legge e non per atto volontario), a quella del successore a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cit. (e non a quella di cui all'art. 110 cod. proc. civ.) e dunque a quella del titolare del diritto avente una propria legittimazione all'impugnazione, valida anche quando il diritto sia stato ad esso trasferito ex lege, dopo la sentenza di appello, in pendenza del termine per il ricorso per cassazione (Cass., Sez. 5, 8 agosto 2003, n. 11979). 5 di 11 3. Passando all’esame del merito, il ricorso deve essere rigettato, integrando la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ. 3.1. La ricorrente ha invocato un risalente orientamento di questa Corte, secondo cui l'esenzione dell'INVIM decennale, prevista per i «benefici ecclesiastici» dall'art. 8, comma 3, della legge 16 dicembre 1977 n. 904, è applicabile in favore della Santa SE, considerando che l'inclusione di quest'ultima fra detti benefici, secondo la disciplina del diritto canonico, non trova deroga nella normativa fiscale, nella quale, in particolare, manca una delimitazione ai soli benefici cosiddetti congruabili (fra cui non rientra la Santa SE) - così Cass., Sez. 1, 3/10/1990, n. 9783 e Cass., Sez. 1, 3/01/1991, n.
5. Tale orientamento non è condiviso dal Collegio. 3.2. L’art. 8, comma 3, ultima parte, della l. n. 904 del 1977 dispone che gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Successivamente, tenuto conto degli accordi di Palazzo Madama e della riforma del codice canonico, realizzata con la costituzione apostolica sacrae diciplinae leges il 25 gennaio 1983, in base a cui i benefici ecclesiastici sono progressivamente scomparsi e sono stati sostituiti dagli istituti per il sostentamento del clero, l’art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ha previsto che le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli istituti per il sostentamento del clero. Infine, l’art. 33, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge 2 aprile 2001, n. 136, ha disposto che sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972, con effetto dalla data della sua entrata in 6 di 11 vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati. Quest’ultima disposizione (art. 33, comma 10, l. n. 388 del 2000) è stata adottata per esigenze costituzionali di uguaglianza e libertà religiosa e, cioè, per l’esigenza di riconoscere l’esenzione dall’I.n.v.i.m. anche agli enti rappresentativi di confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica o ai relativi enti religiosi riconosciuti, così superando quell’asimmetria prima esistente, da cui erano derivate le questioni di legittimità costituzionali, respinte dalla Consulta con le sentenze n. 86 del 1985 e n. 235 del 1997. E’ opportuno ricordare che questa Corte ha riconosciuto alla Comunità ebraica di Roma l'esenzione dall'imposta periodica e da quella straordinaria I.n.v.i.m., a far tempo dall'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in virtù del menzionato art. 33, comma 10, della l. n. 388 del 2000, che, con efficacia espressamente retroattiva, ha attribuito il beneficio in relazione agli «immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione» (così Cass., Sez. 5, 3/2/2006, n. 2412). Per completezza deve ricordarsi, infine, che l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 stabilisce che l’incremento di valore dei fabbricati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929 non è soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili: la riconducibilità degli immobili in esame a tali categoria non 7 di 11 risulta, però, essere stata allegata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio. 3.2. La soggezione all’i.n.v.i.m. dell’A.P.S.A. va, dunque, verificata alla luce di tale quadro normativo, premettendo che l’A.P.S.A. (Amministrazione del Patrimonio della SE Apostolica) è l’ente istituito da in data 15 agosto con la , in sostituzione di due precedenti uffici (l' e l' ), deputato all’amministrazione dei beni della Santa SE al fine di fornire i fondi necessari al funzionamento della Curia romana. 4.1. Questa Corte ha già affermato che, ai fini del godimento dell'esenzione dall'i.n.v.i.m. decennale, prevista a favore dei «benefici ecclesiastici» dall'art. 8, comma 3, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 - disposizione che, come tutte le norme che prevedono agevolazioni fiscali, va considerata di stretta interpretazione - per «beneficio ecclesiastico» deve intendersi, secondo la definizione di cui al canone 1409 del codice di diritto canonico del 1917, la «persona giuridica ecclesiastica non collegiale» nella quale siano presenti tutti gli indispensabili elementi della «dote» (un patrimonio autonomo), dell'«officium» (la destinazione perpetua del patrimonio al mantenimento del titolare pro tempore di un determinato ufficio sacro, quale il parroco o il vescovo) e dell'«erezione canonica in persona giuridica», restando di conseguenza escluso dall'agevolazione in questione qualsiasi altro ente ecclesiastico (Cass., Sez. 5, 11/01/2006, n. 381). In tale più recente decisione si è pure sottolineato che la legge 20 maggio 1985, n. 222, agli artt. 21 e 28, ha stabilito che entro il 30 settembre 1986 dovesse essere eretto in ogni diocesi un Istituto per il sostentamento del clero e che con il medesimo decreto dovessero essere estinti i benefici 8 di 11 esistenti nelle diocesi, con trasferimento del loro patrimonio all'Istituto, determinando, quindi, una presunzione, iuris tantum, dell'assenza della natura beneficiale in un ente ecclesiastico esistente ed operante alla scadenza di quel termine. A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta, con riferimento all’art. 3 Cost., in relazione all’art.8, comma 3, della legge n. 904 del 1977, ha suggerito una condivisibile interpretazione restrittiva dell’agevolazione fiscale, come limitata ai soli benefici congruabili (vedi sentenza n. 86 del 1985), individuando la ratio della disciplina in esame nell'art. 30, terzo comma, del Concordato del 1929, con cui lo Stato italiano si è impegnato, sino alla conclusione di nuovi accordi, a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore. Ad avviso della Consulta, il riconoscimento dell’agevolazione de qua è collegato all’interesse dello Stato a prender parte alla gestione dei benefici ecclesiastici, appunto perché congruabili, visto che l'assegno supplementare di congrua è corrisposto sul bilancio del fondo per il culto ed è concesso a seguito di domanda del parroco, previo accertamento dei redditi del beneficio, al netto delle imposte e tasse. Del resto, il citato art. 30, terzo comma, della convenzione finanziaria del Concordato, nello stabilire che lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefìci ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore, escludendo da tale intervento, in virtù del comma successivo, solo le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi, identifica i benefici ecclesiastici con quelli congruabili, a 9 di 11 cui aggiunge solo le diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie romane e delle dette diocesi, per cui, in base ad una interpretazione sistematica, l’esenzione di cui all’art. 8, comma 3, della legge n. 904 del 1977 va riconosciuta agli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici come individuati dall’art. 30 del Concordato e, cioè, a quelli congruabili, alle mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed ai patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. 5. Da tali premesse deriva che il risalente orientamento invocato dalla ricorrente deve essere superato, non potendosi riconoscere all’A.p.s.a. l’agevolazione in esame. Difatti, l’A.p.a.s.a non è un beneficio ecclesiastico, non perché di origine divina, ma perché non si tratta di un patrimonio autonomo e strumentale al sostentamento del titolare pro tempore di un determinato ufficio sacro, quanto piuttosto di un ente ecclesiastico di natura diversa, deputato all’amministrazione dei beni della Santa SE ed al reperimento dei fondi necessari al funzionamento della Curia romana. Tale conclusione risulta confermata dalla sua attuale esistenza e, cioè, dalla circostanza che l’A.p.s.a. non è stata estinta, come imposto dall’art. 28 della legge n. 222 del 1985, in ossequio agli accordi di Palazzo Madama e conformemente alla riforma del codice canonico, realizzata con la costituzione apostolica sacrae diciplinae leges il 25 gennaio 1983. Deve, difatti, ribadirsi che, avendo stabilito l’art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222 che entro il 30 settembre 1986 dovesse essere eretto in ogni diocesi un Istituto per il sostentamento del clero e che con il medesimo decreto dovessero essere estinti i benefici esistenti nelle diocesi con trasferimento del loro patrimonio all'Istituto eretto, sussiste una presunzione, iuris tantum, dell'assenza della natura beneficiale in un ente ecclesiastico operante alla scadenza di quel termine. 10 di 11 Né l’A.p.s.a. ha fornito elementi idonei a superare la presunzione derivante dall’art. 28 della legge n. 222 del 1985. In proposito va ribadito che, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass., Sez. 6-5, 4/10/2017, n. 23228). A ciò si aggiunga che l’A.p.s.a. non è un beneficio congruabile, non ricevendo alcun contributo dallo Stato italiano. In definitiva, l’A.p.s.a. non può beneficiare dell’agevolazione invocata di cui all’art. 8, comma 3, ultima parte, della l. n. 904 del 1977, in quanto non è un beneficio congruabile e neppure ha dimostrato di essere un beneficio, superando la presunzione contraria derivante dall’art. 28 della legge n. 222 del 1985. Peraltro, la sua riconducibilità alla categoria stessa del beneficio va esclusa non solo in considerazione della presunzione derivante dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della legge n. 222 del 1985, stante la sua sopravvivenza, nonostante la soppressione dei benefici ecclesiastici, ma in quanto il patrimonio amministrato non è strumentale al mantenimento del titolare pro tempore di un determinato ufficio sacro, ma al reperimento dei fondi per il sostentamento dell’intera Curia. Né può riconoscersi all’A.p.s.a., che non è un istituto per il sostentamento del clero, l’agevolazione di cui all’art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Parimenti devi escludersi l’applicazione dell’art. 33, comma 10, della legge n. 388 del 2000 (che, del resto, non è stata invocata dalla ricorrente), visto che l’A.P.S.A. non è un ente rappresentativo dell’istituzione religiosa o un ente religioso, ma un ente deputato all’amministrazione dei beni della Santa SE al fine di fornire i fondi necessari al funzionamento della Curia romana. 11 di 11 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: L'esenzione dall'i.n.v.i.m. decennale, prevista a favore dei «benefici ecclesiastici» dall'art. 8, comma terzo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non può essere riconosciuta all’A.p.s.a., che non è un beneficio ecclesiastico congruabile, e neppure ha superato la presunzione di cui all’art. 28 della l. n. 222 del 1985, dimostrando di essere un beneficio ecclesiastico. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale, sebbene risalente, favorevole alla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre