Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PROLO0 14 94 /02 LA CORTES P EMA DICASS Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 1599/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 3845 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: OT RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato rappresenta e difende, ASSENNATO G.SANTE, che lo giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 3751 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 934/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/01/98 R.G.N. 4426/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma del 21/1/94 OT Francesco conveniva in giudizio l'INPS e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con la quale era stata rigettata la sua domanda di riconoscimento del diritto al ripristino della pensione d'invalidità, revocata nell'agosto 1986. L'INPS contrastava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 14/5/97 - 21/1/98, lo rigettava, rilevando che il consulente nominato in secondo grado aveva accertato che l'istante, già artigiano ed ora amministratore della società gestita dai figli, titolare di pensione per nefrectomia destra, aveva recuperato la funzionalità renale, stante la sufficienza del rene superstite, non ricorrendo altre condizioni patologiche rilevabili;
la frattura del femore sinistro del maggio 1996, rilevata in sede di consulenza, non poteva, infatti, essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio non essendo possibile una valutazione dell'esito dell'evento. Le conclusioni del CTU erano accurate e convincenti e giustificavano la conferma della sentenza. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Lolito, fondato su un solo articolato motivo. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 149 Disp. Att. CPC, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente, sotto un primo profilo, che ilCPC Tribunale aderendo alle conclusioni peritali aveva riprodotto in sentenza i vizi logici della consulenza: in particolare, il primo vizio logico era dato dal presunto recupero della funzionalità renale "data la sufficienza del rene superstite", pur in presenza di valori alterati di creatinina, posti in evidenza dalle analisi e che denunciavano una chiara riduzione della funzionalità renale, ma ignorati dal CTU e quindi dal giudice, malgrado il deposito di una consulenza di parte con la quale si denunciava tale insufficienza e si poneva in evidenza la presenza di proteinuria nelle urine;
dalle analisi emergeva la sussistenza di una sindrome nefrosica, ma il consulente ed il Tribunale avevano dato atto di una buona condizione del OT, ignorando i dati acquisiti, senza adeguata motivazione. Sotto altro profilo il Tribunale era incorso in una palese violazione dell'art. 149 Disp. Att. CPC, in quanto pur avendo accertato la frattura al femore sinistro avvenuta poco tempo prima dell'accertamento peritale, non l'aveva presa in considerazione, pur in presenza di un certificato attestante "stazione eretta impossibile", perché non erano ancora consolidate le conseguenze che ne derivavano, in quanto l'istante stava ancora praticando terapia riabilitativa. Trattandosi di un giudizio su revoca della pensione d'invalidità il Tribunale non poteva esimersi dal valutare il nuovo evento infortunistico con la motivazione che non poteva essere preso in considerazione “ai fini del presente giudizio" la probabile incidenza della nuova infermità.
2 - Il ricorso è infondato. In ordine al primo profilo di censura si rileva che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 CPC- pur se tale adesione non sia specificatamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili" (Cass. 6106 del 18/6/98). Il detto principio è pienamente condiviso dal Collegio ed è applicabile anche al caso in cui il contrasto si verifichi fra la consulenza di parte e le due consulenze di ufficio, concordi nell'escludere la permanenza della insufficienza renale;
anche in questo caso il riferimento alla consulenza d'ufficio espletata in secondo grado è sufficiente a motivare la decisione. Peraltro il ricorrente si limita a porre l'accento su esami ed analisi cliniche già espressamente poste in evidenza dalla parte “in corso di CTU di primo grado" (come si legge in ricorso) e quindi esaminate dai consulenti d'ufficio, senza indicare le specifiche incongruenze logiche, o gli errori tecnico scientifici e di valutazione e le contraddizioni nelle quali sarebbero incorsi i detti consulenti;
il parere del consulente di 3 parte richiamato in ricorso si pone quindi come mero dissenso diagnostico, assolutamente insufficiente per la cassazione della sentenza e la rimessione ad altro giudice di merito per nuova valutazione. Passando al secondo profilo, rileva il Collegio che il principio di economia processuale, che sta alla base del disposto di cui all'art. 149 disp. att. CPC, impone di tenere conto delle nuove malattie insorte nelle more, a condizione che le stesse incidano sul complesso invalidante e quindi, nel caso di specie, che gli esiti della frattura si siano stabilizzati e siano residuati postumi permanenti. Nel caso di specie, è stato accertato in sede di merito (e viene ammesso in questa sede) che gli esiti della frattura non erano stabilizzati, in quanto "l'istante stava ancora praticando terapia riabilitativa"; è quindi corretta la conclusione che ne ha tratto il Tribunale che la frattura del maggio 1996 non era valutabile in quella sede e non poteva “essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio", a pena di I D , O 'allungare il processo fino alla stabilizzazione degli esiti e quindi di L 3 L 3 A ' O 5 S . R S T I A R xiolare lo stesso principio di economia processuale su cui fonda la T № D A , ' A A L 3 T S L 7 S E - E disposizione in esame. Entrambi i profili di censura sono quindi P 8 D S - I I 1 S N 1 N G infondati ed il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in E O E S G ordine alle spese non essendosi costituita in giudizio l'altra parte.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle del presente gaand spese Roma 4 ottobre 2001 NSIGLIERE ESTDill Alora IL CANCELLIERE PRESIDENTE Depositato in Cancellerie Miles oggi, 5 FEB. 2002Mana Allan 4 IL CANCELLIERECANCELLIER