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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1090/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FE EP AN, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7516/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015322500 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese e distrazione. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 7 dicembre 2024 (n.
7516/2024 R.G.R.), Nominativo_1, in qualità di l.r.p.t. della società Ricorrente_1 s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n. 03420249015322500000, notificato il 15 ottobre 2024, importo € 7.819,25 (di cui € 4.058,00 per imposta),
ICI 2006, allegava l'atto impugnato, ove si indicava quale atto presupposto la cartella di pagamento n.
03420130029248748000, notificata il 29.08.2014.
Il ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione della pretesa, anche a voler ritenere la cartella indicata come presupposto notificata, in assenza di notifica di utili atti interruttivi;
2) Nullità per difetto di motivazione in quanto non è stata allegata la cartella richiamata;
3) Omessa notifica di atti indicati come presupposto;
4) Prescrizione della pretesa tributaria e certamente di interessi e sanzioni;
5) Nullità per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.
In data 13 gennaio 2025 si è costituita ADER depositando controdeduzioni con allegata documentazione costituita dalla prova della notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto e di atto interruttivo della prescrizione costituito da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata al contribuente in data 21 maggio 2016; chiedeva il rigetto del ricorso in quanto i termini erano stati sospesi e prorogati per l'emergenza pandemica.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La pretesa deve ritenersi prescritta.
Parte resistente ha allegato agli atti la prova della notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'avviso di intimazione, notifica avvenuta con il rito degli irreperibili relativi, con allegazione della cartolina da cui risultano i vari accessi all'indirizzo del destinatario, risultato assente, il deposito degli atti alla casa comunale e l'invio di CAD, pure non ritirata, con relazione della compiuta giacenza. Tuttavia, dopo la notifica della cartella non risultato intervenuti utili atti interruttivi della prescrizione.
ADER ha allegato la copia di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente come atto presupposto anche la cartella in questione, tuttavia, a dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto, ha depositato solo una busta da cui risulterebbe una compiuta giacenza e null'altro. In ogni caso, anche a voler ritenere la CPI ritualmente notificata in data 21 maggio 2016, alla notifica dell'AVI impugnato, avvenuto nell'ottobre 2024 il termine di prescrizione quinquennale deve ritenersi decorso pur valutata la sospensione del termine per emergenza Covid pari a gg. 541.
In ragione della soccombenza la Parte resistente va condannata al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 463,00, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FE EP AN, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7516/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015322500 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese e distrazione. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 7 dicembre 2024 (n.
7516/2024 R.G.R.), Nominativo_1, in qualità di l.r.p.t. della società Ricorrente_1 s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione n. 03420249015322500000, notificato il 15 ottobre 2024, importo € 7.819,25 (di cui € 4.058,00 per imposta),
ICI 2006, allegava l'atto impugnato, ove si indicava quale atto presupposto la cartella di pagamento n.
03420130029248748000, notificata il 29.08.2014.
Il ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione della pretesa, anche a voler ritenere la cartella indicata come presupposto notificata, in assenza di notifica di utili atti interruttivi;
2) Nullità per difetto di motivazione in quanto non è stata allegata la cartella richiamata;
3) Omessa notifica di atti indicati come presupposto;
4) Prescrizione della pretesa tributaria e certamente di interessi e sanzioni;
5) Nullità per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.
In data 13 gennaio 2025 si è costituita ADER depositando controdeduzioni con allegata documentazione costituita dalla prova della notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto e di atto interruttivo della prescrizione costituito da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata al contribuente in data 21 maggio 2016; chiedeva il rigetto del ricorso in quanto i termini erano stati sospesi e prorogati per l'emergenza pandemica.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La pretesa deve ritenersi prescritta.
Parte resistente ha allegato agli atti la prova della notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'avviso di intimazione, notifica avvenuta con il rito degli irreperibili relativi, con allegazione della cartolina da cui risultano i vari accessi all'indirizzo del destinatario, risultato assente, il deposito degli atti alla casa comunale e l'invio di CAD, pure non ritirata, con relazione della compiuta giacenza. Tuttavia, dopo la notifica della cartella non risultato intervenuti utili atti interruttivi della prescrizione.
ADER ha allegato la copia di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente come atto presupposto anche la cartella in questione, tuttavia, a dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto, ha depositato solo una busta da cui risulterebbe una compiuta giacenza e null'altro. In ogni caso, anche a voler ritenere la CPI ritualmente notificata in data 21 maggio 2016, alla notifica dell'AVI impugnato, avvenuto nell'ottobre 2024 il termine di prescrizione quinquennale deve ritenersi decorso pur valutata la sospensione del termine per emergenza Covid pari a gg. 541.
In ragione della soccombenza la Parte resistente va condannata al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 463,00, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci