Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1964, n. 982
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11 novembre 1964
Art. 1. Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596 , sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici.

Entrata in vigore il 11 novembre 1964