Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
In caso di prestazione lavorativa non eccedente l'orario massimo legale, il riconoscimento del diritto alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario presuppone necessariamente l'individuazione di una disposizione contrattuale che sia idonea a configurare tale prestazione come lavoro straordinario, eccedente, cioè, l'orario normale concordato fra le parti in una determinata misura inferiore a quella massima (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'attività di distribuzione della corrispondenza prestata da dipendenti postali, ragguagliata a 360 minuti giornalieri e documentata da un "modello valutazione recapito", aveva qualificato come straordinario il lavoro protrattosi oltre tale durata, omettendo di accertare se la contrattazione collettiva avesse effettivamente inteso prevedere in tal caso un qualche compenso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
POSTE ITALIANE s.p.a. in persona Presidente p.t. e legale rapp.te, prof. avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dal prof. avv. Roberto Pessi, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Po 25/B, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
1) - MAVILLA CARLA
2) - CC TIZIANA
rapp.te e difese dall'avv. Francesco Banchini, del Foro di Parma, presso il quale elett.te domiciliano in Parma, via Volturno, n. 40, presso Sindacato UGL, giusta procura speciale a margine del controricorso, e con esso di ufficio dom.te in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 00107/1998 del 22.10/06.11.1998, R.G. n. 00068/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Giovanni Gentile, in virtù di delega dell'avv. prof. Roberto Pessi, per la Poste Italiane s.p.a.;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 00098/98 del 24 aprile/20 maggio 1998 il Pretore di Parma, riuniti i procedimenti, rigettava le opposizioni proposte dall'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste) avverso i decreti ingiuntivi emessi dallo stesso Pretore ad istanza di LA LA e ZI MA, e, questi ultimi confermando, condannava il detto Ente al pagamento in favore delle due dipendenti delle somme richieste a titolo di lavoro straordinario espletato giornalmente per 42 minuti nell'esecuzione della mansione di recapito di corrispondenza in relazione al percorso loro assegnato, come asseritamente riconosciuto dall'Ente con il Mod. RC, modello cd. di valutazione del recapito, e mai compensato. Il Tribunale di Parma rigettava l'appello della Poste Italiane s.p.a., già Ente Poste Italiane;
spese del grado a suo carico. Osservava il Tribunale: dal modello valutazione recapito risultava che la prestazione effettuata dai dipendenti veniva espressamente e in maniera inequivoca valutata in termini temporali, di minuti ed ore, ragguagliati a 360 minuti giornalieri corrispondenti a sei ore lavorative;
poteva anche convenirsi con la tesi del datore di lavoro circa la determinazione del punteggio tenendo conto non solo del tempo ma anche di ulteriori criteri (oggetti da recapitare, numeri civici da servire, etc.), ma ciò in via strumentale per una determinazione preventiva e a priori del tempo complessivo medio per lo svolgimento della prestazione giornaliera;
in realtà, tale previsione non teneva conto del tempo concreto impiegato dalle dipendenti attrici per il loro giro di recapito;
non sussisteva un controllo per la effettiva durata della prestazione, a riprova che il datore di lavoro aveva rinunciato a verificarla;
l'eccedenza di tale durata, per le modalità di determinazione della durata media, costituiva, per destinazione dello stesso datore, lavoro straordinario, e in tali termini era proposta e risultava provata la domanda.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Poste Italiane s.p.a. con tre motivi di censura.
LA LA e MA ZI si sono costituite con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la Posta Italiana s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.: la contrattazione collettiva, cui rinviava l'invocata disposizione codicistica (art. 12 del ccnl vigente fra le parti) prevedeva il lavoro straordinario in caso di necessità imprevedibili e imprescindibili e comunque di durata temporanea e senza possibilità di forfettizzazione e da espletarsi in turnazioni ed articolazioni di orario, e fra il personale disponibile nell'agenzia; le stesse lavoratrici avevano inizialmente parlato di compenso per il maggior carico o disagio o gravosità; non poteva considerarsi lavoro straordinario, almeno dopo la legge n. 549 del 1995 in vigore dal 1^ gennaio 1996, se la prestazione non era effettuata in eccedenza alle 40 ore settimanali, dovendosi parlare, altrimenti di lavoro supplementare;
il Tribunale, non tenendo conto di tali principi legali, aveva dettato una disciplina di senso opposto a quella legale.
Con il secondo motivo di ricorso la Poste Italiana s.p.a. denunzia vizio di motivazione circa un punto decisivo della motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, C.P.C.: il documento preso in esame dal giudice di appello aveva valenza meramente organizzativa, di determinazione settimanale per punteggio della prestazione normale;
una prestazione ulteriore non significava affatto l'espletamento di lavoro straordinario, nel senso che una maggiore celerità nel lavoro non poteva mai comportare un compenso di natura quantitativa, che presuppone pur sempre l'espletamento di un orario di lavoro settimanale superiore alle trentasei ore, ma eventualmente benefici diversi e di tipo qualitativo (quali premi, promozioni, etc.).
Con il terzo motivo di ricorso la Poste Italiana s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.: se anche il documento di cui al primo motivo di ricorso dovesse essere considerato integrativo della contrattazione collettiva, comunque ai fini della sua interpretazione mancava ogni collegamento e coordinamento con la guida operativa di cui agli artt. 9 e 72 del medesimo contratto;
la definizione di lavoro normale di cui al citato documento era stato illegittimamente estesa oltre l'ambito cui era destinata, essendo stata essa applicata, con procedimento analogico riservato solo alle norme legali, oltre che al lavoro ordinario anche al lavoro straordinario.
I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per evidente loro connessione, sono fondati per quanto innanzi si dirà, assorbite le altre censure.
Va premesso che si verte in tema di interpretazione del modello RC denominato modello valutazione recapito, invocato dalle ricorrenti, e posto dal Tribunale a fondamento della riconosciuta richiesta economica di compenso per lavoro straordinario, in relazione a quarantadue minuti giornalieri nell'espletamento del percorso assegnato nel recapito della corrispondenza, quale prova della durata della prestazione lavorativa svolta e della conseguente individuazione dell'orario in supero da compensarsi con le relative maggiorazioni.
L'operazione interpretativa percorsa dal giudice di appello non risponde ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, e presenta evidenti vizi di motivazione.
Ed invero, argomenta il Tribunale: a) nel modello valutazione recapito la prestazione è espressamente valutata in termini temporali, di minuti ed ore, ragguagliati a 360 minuti giornalieri, corrispondenti alle sei ore giornaliere di lavoro ordinario, ancorché nella determinazione del relativo punteggio si facesse riferimento ad un criterio unitario complesso, comprensivo del tempo occorrente, degli oggetti da recapitare, dei numeri civici da visitare;
b) tale determinazione, effettuata in via preventiva ed a priori anche in previsione organizzativa per la determinazione del tempo medio necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa dei singoli portalettere, rendeva superfluo il controllo di fatto, che non era effettuato e neanche previsto, sulla durata in concreto della prestazione lavorativa;
c) nel caso relativo alle due lavoratrici la valutazione media e preventiva riconduceva alla durata della loro prestazione lavorativa di 42 minuti in supero ai 360 cui doveva essere rapportata;
d) tale lavoro eccedente, costituendo secondo il criterio prefissato dal datore di lavoro, prestazione extra ordinem, andava compensata con la maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 72 del contratto collettivo per lavoro straordinario. Orbene, la tesi del Tribunale, così argomentata, non sottintende certo la indagine assolutamente necessaria della individuazione del superamento anche dell'orario ordinario giornaliero, ottenuto attraverso la divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale.
Non sussistono elementi agli atti che indichino in qualche modo la disciplina contrattuale del lavoro straordinario, se non che esso sembra fissato in 36 ore settimanali e sei giornaliere (vedi controricorso) e che l'art. 12 del contratto collettivo per il personale dipendente delle Poste, come da richiamo dell'art. 2108 c.c. - ed il cui testo, nella parte relativa alle argomentazioni sviluppate in ricorso, è parzialmente riportato nell'atto di impugnazione - dispone, fra l'altro, che il ricorso ad esso deve essere temporaneo, di carattere eccezionale e per necessità imprescindibili e indifferibili, e che di esso non è ammessa la forfettizzazione.
Ed allora, tenuto conto che solo "la prestazione lavorativa eccedente l'orario concordato fra le parti in una misura inferiore a quella massima stabilita dalla legge o dal contratto collettivo, e fino al raggiungimento di questa, va qualificata come straordinario e retribuita a norma dell'art. 2108 c.c., a meno che non venga provata l'esistenza di un accordo fra le stesse parti avente per oggetto il prolungamento dell'orario normale contrattuale fino al limite di quello normale legale o pattuito in sede collettiva" (Cass. 17 febbraio 2000, n. 0 1773), non trova spiegazione, in relazione al detto principio, l'affermazione, costituente fra l'altro vero e proprio salto logico nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le asserite prestazioni, risultanti dal modello valutazione recapito come svolte quotidianamente in supero a quelle corrispondenti alla durata del lavoro ordinario in eccedenza ai 360 minuti e valutate con gli stessi parametri di esse in 42 minuti, andavano remunerate "quale lavoro straordinario, a norma dell'art. 72 CCNL, il che è esattamente il contenuto della domanda proposta in giudizio dalle parti ricorrenti, odierne appellate". Tale affermazione, in realtà, non spiega da quale disposizione, sia essa legale o contrattuale, emergerebbe il principio secondo cui le dette prestazioni, pur ricadendo nell'orario massimo (36 ore settimanali e/o 6 giornaliere) andrebbero comunque compensate (non è chiaro neanche se esse in concreto sono state compensate o meno a parte come lavoro ordinario) e anche con la maggiorazione contrattualmente prevista del lavoro straordinario.
In tal senso la sentenza merita le censure proposte, per cui, assorbite le altre ad esse conseguenti, il ricorso va accolto, e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Bologna, alla quale va demandato il compito di riesaminare la disciplina applicabile alla presente controversia, accertando in particolare se, con il menzionato modello cd. di valutazione recapito, si sia inteso prevedere un qualche compenso nel caso in cui al dipendente venga affidata la distribuzione di corrispondenza ragguagliata a più di 360 minuti giornalieri;
provvederà inoltre il giudice di rinvio alla liquidazione, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002