CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2023, n. 40439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40439 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL EL nato in [...] l'[...] avverso la sentenza emessa il 6 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha applicato a EL OL la pena di anni due di reclusione ed euro 6.800 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così Penale Sent. Sez. 6 Num. 40439 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 19/09/2023 riqualificati i fatti ascritti;
ha, inoltre, disposto, per quanto rileva in questa Sede, la confisca del denaro in sequestro. 2. Propone ricorso per cassazione EL OL, deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla confisca del denaro, non oggetto di accordo tra le parti. Deduce il ricorrente che tale confisca, fondata sulla ritenuta natura del denaro quale profitto del reato, è stata disposta senza alcuna argomentazione in ordine al nesso di derivazione degli importi sequestrati (17.795 euro e 710 franchi svizzeri) dalla fattispecie di cessione contestata al capo 2 relativa a due sole dosi di cocaina da 0,5 gr. l'una. 2.2 Vizi cumulativi di violazione di legge processuale e di motivazione avendo la sentenza disposto in motivazione la condanna dell'imputato alle spese processuali nonostante la pena patteggiata sia contenuta nei due anni di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata ha, infatti, disposto la confisca del denaro (non inclusa nel negozio processuale) ritenendolo profitto del reato, senza alcuna ulteriore argomentazione in ordine al reato di riferimento e agli elementi di fatto reputati sintomatici del nesso di derivazione del denaro da tale reato. Ritiene il Collegio che tale carenza motivazionale non potrebbe essere sanata in un eventuale giudizio di rinvio in quanto, in primo luogo, va considerato che l'unica fattispecie di reato in relazione alla quale potrebbe disporsi la confisca diretta è quella di cessione di complessivi gr. 1,3 di cocaina contestata al capo 2 (cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 in cui si è affermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, può essere disposta la confisca del denaro nella disponibilità dell'imputato solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen.). Rispetto a tale fattispecie, dall'analisi del capo di imputazione emerge, tuttavia, con evidenza / il carattere assolutamente sproporzionato tra l'ammontare del denaro in sequestro (euro 17.795 e franchi 710,00) e la modesta quantità di sostanza stupefacente ceduta (due dosi da gr. 0,5 l'una), sproporzione che renderebbe manifestamente illogica qualunque tesi volta a 2 sostenere la diretta derivazione e/o il rapporto di diretta pertinenzialità del denaro rispetto alla cessione della cocaina. Va, al riguardo, ribadito che in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata;
ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza - ipotesi, questa, non ricorrente nel caso in esame secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata - non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Le ragioni sopra esposte impongono, dunque, in accoglimento del motivo in esame, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. esclude che il patteggiamento di una pena detentiva contenuta entro i due anni, da sola o congiunta a pena pecuniaria, comporti la condanna al pagamento delle spese processuali. Il dispositivo della sentenza impugnata, coerentemente con tale previsione normativa, non contiene alcuna condanna alle spese processuali. Nella motivazione della sentenza, tuttavia, sulla base di una mera formula di stile e dell'erroneo presupposto che nella fattispecie in esame sia configurabile un patteggiamento "allargato", si afferma che ad esso consegue la condanna dell'imputato al pagamento di tali spese. Ritiene il Collegio che, in disparte ogni considerazione sulla sussistenza di un concreto interesse ad impugnare del ricorrente, nella fattispecie in esame, a fronte di una motivazione meramente apparente - che va rettificata con l'eliminazione del riferimento sia alla natura "allargata" del patteggiamento che alla conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.) - deve essere accordata prevalenza al dispositivo in quanto espressione della effettiva volontà del giudice oltre che pienamente conforme dal dettato normativo (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla confisca del denaro di cui va ordinato il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca relativa alla somma di denaro della quale ordina il dissequestro e la restituzione in favore dell'avente diritto. Manda alla di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 19 settembre 2023 ncelleria per gli adempimenti Il Presidente Il Consie I ?dt- zstensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha applicato a EL OL la pena di anni due di reclusione ed euro 6.800 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così Penale Sent. Sez. 6 Num. 40439 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 19/09/2023 riqualificati i fatti ascritti;
ha, inoltre, disposto, per quanto rileva in questa Sede, la confisca del denaro in sequestro. 2. Propone ricorso per cassazione EL OL, deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla confisca del denaro, non oggetto di accordo tra le parti. Deduce il ricorrente che tale confisca, fondata sulla ritenuta natura del denaro quale profitto del reato, è stata disposta senza alcuna argomentazione in ordine al nesso di derivazione degli importi sequestrati (17.795 euro e 710 franchi svizzeri) dalla fattispecie di cessione contestata al capo 2 relativa a due sole dosi di cocaina da 0,5 gr. l'una. 2.2 Vizi cumulativi di violazione di legge processuale e di motivazione avendo la sentenza disposto in motivazione la condanna dell'imputato alle spese processuali nonostante la pena patteggiata sia contenuta nei due anni di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. La sentenza impugnata ha, infatti, disposto la confisca del denaro (non inclusa nel negozio processuale) ritenendolo profitto del reato, senza alcuna ulteriore argomentazione in ordine al reato di riferimento e agli elementi di fatto reputati sintomatici del nesso di derivazione del denaro da tale reato. Ritiene il Collegio che tale carenza motivazionale non potrebbe essere sanata in un eventuale giudizio di rinvio in quanto, in primo luogo, va considerato che l'unica fattispecie di reato in relazione alla quale potrebbe disporsi la confisca diretta è quella di cessione di complessivi gr. 1,3 di cocaina contestata al capo 2 (cfr. Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 in cui si è affermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, può essere disposta la confisca del denaro nella disponibilità dell'imputato solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen.). Rispetto a tale fattispecie, dall'analisi del capo di imputazione emerge, tuttavia, con evidenza / il carattere assolutamente sproporzionato tra l'ammontare del denaro in sequestro (euro 17.795 e franchi 710,00) e la modesta quantità di sostanza stupefacente ceduta (due dosi da gr. 0,5 l'una), sproporzione che renderebbe manifestamente illogica qualunque tesi volta a 2 sostenere la diretta derivazione e/o il rapporto di diretta pertinenzialità del denaro rispetto alla cessione della cocaina. Va, al riguardo, ribadito che in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata;
ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza - ipotesi, questa, non ricorrente nel caso in esame secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata - non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Le ragioni sopra esposte impongono, dunque, in accoglimento del motivo in esame, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. esclude che il patteggiamento di una pena detentiva contenuta entro i due anni, da sola o congiunta a pena pecuniaria, comporti la condanna al pagamento delle spese processuali. Il dispositivo della sentenza impugnata, coerentemente con tale previsione normativa, non contiene alcuna condanna alle spese processuali. Nella motivazione della sentenza, tuttavia, sulla base di una mera formula di stile e dell'erroneo presupposto che nella fattispecie in esame sia configurabile un patteggiamento "allargato", si afferma che ad esso consegue la condanna dell'imputato al pagamento di tali spese. Ritiene il Collegio che, in disparte ogni considerazione sulla sussistenza di un concreto interesse ad impugnare del ricorrente, nella fattispecie in esame, a fronte di una motivazione meramente apparente - che va rettificata con l'eliminazione del riferimento sia alla natura "allargata" del patteggiamento che alla conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.) - deve essere accordata prevalenza al dispositivo in quanto espressione della effettiva volontà del giudice oltre che pienamente conforme dal dettato normativo (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla confisca del denaro di cui va ordinato il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca relativa alla somma di denaro della quale ordina il dissequestro e la restituzione in favore dell'avente diritto. Manda alla di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 19 settembre 2023 ncelleria per gli adempimenti Il Presidente Il Consie I ?dt- zstensore