Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
Integra il reato di abusivo esercizio della professione medica lo svolgimento dell'attività di diagnosi e cura di patologie per mezzo di prodotti omeopatici in assenza della prescritta abilitazione dello Stato, dell'iscrizione all'albo professionale, e, prima ancora, del conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2007, n. 34200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34200 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
M SENTENZA N.964 REGISTRO GENERALE N. 42843 del 2005
UDIENZA PUBBLICA DEL 20 GIUGNO 2007
34200 /0 7
ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori :
Presidente Dott. Giorgio Lattanzi
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
Consigliere 2. Dott. Giovanni de Roberto
Consigliere 3. Dott. Arturo Cortese
Consigliere 4. Dott. Giacomo Paoloni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Generale della Repubblica sul ricorso proposto dal Procuratore presso la Corte di appello di Bologna, avverso la sentenza 28 settembre 2005 della Corte di appello di
Bologna. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de
Roberto. Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Giancarlo Udito il difensore di AR avvocatoON,
Rizzieri Fatto e diritto
1. Con sentenza 28 settembre 2005 la Corte di appello di Bologna,
in riforma della decisione 3 luglio 2002 del Tribunale di Modena
che aveva condannato AR ON per il reato di cui all'
art. 348 c.p., per avere esercitato, attraverso visite mediche,
senza aver conseguito 1' attività di medico e terapie,diagnosi medica,professione all' esercizio della alcuna abilitazione assolveva il ON dal detto reato perché il fatto non sussiste.
Rilevava, più in particolare, la Corte che per il periodo corrente tra il gennaio 1998 e l' ottobre 2001 tutti i testimoni aveva compiuto atti avevano ilche ON nonriferito riconducibili all' esercizio della professione medica.
al periodo dal al 16 gennaio 1998 (data 1993 Relativamente della perquisizione presso lo studio):
a) coloro che avevano contattato il ON per assoggettarsi a cure omeopatiche erano consapevoli che l' imputato non aveva conseguito alcuna laurea in medicina;
cure omeopatiche libera scelta ed, in alcuni casi, con il contemporaneo b) la sottoposizione alle era avvenuta per ricorso alla medicina tradizionale;
prova certa che 1' imputato avesse la c) non sussisteva diagnosi tuttaeseguito visite;
con effettuato probabilità, le annotazioni di patologie erano relative a diagnosi riferite dai clienti;
d) le prescrizioni "terapeutiche" riguardavano prodotti naturale innocui ed inidonei ad omeopatici di origine interagire con altri farmaci;
e) 1' imputato si era limitato a consigliare l' uso esclusivo dei prodotti omeopatici;
in un solo caso aveva sconsigliato
1' uso della tachipirina.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna denunciando violazione dell' art. 348 c.p.
Osserva, più in particolare:
a) 1' irrilevanza della libera scelta dei pazienti, considerato il bene protetto dall' art. 348 c.p.;
b) 1' esclusivo rilevo del mancato conseguimento di titoli abilitativi, a prescindere dalla capacità del Mosconi di
effettuare le cure e dall' esito di esse;
c) l' irrilevanza della innocuità dei prodotti prescritti;
d) il rilievo della prescrizione (anche verbale) о della sostanze specificamente diretta somministrazione di indirizzate all' eliminazione di una malattia o a lenirne i sintomi, qualificabile comunque come atto di esclusiva
RG. deach 3
fattodal prescindere che la a medico,del competenza prescrizione venisse formalizzata in una ricetta;
ilsolo può effettuare e) la circostanza che medico prescrizioni anche di “medicina alternativa".
Il ricorso è fondato.
2. L' impugnazione del Procuratore Generale si riferisce all' esercizio abusivo della professione medica da parte del ON per il periodo compreso tra il 1993 ed il 16 gennaio 1998, data della perquisizione a séguito della denuncia del GO perché sembrerebbe pacifico, almeno a quel che risulta dal ricorso alla stregua di quanto esposto dall' ufficio ricorrente, che per imputato 1' attività il periodo dell' non si successivo, estrinsecò in veri e propri atti di esercizio della professione medica. Il difensore dell' imputato, in una memoria depositata in prossimità udienza, ha richiesto la dichiarazione di dell' inammissibilità del ricorso, perché con esso si richiederebbe una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, nonostante questa non sia ancora maturata. Una tesi da disattendere subito cheimpugnata la giacché risulta evidente dalla sentenza studio del ON ha determinato la perquisizione nello successivamente istaurandosi un' cessazione della permanenza, irrilevante ai fini della ulteriore attività peraltro ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 348 c.p.
sezionamento, così due deioperato,Più ilprecisamente, periodo di attività, l' uno antecedente, l' altro susseguente alla perquisizione, ha consentito una pronuncia del tutto liberatoria da parte della Corte di appello. La devoluzione, poi, di un solo frammento (quello iniziale) dell' attività abusiva, in forza dell'
arco temporale oggetto dell' impugnazione del Pubblico ministero,
potrebbe, al più, comportare se il ricorso venisse accolto
- il
-
permanere della pronuncia di proscioglimento nel merito per la seconda fase (non ancora estinta) ovvero, se la Corte dovesse annullare la sentenza impugnata nei termini indicati dal Pubblico
G .de Rchкм 4
ministero, che l' annullamento dovrà disporsi senza rinvio per il periodo considerato per essere il reato estinto per prescrizione.
3. Ciò posto, sulla base della sentenza qui denunciata risulta evidente l' insussistenza delle condizioni per il proscioglimento in merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. per il periodo di tempo indicatitermini atto di nell' proprio nei contestato, richiamarg potendosi Pubblico ministero., del impugnazione integralmente il contenuto di tali doglianze.
4. Come è noto, l' omeopatia è un metodo di cura consistente nella somministrazione in minime dosi di sostanze che, se somministrate ad alte dosi ad una persona sana provocherebbero gli stessi sintomi della malattia che si vuole combattere. Una tale metodologia, alla cui basa è la c.d. "legge della similitudine",
curato col suo secondo cui un determinato disturbo può essere può comporta la la malattia si regola che curare (0 simile prevenire) con ciò che può provocarla. Si tratta, dunque, di un metodo alternativo alla c.d. "allopatia", sistema di cura che sfrutta l' azione dei principi contrari a quelli che hanno provocato la malattia.
Va avvertito però che non vale ad escludere 1' omeopatia dalle professioni mediche la circostanza per la quale questa attività
di successiva universitaria non disciplina sia dioggetto professione per la quale è necessaria 1' acquisizione di un titolo in un campo di Stato, esplicandosi comunque la detta metodologia la cura delle malattie corrispondente appunto a quello della medicina, per così dire, ufficiale.
sembra così nondi fatto, Lo stesso oggetto dell' omeopatia, diverso da quello della medicina tradizionale, poiché, pur se con e tecniche da non riconosciuti,questa attuato metodi finalizzate alla diagnosi e alla cura delle malattie dell' uomo.
Se a ciò si aggiunge 1' intrinseca eccentricità dell' omeopatia rispetto al sapere medico tradizionale, pare evidente, a fortiori,
essere subordinato al che 1' esercizio di tale attività deve controllo, di natura pubblicistica, dell' esame di abilitazione e
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all' albo professionale dell' iscrizione e, prima ancora, al conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina.
sarebbe Come è stato perspicuamente infatti,rilevato, paradossale imporre tali oneri a chi intende curare pazienti dopo essersi formato su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un' attività terapeutica alternativi non riconosciuti dalla e metodi in base nozioni a comunità scientifica. Una conclusione quella ora ricordata
- che
-
1' indubbia interferenza anche considerando confermata risulta dell' attività dell' omeopata con un bene giuridico primario come la salute, che viene tutelata attraverso un imponente complesso di norme anche di rango costituzionale, attraverso la predisposizione di strutture pubbliche ad hoc, con la previsione di specifici controlli sui soggetti che esercitano ☑A privatamente 1' attività
medica. Questa Corte ha avuto già modo di precisare che integra il reato di abusivo esercizio della professione medica la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per attività coincidono con omeopatici perché tali un prodotti attività sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo;
rimarcando che, se i riconosciuti dallo Stato, certamente rimedi omeopatici non sono rimessi alla libera scelta dell' vietati ma sono non sono interessato d' accordo con il suo medico curante dal quale le ricette devono essere redatte;
sempre applicando l' art. 348 c.p., si è ritenuto, perciò, realizzato il reato in questione quando l'
attività non venga svolta da un esercente la professione medica e dei rimedi nellae prescrizione nella diagnosi si sostanzi delle modalità della loro assunzione (Sez. VI, 25 suggeriti e più che numerosi prodotti n. 2652). Tanto febbraio 1999, nella farmacopeaiscritti utilizzati in omeopatia sono oggi utilizzati che risultano comunemente ufficiale italiana, atteso dalla stessa medicina allopatica. Peraltro, dal 1992, prima a livello comunitario e poi nazionale,
sono state emanate norme che prevedono la registrazione dei
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Salute, mentre il Ministero della farmaci omeopatici presso rigorose direttive stabiliscono i dettami ed i confini per la
nel territorio commercio di tali prodotti produzione e il
nazionale. come si vedrà più tutto in un quadro interpretativo che
-
Il tra le attività di ha annoverato analiticamente fra poco esclusiva competenza dei medici la chiropratica, l' agopuntura, i
1' la fitoterapia, massaggi terapeutici, 1' ipnosi curativa, dall' attività medica la invece, Ha escluso, idrologia. con prescrizione di lenti a visivadella potenza misurazione ginnastica oculare rieducativa unaattivazione di contatto, 1' mediante apparecchiatura elettronica, la depilazione con gli aghi, la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico, la gestione in un centro tricologico con finalità di miglioramento estetico, la consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe con indicazione della loro modalità di azione, la realizzazione di tatuaggi (cfr. anche
Sez. VI, 30 luglio 2001, n. 29961).
6. La sentenza impugnata ha impropriamente chiamato in causa 1'
ordinanza costituzionale n. 149 del 1988, quale statuizione attività in di esame da parte esercizio dell'1' legittimante soggetti non abilitati ad esercitare la professione medica, così
statuizione macroscopicamente 1'circa effettiva equivocando contenuta in tale pronuncia (cfr., amplius, Sez. VI, 10 ottobre
2003, Bennati). in riferimento Nell' occasione la Corte era stata investita, di della questione Costituzione,della agli artt. 10 e 25 legittimità dell' art. 348 c.p., sollevata dal giudice a quo nel corso di un processo a carico di tre cittadini statunitensi che la professione di "chiropratici" avevano esercitato in Italia abilitazione dello senza essere in possesso della prescritta dei Stato, sotto profilo che la norma denunciata manca il da un lato, gli necessari riferimenti integrativi, in quanto, atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d' America non sono riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall' altro lato,
G.de Ruки 7
in laurea Stato né corsoun di non esiste nel nostro abilitazione 1' omologa conseguentemente, chiropratica né, professionale, per cui non potrebbe applicarsi la norma penale della 10art. senza violare 1' art. 25 Costituzione (1'
dell' dispositivo Costituzione risultava indicato nel solo ordinanza di rimessione). che la fattispecie denunciata aver Osservato La Corte, dopo professione punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e che, dunque, 1' abuso punito dall' art. 348 c.p. consiste proprio
Stato la quale lo esercizio di una professione, per nell' non 1' abbia richieda una speciale abilitazione, da parte di chi inammissibile conseguita, ritenne la manifestamente questione perché irrilevante;
lo stesso giudice rimettente aveva, infatti,
italianoStato non richiede alcuna riconosciuto che 10 di "chiropratico" che la la professione abilitazione per
1' art. 2229 C.C. affida, appunto, nostra legge ignora, mentre alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per le quali e necessaria l' iscrizione in appositi albi о elenchi.
Stante, dunque, il "disinteresse" della legge ordinaria, la Corte
ne ha inferito che "non ha alcuna rilevanza che la chiropratica nelloinquadrata delle professioni, schema esserepossa non riterrà di disciplinarla e giacché, fino a quando lo Stato di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex della Costituzione, in tutte le sue forme ed art. 35, 1° comma, art.ex 41 applicazioni, e di una iniziativa privata libera
"1' art. 348 la conseguenza che c.p. della Costituzione", con
è ilperché fatto non assolutamente inapplicabile risulta dalla legge come reato". preveduto quanto Da ciò pare chiaramente emergere da contrariamente ricordato il che argomentato dalla sentenza impugnata
"disinteresse" dell' ordinamento italiano per la professione di
- vale se e د al pari di quella di "omeopata" "chiropratico" مع
non implichi il sempreché l' attività concretamente esercitata
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compimento di "operazioni" che solo chi è abilitato all' esercizio della professione medica può lecitamente eseguire.
8. Questa Corte è, del resto, costante nella linea interpretativa in bianco in base alla quale 1' art. 348 c.p. è norma penale una proposizione, peraltro, in parte da rimeditare alla stregua della sentenza costituzionale n. 199 del 1993, senza che, peraltro ciò possa comportare decisivi riverberi sui tracciati ermeneutica norme giuridiche di1' esistenza che presuppone in esame determinata attività professionale, le diverse, qualificanti una abilitazione dello Stato ed quali prescrivono specialeuna tal modo specifico albo, impongono 1' unoiscrizione in in configurando le cosiddette "professioni protette"; così da trarne la conseguenza che 1' eventuale lacuna normativa non può essere di regole generali colmata dal giudice con la prescrizione о
certo interessi La norma in esame tutela, quindi, non astratte. della collettività al 1' interesse "corporativo", ma di tipo quali sono professioni svolgimento delle per le regolare una speciale abilitazione e la iscrizione nell' albo;
richieste che la condotta costitutiva dell' abusivo la conseguenzacon deve consistere nel compimento di uno più atti esercizio, riservati in modo esclusivo alla attività professionale (Sez.
VI, 29 novembre 1983, Rosellini). Tanto da far emergere come non sia il nomem della professione esercitata a designare il tipo di attività come corrispondente a quella esclusiva del medico ma 12
attività (ci si operazioni eseguite, menoa che 1' concrete riferisce a modelli di confine con l' esercizio della professione come esercizio di attività medica) sia di per sé qualificabile
è e pure se, quando la professione esclusiva del medico dalla legge, il dei limiti da essa regolamentata superamento tracciati comporta esercizio abusivo della professione medica. In
un quadro in cui fa da decisivo punto di riferimento il principio espresso dall' art. 32 della Costiutuzione in base al quale "La
dell' come fondamentale diritto Repubblica tutela la salute individuo e interesse della collettività", attraverso una verifica della norma ordinaria (anche incriminitrace) in chiave detr 9
costituzionale, secondo una linea ermeneutica, del reato ormai consolidata nella giurisprudenza del giudice della legittimità
delle leggi (cfr., ex plurimis, la sentenza costituzionale n. 184
del 1986. 9. Più specificamente, in relazione alla prima tipologia in cui si manifesta la fattispecie di cui all' art. 348 c.p., e sempre con riferimento all' attività esclusiva del medico, questa Corte ha professionale di optometrista affermato perciò che l' attività della essere in occasione che non poteva prevista implica regolamentazione della professione di ottico non necessariamente esercizio della professione medica;
demandando al le pratiche giudice del merito il compito di verificare se professionali corrispondano ad una mera attività di rilevazione e diattività una semplice strumentale, e ad misurazione qual caso dovrebbero considerarsi ginnastica oculare nel all'espletamento della professione solo ausiliari e funzionali medica e non integranti oppure se esseil reato necessariamente comportano nella loro essenziale esecuzione,
scelte e valutazioni di carattere diagnostico, tipiche dell'
atto medico (Sez. VI, 3 aprile 1995, Schirone). Sulla stessa linea relazione allasi è affermato, in professione medica che si estrinseca nella capacità di individuare diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, che commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al la precisandosi che da tale condotta non è esclusa malato;
psicoterapia, giacché la professione in parola dal fine di guarire non già dai mezzi caratterizzata e scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell' impiego di mezzi оnon tradizionali non non sia abilitato all' esercizio, convenzionali da parte di chi nella previsto dall' art. 348 c.p.: integra il reato la ritenuto fattispecie, i giudici di merito avevano sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione deв или 10
medica a carico degli operatori di un centro non abilitato ove i pazienti venivano sottoposti, tra 1' altro, a sedute psicoanalitiche (Sez. II, 9 febbraio 1995, Avanzini).
Più di recente, ribadendo una giurisprudenza ultraventennale si è ritenuto che 1' De6 aprile 1982, Carolis), (Sez. VI, oltre all' effetto agopuntura, in quanto terapia invasiva che, che essa tipico ipnotico ed anestetico provoca sul paziente, è esposta a tutti i rischi collegati ad un intervento di tale natura, quali parti invasioni in non causate da gravi di lesioniquelli appropriate del corpo umano, senza contare il rischio di infezioni di "utensili” nelsterilizzati rispetto degli non per 1' uso attualmente previsti e periodicamente verificati dai standards servizi sanitari, e costituisce esercizio della professione medica
(Sez. VI, 27 marzo 2003, Carrabba). Ed è interessante notare come mentre, all' epoca in cui fu pronunciata la prima decisione, 1'
agopuntura non costituiva materia oggetto di insegnamento nelle università italiane, allorché è stata pronunciata la seconda, la
Roma "La e chirurgia della facoltà di di medicinafacoltà
Sapienza" ha inserito "il bando di attivazione del master di II
livello in 1'agopuntura per anno 2003, il cui di titolo ammissione è il diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. Così da far concludere circa l' esercizio della c.d. "medicina alternativa", in rapporto alla fattispecie di si esplicaadesso contestata, che "1' agopuntura reato anche mediante atti propri della professione medica, oltre che per la scelta da curare, ianche per suoi terapeutica della malattia intrinseci metodi applicativi che possono definirsi "clinici"
(così Sez. VI, 27 marzo 2003 Carrabba). come la cura di ricordare Tale decisione ha avuto, ancora,
senso che sia orientata nel giurisprudenza di siCortequesta professione "lamedica di esercizio della integra il reato rilascia prescrizioni e effettua diagnosi e condotta di chi ricette sanitarie per prodotti omeopatici perché tali attività
rientrano nell' esercizio di un' attività sanitaria che
di un presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso
овелев 11
valido ed idoneo titolo;
rimarcando che se i rimedi 'omeopatici"
non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non sono vietati ma sono rimessi alla libera scelta dell' interessato d' accordo con il suo medico curante dal quale le ricette devono essere redatte;
sempre applicando l' art. 348 c.p., si ritenne, perciò realizzato il reato in questione quando l' attività non venga svolta da un sie insostanzi un' attività la professione medica esercente diagnostica e in quella prescrittiva dei rimedi suggeriti e delle
25VI, 1999, modalità della loro assunzione (Sez. febbraio
Cattaneo).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, recepito la costruzione ermeneutica inaugurata dalla sentenza costituzionale n. 1999 del 1993, che ha ravvisato nella previsione dell' art. 348
c.p. una fattispecie caratterizzata da autonomia precettiva che la rende autosufficiente rispetto alla disciplina dei contenuti e dei limiti imposti dai titoli abilitativi. Così superando la linea normainterpretativa che ravvisa nella norma adesso ricordata una
"penale in bianco". Designando il provvedimento abilitativo non come elemento strutturale della fattispecie incriminatrice, ma come presupposto che "in negativo condiziona la capacità giuridica del soggetto in ordine all' oggetto di quella specifica professione, qualificandone la condotta come abusiva e, per ciò stesso, illecita". Con decisivi riverberi quanto alle professioni c.d. di "confine" con 1' attività medica, perché ciò che designa opera interprete è la necessità di pervenire ad una dell' 1' corretta individuazione della condotta, in modo di verificare se essa abbia il contenuto di atti tipici della professione medica che, del d. P.R. 1950,5 aprile n. 221, può essere а norma esercitata da coloro che, oltre ad avere conseguito la laurea e esami di abilitazione, risultino iscritti superato i prescritti
2003, negli appositi albi VI, (così, ancora Sez. 27 marzo
Avanzino Sez. VI, 11 Carrabba;
nonché, Sez. VI, 9 febbraio 1995,
maggio Mancariello,1990, nel senso che, relazione alla in si estrinseca nell' individuare e professione medica che diagnosticate malattie, nel prescriverne nelcura, la
в есе ли 12
somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente abusivo di tale di esercizio e consigli edpraticati, commette il reato profesione chiunque esprima giudizi diagnostici appresti cure al malato).
10. Sotto il secondo profilo, si è ritenuto che commette il di dentista 1' della professione esercizio reato di abusivo attività riservata al medico nei odontotecnico che svolga confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in
31 maggio 1928, n. virtù dell' art. del regio decreto 11 diretto fra paziente e 1334, ogni rapportoè escluso. essendo autorizzato "unicamente a odontotecnico, quest' ultimo, costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle con le indicazioni impronte.... fornite da medici-chirurghi....
protesi da eseguire 11 dell' ora ricordato (art. del tipo di che nella specie la Corte ha Osservato regio decreto: correttamente la Corte di merito aveva ritenuto che l' imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli in quanto aveva: paziente prescrivendole delle il ponte di una
1) esaminato al riguardo;
suo giudizio poi esprimendo il radiografie e dolore ad un dente, lamentava
2) visitato un paziente che bocca ed esaminandogli la facendolo distendere sul lettino,
affermando che necessari altri erano lavori, 3) visitato un paziente, prescritto al medesimo delle radiografie, impegnandosi stendere un preventivo;
4) esaminato la bocca di un paziente a prescrivendogli radiografie nonché, all'esito, l' applicazione di
I, 12 9 novembre 1992, Cagalli;
Sez. (Sez. VI, un apparecchio che commette il ancora,Si è ritenuto, febbraio 1997, De Luca). reato di esercizio abusivo della professione medica (o paramedica) il biologo che sia pure preposto a un laboratorio di analisi,
venoso a fine di analisi;
effettui un prelievo di sangue appartenente alla precisandosi che tale intervento, pur se ove non eseguito ordinaria amministrazione nella pratica medica,
e secondo precise soggetti professionalmente preparati da tecniche e metodologie, è idoneo ledere l' integrità fisica o a repentaglio la salute della persona addirittura a mettere a
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pertinenza della esso si compie, ed è di esclusiva Su cui professione medica о di quelle professioni paramediche, come dagli infermieri professionali
○ dalle quelle esercitate per le quali la relativa abilitazione deriva da ostetriche, legge;
aggiungendosi che se è vero che specifiche previsioni di maggio 1967, n. 396, recante 1' art. 3, comma 2, della legge 24
biologo", consente ai "Ordinamento della professione di biologi iscritti nell' aulteriori rispettoalbo attività quelle tipicamente elencate nel comma 1 di detto articolo, tale anche che simili ulteriori disposizione prevede espressamente attività siano attribuite alla competenza dei biologi da leggi o primaria e nessuna fonte normativa, о regolamenti, effettuarei biologi ad prelievi di regolamentare, abilita sangue finalizzati all'analisi (Sez. VI, 6 dicembre 1996, Manzi).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condotta protrattasi fino al 16 gennaio 1998 perché relativamente a tale periodo il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 20 giugno 2007
IL PRESIDENTE IL RELATORE
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Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE SUPER C1
LI Scalia jogot 6 SFI 2007 Seale IL CANCELLIERE CT SUPER
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