Sentenza 19 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI RA, BR AL, OS NI MA, LO RE, LI ZI, AM ES, IA DE, RU NI, RG IM, TT LU, selettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PEGAZZANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 95/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 29/05/00 R.G.N. 224/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1 - che, con sentenza del 26.5.00, la Corte d'Appello di Genova ha ritenuto che al sign. PI ed ai suoi litisconsorti, sulle somme loro dovute dall'INPS per il Fondo di Garanzia, da esso gestito, non fossero cumulabili interessi e rivalutazione e fosse applicabile l'art. 16 comma 6^ l. 412/91, atteso che l'art. 22 comma 36^ l. 724/94 aveva esteso anche ai crediti privati la disciplina prevista dal predetto art. 16 per i crediti previdenziali;
2 - che il sign. PI ed i suoi liticonsorti chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui l'INPS resiste con controricorso;
RITENUTO IN DRITTO
1- che i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 c. 36^ l. 724/94 e sostengono che la predetta norma, su cui la C.d'A. ha fondato il suo convincimento, è stata caducata per effetto della sent. N. 459/00 della Corte Cost.;
2 - che le S.U. di questa Corte, con decisione n. 114220/02, sulla questione oggetto della presente controversia, hanno ritenuto che il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto, e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, non muta la propria natura retribuiva quando in forza della l. n. 297/82 e del d.lgs. n. 80/92 sia fatto valere nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, comma sesto l. 412/91;
3 - che il ricorso va ,pertanto accolto, la sentenza cassata, e potendosi decidere la causa nel merito va dichiarato che i ricorrenti hanno diritto al cumulo fra interessi e rivalutazione. Che le spese seguano la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che i ricorrenti hanno diritto al cumulo fra interessi e rivalutazione;
condanna l'INPS alle spese di lite liquidate in euro 10,00 e complessivi euro 5000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004