Sentenza 5 ottobre 2001
Massime • 1
La dichiarazione di contumacia dell'imputato è viziata da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con nullità di tutti gli atti successivi, se il giudice, ritenuto legittimo l'impedimento del difensore a comparire, anzicché provvedere a norma dell'art. 486, comma 3, cod. proc. pen. e sospendere o rinviare anche d'ufficio il dibattimento, fissare con ordinanza una nuova udienza e disporne la notificazione all'imputato non comparso, abbia, invece, nominato un difensore d'ufficio e dichiarato la contumacia dell'imputato, in assenza del difensore di fiducia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2001, n. 38464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38464 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 05/10/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 1134
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - N. 14748/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AB IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della corte d'appello di Venezia, emessa in data 29 gennaio 2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale, Dott. A.M. De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 29.1.2001 la corte d'appello di Venezia rigettò l'appello proposto da IA OR avverso la sentenza 10.7.1995 del Pretore di Dolo che lo aveva condannano alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.). Ricorre per cassazione il difensore dello OR, deducendo:
a) omessa motivazione e violazione degli artt. 567 e 487 c.p.p. in relazione alla dedotta nullità della dichiarazione di contumacia nel processo di primo grado, per avere il giudice provveduto senza aver sentito le parti;
b) nullità del dibattimento di primo grado per omessa notificazione all'imputato dell'ordinanza di rinvio del dibattimento dal 4 ottobre al 20 ottobre 1995.
Il ricorso merita accoglimento.
Risulta dal verbale di udienza 4 ottobre 1994, non comparso l'imputato, che il pretore, nominato un difensore di ufficio ed esaminata l'istanza di rinvio con allegata documentazione, previamente depositata dal difensore di fiducia, ritenne legittimo l'impedimento del predetto difensore e dispose il rinvio ad udienza fissa (20.4.1995), disponendo che a quest'ultimo fosse notificato l'estratto del verbale.
Nella successiva udienza, avendo nel frattempo il difensore di fiducia rinunciato espressamente al mandato, fu nominato un difensore di ufficio e il dibattimento si svolse e si concluse nella ritenuta contumacia dell'imputato.
Il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi sul punto, ritenne regolare la "sostanziale" e implicita dichiarazione di contumacia dell'imputato all'udienza del 4.10.1994 (non risultando a verbale l'espressa dichiarazione di contumacia a seguito di contraddittorio delle parti) e regolare il successivo svolgimento del dibattimento, essendo l'imputato da considerarsi presente rappresentato dal suo difensore, a cui regolarmente notificato l'estratto del verbale contenente con la data di rinvio. Nel caso di specie non viene in questione la necessità o meno di formale dichiarazione di contumacia (una volta presenti tutti gli elementi che legittimano tale dichiarazione), bensì il rispetto delle norme sulla regolare costituzione del rapporto processuale, fondamentale presupposto per lo svolgimento di un processo garantito, che implica, prima ancora dell'osservanza delle norme sul diritto di difesa, l'osservanza delle norme che assicurano all'imputato la conoscenza della fissazione delle udienze dibattimentali. Nel caso (come quello in esame) in cui il giudice ritenga l'esistenza di un impedimento assoluto del difensore a comparire, deve provvedere a norma dell'art. 486.3 c.p.p.: egli deve, cioè, sospendere o rinviare anche di ufficio il dibattimento, fissare con ordinanza la data della nuova udienza e disporne la notificazione all'imputato.
In tale sequenza non vi è possibilità ne' di nomina di difensore di ufficio ne' di dichiarazione di contumacia dell'imputato non comparso, giacché il contraddittorio sulla sussistenza dei relativi presupposti deve risultare integro a causa delle rilevanti conseguenze che la dichiarazione di contumacia comporta e il difensore di fiducia deve poter interloquire, ciò che non può evidentemente fare se risulta assolutamente impedito a comparire. Ne consegue che la dichiarazione di contumacia dell'imputato in assenza del difensore è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. con nullità di tutti gli atti successivi (compresa la sentenza di primo grado e il giudizio d'appello), a cominciare dall'ordinanza che dispose il rinvio del dibattimento a udienza fissa, senza contestualmente disporre che essa fosse notificata all'imputato con comparso.
La rigorosa ottemperanza di tali forme essenziali, che esprimono la sostanza della possibilità di conoscenza e di contraddittorio, garantisce dal rischio che un cittadino possa essere giudicato e condannato senza che sia concretamente informato della fissazione del dibattimento, come è verosimile che si sia verificato nel caso in esame, dal momento che il difensore di fiducia, al quale soltanto era stato notificato il verbale di rinvio, rinunciò al mandato quattro mesi prima che si svolgesse la nuova udienza, nella quale non comparve ne' l'imputato ne' un nuovo difensore di fiducia.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella del Pretore di Venezia (sez. dist. di Dolo) 10/7/1995 e dispone la trasmissione degli atti per il giudizio al tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2001