Art. 26.
Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , dopo la lettera L) sono aggiunte le seguenti lettere:
M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi"; nella colonna "aliquota per quintale lire", in corrispondenza del predetto punto 1), e' aggiunta la cifra "250".
"N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)":
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a kW 1;
3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa". Nella colonna "aliquota per quintale", in corrispondenza dei predetti punti 1), 2) e 3) e' aggiunta la cifra "250"; in corrispondenza del punto 4) e' aggiunta la cifra "175".
Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , dopo la lettera L) sono aggiunte le seguenti lettere:
M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi"; nella colonna "aliquota per quintale lire", in corrispondenza del predetto punto 1), e' aggiunta la cifra "250".
"N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)":
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a kW 1;
3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa". Nella colonna "aliquota per quintale", in corrispondenza dei predetti punti 1), 2) e 3) e' aggiunta la cifra "250"; in corrispondenza del punto 4) e' aggiunta la cifra "175".