Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la sentenza che applichi la pena concordata tra imputato e P.M. senza permettere l'intervento all'udienza della parte civile per omesso avviso è viziata dalla violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento dal Gip: parte civile non ha diritto alle spese legaliAccesso limitatoMariano Acquaviva · https://www.altalex.com/ · 15 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 22.2.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Diana Laudati Consigliere N. 890
Dott. Massimo Oddo Cons.relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe Falcone Consigliere N. 28302/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 7 febbraio 1998 da VO MA e BO LO avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino n. 1655/97. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso:
OSSERVA
Il Pretore di Torino, all'esito del procedimento penale a carico di IM NG - nato a [...] il [...] - per i delitti di cui all'art. 644-bis, c.p., ed all'art. 132, D.L. n. 385/93, - commessi in Torino dal gennaio 1994 al maggio 1995 - con sentenza resa il 22 luglio 1997, qualificati i più gravi fatti ascritti all'imputato come violazioni dell'art. 644 c.p., dichiarò la propria incompetenza e, su successivo accordo delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Milano, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche, ha applicato il 17 settembre 1997 al NG la pena condizionalmente sospesa di un anno e sei mesi di reclusione e L.
3.000.000 di multa.
I ricorrenti, costituiti parti civili dinanzi al Pretore, con il primo motivo d'impugnazione hanno denunciato la nullità della decisione del G.I.P. per violazione dell'art. 127, 1^ e 5^ co., c.p.p., in quanto non era stato dato loro avviso dell'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena e l'omissione non aveva ad essi consentito di chiedere la rifusione delle spese processuali sostenute.
Il motivo è fondato.
Il principio dell'immanenza della costituzione, stabilito dall'art.76, 2^ co., c.p.p., comporta, da un lato, che fino a quando è in corso il procedimento penale la parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare a tutte le fasi successive alla sua costituzione e, dall'altro, che il valido inserimento nel processo penale esclude qualsiasi limitazione difensiva all'esercizio dell'azione civile fino alla sentenza irrevocabile. La retrocessione del procedimento ad una fase preprocessuale non comporta, quindi, l'inefficace della valida costituzione di parte civile e non vale ad impedire o limitare l'intervento nel procedimento della persona danneggiata tutte le volte in cui la legge le consente l'esercizio di un diritto correlato all'assunta qualità di parte.
Orbene la Corte Costituzionale con declaratoria n. 443/90 ha riconosciuto il diritto alla parte civile alla pronuncia relativa alle spese sostenute anche nell'ipotesi di ammissione dell'imputato al rito di cui all'art. 444, c.p.p., e la possibilità di fare valere lo stesso deve essere dunque riconosciuta mediante una interpretazione sistematica degli artt. 447, 1^ co., e 127, 1^ co., c.p.p., che non consenta di eludere l'obbligo di dare avviso anche alla parte civile dell'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena.
La sentenza del G.I.P., che ha applicato al NG la pena concordata dall'imputato e dal P.M., senza permettere l'intervento all'udienza della parte civile a tutela dei propri interessi, è conseguentemente viziata dalla violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., e deve essere annullata con rinvio degli atti per il giudizio al Tribunale di Torino.
Resta assorbito dalla decisione l'ulteriore motivo d'impugnazione, con il quale i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità dell'art.447, c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24, 1^ e 2^ co., della costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto per la persona offesa di ricevere avviso del decreto di fissazione dell'udienza ivi prevista e ciò al fine di costituirsi parte civile e di esercitare il diritto di richiedere la condanna dell'imputato al pagamento a proprio favore delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 22 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1999