Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
L'inosservanza del termine di dieci giorni prima dell'udienza di sorveglianza entro il quale deve essere notificato l'avviso dell'udienza medesima all'interessato e al suo difensore determina una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c)- e 179 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22/9/1999
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 5090
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 08683/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS EL n. il 12.08.1950
avverso ordinanza del 13.10.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Fatto e diritto
PO FF ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 13 ottobre 1998, con la quale è stata rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione alla detenzione domiciliare ed è stata disposta nei suoi confronti la conversione della libertà controllata in pena detentiva.
Il ricorrente denuncia sotto diversi profili inosservanza di legge e vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Il primo dei motivi di impugnazione, che riguarda la violazione del termine stabilito dall'art. 666 terzo comma c.p.p. e ha carattere assorbente rispetto a tutte le altre questioni, è fondato. A norma dell'art. 678 primo comma c.p.p., il procedimento di sorveglianza si svolge con le forme previste per il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 dello stesso codice, che al terzo comma prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio venga notificato almeno dieci giorni prima dell'udienza stessa.
La inosservanza di tale termine, comportando una lesione del diritto di intervento dell'interessato e di sua assistenza da parte del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi degli artt.178 lett. c) e 179 c.p.p. (Cass. Sez. I 23-11-1995 n. 4539; Cass. Sez. I 3-2-1994 n. 5305; Cass. Sez. I 19-1-1994 n. 5429). Nella specie, risulta documentalmente che l'avviso della udienza, fissata per il giorno 13 ottobre 1998, venne notificato all'PO il 5 ottobre 1998 (f. 15 r.) e va, quindi, dichiarata la nullità degli atti dell'udienza stessa, nondimeno tenuta e degli atti conseguenti, compresa l'ordinanza conclusiva del procedimento. All'annullamento consegue il rinvio per nuovo esame al giudice "a quo".
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999