Sentenza 7 novembre 2012
Massime • 1
L'art. 4 bis dell'Ord. Pen., nella parte in cui subordina la concessione di benefici penitenziari ad una condotta di tipo collaborativo (od alla "inesigibilità" della stessa), non viola il diritto di tacere e di non contribuire alla propria incriminazione garantito dall'art. 6 CEDU, posto che tale diritto attiene al processo di cognizione e non alla fase esecutiva della pena. (Corte Cost. sent. n. 68 del 22 novembre 1995 Rv. 219840, vedi)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2012, n. 45978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45978 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/11/2012
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 3105
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 22364/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME EL N. IL 27/07/1955;
avverso l'ordinanza n. 239/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 07/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG. che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 392 del 7.4.2011 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto dal detenuto CI ME contro il provvedimento 18.1.2011 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 4 bis comma 1 Ord. Pen., la richiesta di usufruire di un permesso premio in ragione della natura ostativa dei reati per i quali il condannato era detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo (associazione a delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, omicidio volontario consumato e tentato, rapina e detenzione di armi, con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare il sodalizio criminoso di appartenenza). Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza CI personalmente propone ricorso formulando i seguenti motivi: 1) contrarietà del provvedimento adottato ai principi costituzionali in materia di esecuzione della pena affermati in particolare nella sentenza della Corte Cost. n. 189 del 2010; 2) incostituzionalità della L. 26 luglio 1954, n. 354, art. 4 bis, nella parte in cui obbliga alla collaborazione in violazione del diritto di tacere e di non contribuire alla propria incriminazione garantito dall'art. 6 CEDU;
3) reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo in quanto ostativa alla fruizione dei benefici. Con memoria denominata "motivi nuovi e note di replica", depositata in data 26.10.2012, i difensori del condannato ribadiscono la richiesta di accoglimento del ricorso ed in via subordinata chiedono di sollevare questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 4 bis, per "irragionevole compressione delle finalità rieducative della pena".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Quanto al primo motivo, il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente osservato che le modifiche normative alla L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 4 bis, introdotte a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 68 del 1995, con le quali si è data rilevanza non solo alla collaborazione effettiva ma anche alle situazioni di "inesigibilità" della collaborazione sotto il profilo della inutilità o impossibilità della stessa, anche in ragione della limitata partecipazione ai fatti criminosi del condannato, già consentono di procedere ad una valutazone personalizzata ed individualizzata del tipo di condotta richiesta dalla L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 58 ter, per l'ammissione ai benefici, con esclusione dei "rigidi automatismi" ai quali ha fatto riferimento la menzionata sentenza della Corte Cost. n. 189 del 2010 (che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 58 quater). Occorre peraltro considerare che CI ME, il quale ha basato il proprio ricorso sulla prospettazione di illegittimità costituzionale della norma ostativa all'applicazione dei benefici, neppure si è avvalso degli strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento penitenziario ai fini dell'eventuale ottenimento dei benefici, atteso che, secondo quanto rilevato nell'ordinanza impugnata, non ha proposto al competente Tribunale di sorveglianza domanda incidentale di accertamento della collaborazione impossibile o inutile ai sensi della L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 58 ter ai fini della eventuale ammissione al permesso-premio richiesto.
2. L'eccezione di illegittimità costituzionale deve essere respinta:
la Corte Cost. con sentenza n. 135 del 2003 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, osservando che la disciplina che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti ivi previsti, alla collaborazione con la giustizia non preclude in modo automatico, assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, ma consente al condannato che sia nelle condizioni oggettive e giuridiche di farlo, di scegliere se collaborare o non ed eventualmente di cambiare la propria scelta, sicché essa non si pone in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena.
3. Il diritto di tacere e di non contribuire alla propria incriminazione attiene propriamente al processo di cognizione e trova piena attuazione nell'ordinamento processuale che assicura all'indagato il diritto di essere avvertito della facoltà di non rispondere all'interrogatorio (art. 64 cod. proc. pen., comma 2), consente l'esame dell'imputato solo se consenziente (art. 503 cod. proc. pen., comma 1) e commina la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, quale persona informata, da soggetto che doveva invece essere escusso con le garanzie proprie dell'indagato o imputato (art. 63 cod. proc. pen., comma 2). Nella fase esecutiva della pena il richiamo al diritto di non contribuire alla propria incriminazione non è pertinente, atteso che le dichiarazioni rese dal condannato sono in ogni caso prive di qualsiasi ricaduta autoaccusatoria in ragione della intangibilità del giudicato già formatosi in ordine alla penale responsabilità del condannato;
d'altra parte le condotte di tipo collaborativo, richieste dal combinato disposto della L. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 4 bis e 58 ter, per la concessione dei benefici penitenziari, non possono dirsi disomogenee rispetto al processo di revisione critica del proprio comportamento antisociale generalmente richiesto per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione.
3. Come già osservato nell'ordinanza impugnata, l'eccezione di illegittimità costituzionale della pena dell'"ergastolo ostativo" all'ottenimento dei benefici non è rilevante nel presente giudizio, considerato che la pena dell'ergastolo in quanto tale è compatibile con la concessione dei benefici della liberazione anticipata, della semilibertà e della liberazione condizionale , mentre l'art. 4 bis, comma 1 e 1 bis Ord.Pen. subordina la concessione dei benefici penitenziari alla sussistenza di condotte di tipo collaborativo (o alla inesigibilità di tali condotte) in riferimento al titolo del reato per cui è intervenuta condanna in corso di esecuzione, prescindendo dal tipo di pena irrogata.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
il ricorso e condanna CI ME al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2012