Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 35945
CASS
Sentenza 20 maggio 2004

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In tema di sequestro probatorio di merci contraffatte introdotte via mare in territorio italiano, l'art.4 del regolamento comunitario 2913 del 1992 - il quale attribuisce all'autorità doganale il potere di sospendere lo svincolo ovvero di procedere al blocco per un periodo di tre giorni - non può trovare applicazione, in quanto l'esclusiva finalità della normativa comunitaria è quella di facilitare l'intervento degli organi dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 35945
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35945
    Data del deposito : 20 maggio 2004

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