Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio di merci contraffatte introdotte via mare in territorio italiano, l'art.4 del regolamento comunitario 2913 del 1992 - il quale attribuisce all'autorità doganale il potere di sospendere lo svincolo ovvero di procedere al blocco per un periodo di tre giorni - non può trovare applicazione, in quanto l'esclusiva finalità della normativa comunitaria è quella di facilitare l'intervento degli organi dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 35945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35945 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero Presidente del 20/05/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere N. 02425
Dott. URBAN Giancarlo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola Consigliere N. 031011/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AB OU SH;
2) GN;
avverso ORDINANZA del 31/05/2003 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI V. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1. Il GIP del Tribunale della Spezia con l'ordinanza impugnata ha rigettato l'opposizione proposta dal nominato in epigrafe avverso il decreto del P.M. che aveva respinto la richiesta di restituzione della merce contenuta all'interno di un "container", costituita da prodotti contraffatti e recanti segni distintivi falsi, proveniente dalla Cina e diretta in Libia, come tale sottoposta a sequestro ex art. 253 c.p.p. trattandosi di corpo di reato (art. 514 c.p.).
2. Deduce il ricorrente violazione di legge poiché la merce non era destinata al mercato italiano essendo soltanto in transito nel porto della Spezia e trovando applicazione nella specie la normativa comunitaria (art. 4 regolamento comunitario n. 2913/92) che prevede esclusivamente la possibilità da parte dell'autorità doganale di sospendere lo svincolo ovvero di procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni al fine di consentire agli aventi diritto di depositare una "domanda di intervento".
3. Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto, correttamente, invero, il Gip nel rigettare la richiesta di restituzione ha osservato che trattandosi di merci sicuramente contraffatte la loro produzione ed introduzione nel territorio dello Stato costituisce reato per la legge italiana, mentre la normativa comunitaria ha soltanto lo scopo di facilitare degli organi dello Stato attraverso l'iniziativa degli aventi diritto. D'altra parte, a norma dell'art. 6 c.p.p il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero ivi si è verificati l'evento che ne è la conseguenza.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorso del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2004