Articolo 24 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 23Articolo 25
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15 maggio 1981
Art. 24.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1980 sono riferiti alla competenza dell'anno 1981 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.
Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1981