Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, nel caso di applicazione successivamente alla instaurazione della fase del giudizio non è necessario assicurare la specifica occasione difensiva costituita dall'interrogatorio di garanzia, atteso che la funzione del citato interrogatorio è assorbita dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell'imputato che caratterizza tale fase, ed indipendentemente dal tipo di rito con il quale si svolga il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2004, n. 25044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25044 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 26/02/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 509
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 47376/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA AS;
2) OL ET;
3) LÀ UC LE;
4) RI RO;
5) GA AN;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 16/9-18/9/2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dr. O. Cedrangolo;
udito il difensore Avv. Ernesto Pino;
RILEVATO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, adito ex art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento in data 20 giugno 2003 del
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania applicativo della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di PA AS, OL ET, LÀ UC NI, RI RO e GA RO, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis commi 2^ e 4^ c.p..
Premetteva il Tribunale che l'ordinanza applicativa era stata emessa a seguito di richiesta del pubblico ministero in data 17 giugno 2003, dopo che il Tribunale del riesame, con ordinanza in data 16 giugno 2003, aveva annullato precedente ordinanza del medesimo G.U.P., in data 26 maggio 2003, per insufficiente descrizione degli addebiti, e quindi in violazione dell'art. 292, comma 2^, lett. b) c.p.p.. Riteneva poi il Tribunale che la sua cognizione, stante la sentenza di condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato a carico degli imputati, era ristretta alla valutazione delle esigenze cautelari, che nella specie dovevano ritenersi sussistenti, sotto il profilo del pericolo della reiterazione criminosa, posto che gli imputati rivestivano un ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione mafiosa armata.
Ricorrono per Cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori, che deducono:
1) Preclusione alla emissione della ordinanza applicativa della misura cautelare derivante dalla precedente ordinanza in data 26 maggio 2003, annullata dal Tribunale del riesame, e ancora, sub judice, stante il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero in data 19 giugno 2003.
2) Violazione dell'art. 302 c.p.p., non essendo la nuova ordinanza stata emessa previo interrogatorio degli imputati a piede libero, dopo che con ordinanza in data 7 maggio 2003 il Tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio, aveva dichiarato la inefficacia della misura originariamente applicata ai prevenuti per la mancata regolare assunzione dell'interrogatorio di garanzia, formalità che deve essere assicurata anche qualora la misura sia applicata nella fase del giudizio abbreviato.
In subordine si eccepisce la incostituzionalità degli artt. 294 comma 1 e 302 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'interrogatorio di garanzia anche nella fase del giudizio abbreviato.
3) Omessa motivazione sui criteri di cui all'art. 275 co. 2^ c.p.p. con riferimento al principio di proporzionalità della misura cautelare.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 280 e 300 co. 4^ c.p.p..
Mancanza di motivazione sulla ritenuta inapplicabilità nella fattispecie dei criteri di cui all'art. 280 c.p.p.. Premesso che l'ordinanza custodiale del G.I.P. di Catania, datata 20.6.2003, è stata emessa a norma dell'art. 275 co. 1^ bis c.p.p., con riferimento al solo capo A) dell'imputazione, dopo che in data 26 maggio 2003, il medesimo giudice, in esito a rito abbreviato, aveva condannato gli odierni ricorrenti, per due capi di imputazione (oltre che per il reato associativo di cui al capo A, anche per il reato di concorso in lesione personale aggravata - ex artt. 110, 582, 585 c.p. in persona di SU VA, di cui al capo L), alle pene di cui al dispositivo di sentenza allegato all'ordinanza de qua, dal quale non si desume la pena in concreto inflitta per il reato ritenuto più grave e quella inflitta in continuazione, ciò premesso si eccepisce la nullità dell'ordinanza del G.I.P. per assoluta carenza motivazionale sui presupposti legittimanti l'emissione di una misura custodiale e in particolare sull'applicabilità in concreto della custodia carceraria in relazione alla pena in concreto inflitta nella inosservanza del principio di proporzionalità, nonché la violazione dei principi in materia di misure custodiali di cui agli artt. 278 e 280 c.p.p., con particolare riferimento alla disciplina dettata dal comma 4^ dell'art. 300 c.p.p.. RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Quanto al primo motivo, posto che la precedente ordinanza applicativa era stata annullata in sede di riesame per motivi formali, non sussisteva alcun ostacolo per la riemissione del provvedimento cautelare, come affermato da costante giurisprudenza (v. per tutte Cass., sez. un., c.c. 1 luglio 1992, Grazioso).
Nè impediva la nuova emissione del provvedimento cautelare la pendenza del giudizio di impugnazione in relazione al ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso la precedente ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in data 16 giugno 2003 di annullamento del provvedimento impositivo della custodia in carcere del 26 maggio 2003.
Il Collegio non ignora che il principio ne bis in idem, come valorizzato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., sez. 5^, c.c. 10 luglio 1995, Pandolfo;
Cass., sez. 6^, c.c. 11 febbraio 1999, Siragusa;
Cass., sez. 6^, u.p. 25 febbraio 2002, Sulsenti;
e, nel contesto del previgente codice, Cass., sez. un., u.p. 14 giugno 1980, Achilli), che trova echi anche nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost, ord. n. 39 del 2002 e ord. n. 318 del 2001), estende la sua applicazione alla ipotesi in cui sia stato emesso un provvedimento anche non definitivo sulla stessa regiudicanda per la quale si instauri un nuovo procedimento. Ma il fatto è che nella situazione in esame non esiste la identità di regiudicande. Il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero investiva la questione della sussistenza dei presupposti formali (descrizione sommaria del fatto, ex art. 292 comma 2^, lett. b, c.p.p.) che costituivano requisito di validità dell'ordinanza cautelale emessa dal G.u.p. di Catania in data 26 maggio 2003, annullata dal Tribunale del riesame con l'ordinanza del 16 giugno proprio per la ritenuta insufficiente descrizione del fatto. Invece, l'ordinanza emessa dal medesimo G.U.P. il 20 giugno 2003, confermata dall'ordinanza qui impugnata, attiene alla sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive di applicabilità di un provvedimento cautelare a carico dell'imputato, e cioè, per così dire, al "merito" dell'azione cautelare. È evidente, dunque, che oggetto dei due procedimenti non è la eadem res.
Ben poteva pertanto il pubblico ministero, dopo avere esperito i rimedi previsti dalla legge processuale avverso i provvedimenti giurisdizionali ritenuti ingiusti, e prima ancora di attendere l'esito del gravame, instare per l'emissione di una nuova ordinanza cautelare, sulla base di nuovi presupposti formali, e ciò al legittimo fine di cautelarsi a fronte della prospettiva di un rigetto della sua impugnazione. E da tale iniziativa non può derivare alcuna antinomia tra giudicati. Infatti, se la decisione in data 16 giugno 2003 con la quale il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza applicativa del 26 maggio 2003 fosse divenuta irrevocabile, era legittima, per quello che si è detto, una nuova richiesta di applicazione di una misura cautelare per lo stesso fatto? se invece tale decisione fosse stata annullata e, all'esito del giudizio di impugnazione, fosse stata confermata la prima ordinanza applicativa, si sarebbe prodotto l'assorbimento in questa degli effetti della nuova ordinanza del 20 giugno 2003. In ordine al secondo motivo, va in primo luogo osservato che il riferimento fatto dai ricorrenti alla disposizione dell'art. 302 c.p.p. appare incongruo rispetto al caso in esame. Tale norma,
infatti, pone a presupposto di legittimità del ripristino della misura cautelare per lo stesso fatto il previo interrogatorio libero pede dell'imputato (o indagato) nel solo caso in cui la misura precedentemente disposta abbia perso efficacia per difetto di interrogatorio di garanzia nei termini di cui all'art. 294 c.p.p. e non, come nella specie, per altri vizi di natura procedimentale (in questo senso, tra le altre, Cass., sez. 1^, c.c. 28 febbraio 2003, Pittaccio;
Cass., sez. 2^, c.c. 20 marzo 2002, De Lasa;
Cass., sez. 2^, c.c. 1 febbraio 2000, Cartoni;
Cass., sez. 6^, c.c. 13 ottobre 1999, Caridi;
Cass., sez. 4^, c.c. 5 maggio 1999, Gammarota). A tale considerazione, di per sè decisiva, è il caso comunque di aggiungere che l'interrogatorio di garanzia, anche nel caso in cui eccezionalmente preceda l'adozione del provvedimento cautelare (art. 302 c.p.p.), è finalizzato a consentire all'imputato o indagato di rappresentare al giudice gli elementi di fatto o di diritto contrari alla configurabilità dei presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. Quando la misura è applicata dopo che sia instaurata la fase del giudizio, e ancor più, come nel caso di specie, quando il giudizio di primo grado sia concluso, tale esigenza è di per sè soddisfatta, sicché non vi è ragione di assicurare una occasione difensiva ad hoc, che non aggiungerebbe alcuna significativa garanzia rispetto a quanto derivante dal contesto di giudizio. A tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non può farsi distinzione tra giudizio dibattimentale e giudizio abbreviato (v., in questo senso, sia pure antecedentemente alla sent. Corte cost. n. 32 del 1999, Cass., sez. 6^, c.c., 27 aprile 1998, Gestiero). Entrambi sono infatti giudizi a cognizione piena, vertenti sul tema della responsabilità dell'imputato, ed è irrilevante, ai fini qui presi in considerazione, la diversa regola di formazione del materiale probatorio sottesa ad essi, che interessa solo il merito dell'azione penale e non certo la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare personale. La stessa sentenza n. 32 del 1999, su cui più si fondano le argomentazioni del ricorrente, riferendosi alla "fase di giudizio" in genere, osserva che la funzione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. è assorbita "dalla pienezza del contraddittorio" e dalla "immanente presenza dell'imputato" che caratterizza tale sede processuale;
e ciò, si deve aggiungere, a prescindere da quale sia il rito (abbreviato od ordinario) in cui si svolga il giudizio. D'altro canto, la ratio delle sentenze n. 77 del 1997 e 32 del 1999 della Corte costituzionale, cui si è ispirato il legislatore negli interventi modificativi dell'art. 294 c.p.p., si fonda sulla semiplena cognitio che caratterizza la fase antecedente il rinvio a giudizio, e non si estende affatto a operare un discrimine tra dibattimento e giudizio abbreviato. Appare conseguentemente manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità, del resto sfornita di alcuna specifica illustrazione, dato che il diritto di difesa del sottoposto alla misura è adeguatamente assicurato dal contesto processuale inerente al giudizio abbreviato e non sussiste all'evidenza alcuna disparità di trattamento tra situazioni simili, posto che non sono assimilabili le posizioni dell'imputato sottoposto a misura custodiale che deve ancora affrontare il giudizio e quello che invece si trova al cospetto del giudice che deve decidere sul merito dell'azione penale.
È infondato anche il terzo motivo, sul rilievo che necessita l'individuazione della pena in concreto irrogata per il reato per cui si procede, solo in presenza della esigenza del computo dei termini della misura coercitiva legittimamente applicata (ex art. 303 c.p.p.) e non in riferimento alle condizioni di applicabilità delle misure coercitive ex art. 280 c.p.p., che attiene ai soli delitti per i quali è prevista una pena edittale superiore ai tre anni, o non inferiore a quattro se trattasi di custodia in carcere. Il giudice a quo ha correttamente rilevato come, nella specie, il delitto posto a fondamento dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare (art. 416-bis, co. 2^ e 4^ c.p.), è compreso tra le fattispecie criminose per le quali il legislatore ha inteso disciplinare l'applicazione della misura cautelare nella ricorrenza delle ulteriori condizioni ex art. 273 c.p.p., con specifico riferimento, in subiecta materia, al disposto dell'art. 275 3^ co. s.c.
Sul punto il Tribunale ha osservato che in una fattispecie, per la quale opera la norma di rigore testè richiamata, non solo non sono stati acquisiti elementi da cui desumere in positivo l'insussistenza delle esigenze cautelari, ma la tipologia stessa delle aggravanti contestate (ruolo direttivo e natura di associazione armata), rende concreto il pericolo di reiterazione di gravi delitti da parte del sodalizio criminoso di cui gli imputati sono parte attiva. Trattasi di una motivazione di fatto, che, adeguatamente svolta, si sottrae al sindacato di legittimità.
Conclusivamente si rileva sul punto che la concreta individuazione delle pene irrogate in relazione al delitto continuato per cui i ricorrenti sono stati condannata non rileva, ne' incide sul provvedimento applicativo della custodia cautelare de quo, ma concerne unicamente il computo della durata della custodia cautelare, questione che, non attenendo ad un vizio genetico dell'ordinanza custodiale, non poteva essere oggetto di richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1^-ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1^-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004