Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Ne consegue che devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni. (Fattispecie relativa a una pluralità di episodi accaduti all'interno di un edificio condominiale).
Commentari • 6
- 1. Stalking condominiale e dintorni (Cass. 44261/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 dicembre 2024
Perché sussista la contravvenzione del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio. Parcheggiare l'auto o posizionare sulla strada oggetti tali da rendere non impossibile, ma difficoltoso il passaggio dell'auto dei condomini, obbligandoli a qualche manovra in più, ingiurie non hanno rilevanza ai fini della contravvenzione delle molestie. Corte di …
Leggi di più… - 2. Inviare missive con accluse foto dal contenuto erotico non integra il reato di molestia ex art. 660 c.p.Andrea Ribichesu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2018, n. 40716 Questi i fatti. Con la sentenza del 27.10.2016, il Tribunale di X, in composizione monocratica, condannava Tizio alla pena pecuniaria di €. 300,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Caia, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 660 c.p. Nella specie, il Tribunale riteneva responsabile Tizio del reato ad esso ascritto per aver inviato a Caia numerose missive con accluse foto dal contenuto erotico e messaggi sconvenienti o, comunque, sgraditi. Quanto sopra asserito era suffragato da un cospicuo numero di reperti fotografici recanti, per l'appunto, foto dal chiaro contenuto …
Leggi di più… - 3. Molestie in condominio: anche un solo insulto se percepibile negli spazi comuni può costare una condanna (Cass. penale 6759/2026)Redazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 20 maggio 2026
Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Molestie in condominio: la Cassazione conferma che il reato sussiste anche se le condotte offensive provengono da un'abitazione privata, purché la persona offesa percepisca le molestie in uno spazio condominiale aperto al pubblico La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., chiarendo che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare, anche da sole, l'affermazione di responsabilità penale, purché ritenute credibili e attendibili. La Corte ribadisce che la reciprocità delle molestie esclude il reato solo se concretamente provata e caratterizzata da un nesso di …
Leggi di più… - 4. Il fenomeno del CatcallingVeronica Ciardo · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2021
Il c.d. “Catcalling” è un fenomeno da sempre esistito. Il nome è formato da due parole di derivazione inglese “Cat” (gatto) e “calling” (chiamare), l'accademia della Crusca afferma che la parola trae origine dal 1956. La fattispecie si concretizza in una molestia verbale rivolta prevalentemente alle donne mentre camminano per strada e si caratterizza in un fischio violento, paragonandolo, per l'appunto, ad un verso rivolto a un gatto. Molto spesso, il “richiamo” è strettamente connesso all'indumento che la donna indossa in tale circostanza. La problematica del suddetto fenomeno sta nel fatto che, tale verso, cagiona un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato …
Leggi di più… - 5. Molestie via Facebook: la bacheca è luogo aperto al pubblico (Cass. 37596/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2009, n. 28853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28853 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/06/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 586
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014611/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IA N. IL 27/05/1961;
avverso SENTENZA del 03/11/2008 TRIBUNALE di SIENA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Febbraro Giuseppe, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del processo;
- il difensore dell'imputata ricorrente, avvocata Petrolo Marina, intervenuta per delega dell'avvocato Ciacci Antonio Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 3 novembre 2008 e depositata il 2 gennaio 2009, il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ha condannato alla pena di Euro trecento - concesse circostanze attenuanti generiche - LE TI, ritenuta responsabile della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, continuati, ai sensi degli artt. 81 e 660 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, per avere "con più azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, arrecato disturbo a FO LE, suonando ripetutamente il campanello o bussando più volte alla porta di casa", in Siena l'11 gennaio 2005.
Il Tribunale ha motivato: intorno alle 18.00 del dell'11 gennaio 2005 la LE aveva suonato "più volte in maniera prolungata e sgarbata" il campanello della abitazione della FO, abitante al piano soprastante dello stesso edificio in cui dimora l'imputata;
la FO non aveva ne' aperto, ne' risposto, in quanto considerava la LE persona "aggressiva e dispettosa";
LE, allora, aveva battuto i pugni sulla porta "in maniera forte"; quindi, uscita fuori del palazzo, aveva suonato col campanello del citofono del portone;
e, infine, aveva staccato la luce, lasciando al buio l'appartamento della FO;
costei era stata costretta a uscire per ripristinare l'alimentazione della corrente;
il marito della persona offesa, RO ON, richiamato a casa dalla moglie, aveva intimato alla LE di rivolgere loro per iscritto ogni sua richiesta;
la LE aveva, quindi, chiesto l'intervento della Polizia per accedere all'appartamento dei coniugi ON - FO allo scopo di verificare la causa e l'origine di una perdita dalla tubature;
il giorno seguente l'imputata aveva, tramite l'avvocato Antonio Ciacci, diffidato con telegramma i ON a consentire l'accesso; successivamente il tecnico di fiducia della LE aveva verificato che dall'appartamento dei ON non provenivano perdite di acqua;
non è credibile la versione della LE di aver suonato solo tre volte, a distanza di dieci minuti, l'una dall'altra, il campanello del citofono del portone;
quindi, una sola volta, quello della porta interna, bussando, poi, con la mano delicatamente sul battente, senza tirare pugni;
di non poter percuotere alcunché per una malattia alle ossa;
di non aver staccato la alimentazione elettrica dell'edificio; gli è che la imputata non ha documentato l'asserita infermità invalidante e ha, peraltro, ammesso di aver toccato l'interruttore per controllarne il funzionamento;
l'episodio si inquadra nel contesto della annosa sequela dei dispetti, delle aggressioni verbali, delle accuse "gratuite e strampalate" di cui la LE aveva fatto oggetto i Picone, i quali intrattenevano rapporti civili con tutti gli altri condomini, compresi gli stessi parenti della imputata;
costei, "sfruttando l'apparente giustificazione delle percolazioni di acqua", piuttosto che telefonare, ha posto in essere atti "oggettivamente molesti, petulanti, gratuiti e dolosamente preordinati a creare disagio ai Piconfe"; poi ha provocato l'intervento della Polizia e, il giorno seguente, ha perpetrato "la vessazione" della diffida telegrafica con l'avvocato. 2. - Ricorre per cassazione l'imputata, personalmente, mediante atto recante la data del 23 gennaio 2009, depositato il 5 febbraio 2009, col quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo la ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 660 c.p., sotto il profilo che, essendo il teatro della condotta compreso all'interno degli spazi condominali di un edificio di privata dimora, difetta il requisito della fattispecie penale la quale prevede che la molestia sia arrecata in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2.2 - Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, censurando: il Tribunale ha omesso di valutare il dato assolutamente pacifico - non contestato dalla denunziate e dal coniuge di lei - che l'intervento di essa LE fu determinato dalla necessità di verificare la causa delle "percolazioni di acqua" che interessavano l'edificio; inoltre, affatto illogicamente, ha motivato che l'imputata avrebbe dovuto telefonare alla FO, piuttosto che recarsi a casa sua e bussare, e che la legittima richiesta formulata col ministero dell'avvocato, il giorno seguente, costituisse una vessazione. 3.- Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
3.1 - Giova premettere che priva di pregio è la tesi della ricorrente circa l'asserita inosservanza della norma penale, sotto il profilo della carenza del requisito della fattispecie in relazione alla previsione contenuta nella norma del "luogo pubblico o aperto al pubblico".
Innanzi tutto questa Corte, con specifico riferimento alla contravvenzione in esame, ha fissato il principio di diritto secondo il quale "si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Devono, pertanto, essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni - applicazione in tema di contravvenzione per molestia alle persone" (Sez. 6^, 6 giugno 1975, n. 9888, Tona, massima n. 131021). Peraltro, nella specie, risulta pacificamente in punto di fatto che la ricorrente azionò anche il campanello del citofono, posto sul portone esterno dell'edificio, essendo uscita, fuori dal palazzo, nella pubblica via.
E, in proposito, soccorre l'affermazione dell'ulteriore principio di diritto secondo il quale per integrare il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi - almeno uno di essi - in luogo pubblico o aperto al pubblico (Cass., Sez. 1^, 24 aprile 1986, n. 11524, Formenti, massima n. 174068: "Ai fini del reato di cui all'art. 660 c.p., il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l'agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell'ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico").
Conclusivamente la condotta della ricorrente si è sviluppata in luogo pubblico e il luogo aperto al pubblico;
sicché risulta pienamente integrato tale requisito della fattispecie incriminatrice. 3.2 - Difetta, invece, palesemente il requisito della "petulanza" o del "biasimevole motivo".
Sul piano oggettivo è, innanzi tutto, assolutamente pacifico - e fuori discussione - che l'edificio fosse interessato da perdite di acqua.
E altrettanto inconfutabile è la circostanza che l'intervento della ricorrente presso l'abitazione della denunziante fosse motivato dalla esigenza di accertare l'origine delle ridette perdite. A tal fine la LE chiese, infatti, immediatamente dopo, l'intervento della Polizia di Stato e il giorno successivo con il ministero del proprio avvocato inviò, una diffida ai coniugi ON - FO;
costoro concordarono successivamente con l'imputata l'accesso di un tecnico nella loro abitazione per la verifica.
Tanto esclude, alla evidenza, che il lamentato "disturbo" fosse frutto di petulanza o di motivo biasimevole.
3.3 - Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009