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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16248 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AN, nato a [...] il giorno 4/3/1978 rappresentato ed assistito dall’avv. OS Montesarchio e dall’avv. Nicola Quatrano - di fiducia avverso l’ordinanza in data 12/2/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta da parte della difesa del ricorrente;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco IA Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Nicola Quatrano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 16 gennaio 2026 con la quale era stata disposta nei confronti di AN Penale Sent. Sez. 2 Num. 16248 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 22/04/2026 LO (e di altri) la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di concorso in tentata estorsione pluriaggravata (anche dall’uso del metodo mafioso e dal fatto che l’azione è stata posta in essere da un membro di associazione camorristica quale è l’LO) commesso dal 22 luglio al 15 ottobre 2025 (erroneamente indicato nell’ordinanza come 2022) ai danni di SQ LA. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore (avv. Quatrano) LLindagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi di motivazione nella parte in cui l'ordinanza esclude che le dichiarazioni rese da SQ LA debbano essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che nei confermino l'attendibilità. Il ricorrente ha premesso una ricostruzione di fatti secondo la quale: a) SQ LA nella notte del 7 agosto 2025 aveva allertato i Carabinieri affermando di essere stato vittima di un attentato ai suoi danni, realizzato attraverso il lancio di un ordigno esplodente contro la finestra della sua abitazione;
b) successive investigazioni consentivano di appurare che si era trattato di una menzogna ideata dal LA in modo tale da non poter essere verificata dal momento che l'abitazione della persona offesa risultava essere dotata di un sistema di videosorveglianza che riprende esclusivamente l'ingresso della stessa, con la conseguenza che, sulla base delle immagini registrate e selezionate dall’interessato, non era possibile notare l'eventuale lancio del materiale esplodente ad opera di ignoti;
c) il LA riferiva, poi, agli inquirenti un episodio delittuoso avvenuto il precedente 22 luglio 2025 affermando che in tale data due soggetti a lui sconosciuti si erano recati presso la sua abitazione preannunciandogli “un'imbasciata” da parte di un amico;
nell’occasione uno dei due aveva consegnato al LA un telefono cellulare già collegato in videochiamata con un terzo soggetto, che secondo l'accusa deve identificarsi nell'attuale ricorrente AN LO, e quest'ultimo avrebbe detto alla persona offesa che tutti ad Acerra lo stavano pagando e che, pertanto, anche lui doveva fargli un regalo perché si era saputo che “stava facendo i soldi” e che stava aprendo un'altra scuola;
d) il LA raccontava altresì agli inquirenti altri episodi verificatisi nei giorni 5, 6, 7 e 8 agosto 2025, ed in particolare: - il fatto che in una occasione si erano presentate presso la sua abitazione due persone - una delle quali indicata in OR IO AC - ma non erano state da lui fatte entrare in casa in quanto temeva che si trattasse di emissari LLLO;
- il fatto di avere incontrato in un’altra occasione tale OR IR il quale gli aveva confidato di essere stato a sua volta vittima di richieste estorsive ad opera di OR IO AC e LLLO, i quali si erano anche presentati presso la sua abitazione e che, in altra occasione presso la sua abitazione si era presentato anche tale 2 IC ‘o O” (da lui indicato in LI Di SE) che riteneva collegato agli estorsori, versione da lui smentita in un momento successivo. Ciò premesso, la difesa del ricorrente ha sottolineato che il comportamento del LA non è mai stato TA tanto è vero che lo stesso, in data 21 ottobre 2025, è stato interrogato dal Pubblico Ministero quale indagato in relazione al reato di cui all’art. 367 cod. pen. fornendo peraltro una spiegazione non plausibile nella quale ha comunque ammesso di aver lanciato lui stesso l’ordigno contro la propria abitazione. Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che il LA era portatore di un interesse ad accusare il AC, il quale era stato a sua volta vittima di estorsione ed usura ad opera dello stesso LA nei cui confronti era pertanto in corso un processo nel quale era già intervenuta una sentenza di condanna del LA che, per tale ragione, era stato posto agli arresti domiciliari. In ogni caso, ricorda la difesa – dolendosene – il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di archiviazione del procedimento per simulazione di reato a carico del LA sostenendo che difettava l’elemento soggettivo del reato stesso e non ha mai provveduto ad iscrivere nei suoi confronti un procedimento per calunnia ai danni delle persone che lo stesso ha accusato. Con specifico riguardo all’ordinanza impugnata deduce la difesa del ricorrente che: a) non corretta, alla luce degli elementi sopra indicati, sarebbe la positiva valutazione di attendibilità della persona offesa;
b) come affermato dagli stessi Giudici LLincidente cautelare, non vi sono specifici elementi di riscontro al segmento della narrazione della persona offesa che riguarda l’odierno ricorrente;
c) l’ordinanza impugnata non ha tenuto in debito conto le doglianze difensive;
d) è errato sostenere che le dichiarazioni del LA non necessitano di riscontri esterni;
e) il Tribunale ha confuso il piano della attendibilità delle dichiarazioni con quello della utilizzabilità delle stesse, ciò in quanto le dichiarazioni della persona offesa sono state comunque rese prima del provvedimento di archiviazione adottato nei confronti della stessa e da soggetto indagato o indagabile per un delitto collegato ai sensi LLart. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; f) erroneamente il Tribunale ha ritenuto circoscritte le condotte delittuose attribuite al LA alla sola simulazione di reato mentre era ravvisabile anche il reato di calunnia;
g) l’assenza di riscontri specifici ed individualizzanti nei confronti LLLO priva di valenza probatoria le dichiarazioni della predetta persona offesa. 2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto credibile la persona offesa, affidandosi solo alle sue stesse dichiarazioni - rese in qualità di indagato - ed a circostanze di contorno nessuna delle quali dotata di autonomo potere dimostrativo della veridicità del 3 narrato, operando, inoltre, una valutazione frazionata degli episodi, che non ha tenuto conto dello stretto collegamento tra l'attentato falsamente simulato dal LA e il tentativo di estorsione in suo danno, vicende che sono strettamente collegate sul piano probatorio e teleologico, avendo la persona offesa affermato di aver simulato l'attentato a suo danno, attribuendolo al ricorrente, per risultare più credibile agli occhi degli inquirenti cui ha poi denunciato il tentativo di estorsione. A ciò si aggiunge che l’ordinanza impugnata difetterebbe di motivazione con riguardo alla attendibilità della persona offesa proprio con riguardo alle accuse rivolte nei confronti LLLO, ciò in quanto, sebbene il LA non abbia formalmente accusato l’odierno ricorrente, ha comunque finito per simulare l’esistenza di elementi contro lo stesso. Mentre, poi, da un lato il Tribunale, per cercare un fondamento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, ha ritenuto di rinvenirlo nella “nota caratura criminale” LLindagato, dall’altro ha del tutto trascurato il fatto che il LA si trovava agli arresti domiciliari per effetto di una condotta di natura usuraria ai danni del AC.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. per avere i Giudici utilizzato le dichiarazioni rese da SQ LA nonostante l’inutilizzabilità delle stesse ai sensi LLart. 63, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia la difesa del ricorrente che, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa il 7 ed il 9 agosto 2025 in qualità di persona informata sui fatti, a quelle rilasciate il 9 ottobre 2025, interrotte all’emergere di elementi indizianti a suo carico, e a quelle del 21 ottobre 2025 rese in qualità di indagato, le stesse richiedevano una attenta verifica di attendibilità e, prima ancora, di utilizzabilità che la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità demandano al Giudice e che, non può considerarsi il fatto che detto vizio sia stato sanato per il solo fatto che il LA, in occasione LLinterrogatorio del 21 ottobre 2025 innanzi al Pubblico Ministero, ha confermato quanto in precedenza dichiarato, senza tuttavia ripetere analiticamente le accuse, perché così operando i Giudici LLincidente cautelare avrebbero fatto una utilizzazione illegittima di atti inutilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il GI che il ricorso formulato nell’interesse LLindagato AN LO, in tutte le sue articolazioni che appaiono meritevoli di trattazione congiunta attesi i reciproci collegamenti, sia da ritenersi non fondato.
1.1. Ribaltando l’ordine degli argomenti indicati dalla difesa del ricorrente nei motivi di ricorso sopra riassunti è, innanzitutto, doveroso prendere le mosse dalla questione di diritto dedotta dalla difesa circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa SQ LA. Osserva al riguardo il GI che la questione risulta essere stata posta al Tribunale in sede di giudizio di riesame e che i Giudici territoriali vi hanno dato una risposta 4 adeguata, logica e soprattutto rispondente ai principi di diritto che regolano la materia. Il Tribunale (pag. 15) ha, infatti, chiarito che le dichiarazioni del LA del 7 e del 9 agosto 2025 sono state raccolte prima che emergessero a suo carico indizi di reità in relazione all’evento esplosivo dallo stesso falsamente denunciato in quanto i primi elementi indiziari a carico dello stesso sono contenuti nell’informativa dei carabinieri di Acerra del 10/11 agosto 2025. Ne consegue che, allorquando il LA rese le prime dichiarazioni, non solo non era formalmente indagato, ma neppure sussistevano elementi a carico dello stesso tali da far ritenere che il predetto fosse indiziato di reità in ordine al reato di cui all’art. 367 cod. pen.
1.2. Lo stesso Tribunale ha, poi, anche chiarito che le dichiarazioni rese dalla persona offesa il 9 agosto 2025 si riferiscono ad altro indagato e non all’LO.
1.3. Quanto, infine, alle dichiarazioni rese dal LA il 21 ottobre 2025 in merito alla “visita” che il AC avrebbe fatto presso la sua abitazione, poiché nel frattempo erano emersi elementi di reità nei suoi confronti in merito alla simulazione LLattentato esplosivo ai suoi danni, dette dichiarazioni risultano essere state raccolte nel pieno rispetto delle garanzie di legge.
1.4. E’, poi, un dato di fatto che la posizione del LA in relazione al reato di cui all’art. 367 cod. pen. è stata oggetto di richiesta di archiviazione accolta dal Giudice per le indagini preliminari in data 3 novembre 2025. 1.4.1. Ne consegue che, proprio per la ritenuta non configurabilità del reato di cui all’art. 367 cod. pen. a carico del LA, ancorché sotto il profilo della assenza LLelemento soggettivo di detto reato (non va dimenticato che il dichiarante ha reso confessione al riguardo), valutata dal Pubblico Ministero e consacrata nelle decisione del Giudice, non ricorrevano le condizioni, né per ritenere l’inutilizzabilità originaria delle dichiarazioni della persona offesa (quando lo stesso non era ancora indagato), né per ritenere che le dichiarazioni successive dallo stesso rese devono essere sottoposte, come sostiene parte ricorrente, ad una valutazione ai sensi LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen.
1.4.2. Anche, infatti, a considerare doverosamente come un unico complesso le dichiarazioni del LA nel senso che anche quelle dallo stesso rese prima di essere indagato e formalmente iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. dovevano essere sottoposte ad una verifica giudiziale di utilizzabilità in base al principio secondo il quale «spetta al giudice il potere di verificare nella sostanza al di là del riscontro di indici formali quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato attribuita dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengono rese» (cfr. in tal senso Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581-01, in motivazione), non si può tuttavia prescindere dalla circostanza che un adeguato vaglio risulta essere stato fatto ed essersi concluso con la archiviazione della posizione del dichiarante.
1.4.3. Ne consegue che i Giudici LLincidente cautelare risultano avere fatto 5 corretta applicazione del principio di diritto, certamente applicabile anche al caso in esame secondo il quale «Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto» (Sez. 6, n. 34562 del 07/07/2021, Carleo, Rv. 281982-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 323-ter cod. pen.; in senso conforme Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376-01 e Sez. 2, n. 4123 del 09/01/2015, Sconso, Rv. 262367-01).
1.5. Il discorso fin qui affrontato non può, ovviamente, che valere non solo per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. ma anche per ogni altro reato ipotizzabile a carico del dichiarante (ivi compreso quello di calunnia sul quale ha posto l’accento la difesa del ricorrente), reato per il quale neppure è stata iscritta la notizia di reato e sostanzialmente neppure ritenibile sussistente nel momento in cui, come si dirà nel prosieguo i Giudici della cautela hanno ritenuto attendibile il narrato del LA. E’, quindi, di tutta evidenza che, stante la posizione giuridica del LA il criterio di valutazione delle dichiarazioni dello stesso, pur necessariamente rigoroso, non doveva essere quello di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con la imprescindibile acquisizione di riscontri esterni, ma quello delle ordinarie valutazioni delle posizioni di un dichiarante persona offesa ai sensi LLart. 192, comma 1, cod. proc. pen. 2. Doverosamente chiarito il profilo giuridico di cui sopra, occorre poi evidenziare che il Tribunale risulta avere ampiamente esposto, in modo certamente non manifestamente illogico od oggetto di travisamenti, le ragioni per le quali ha valutato positivamente l’attendibilità del narrato della persona offesa.
2.1. In particolare, i Giudici LLincidente cautelare hanno evidenziato che: a) l’unico elemento distonico della linearità del narrato della persona offesa consiste nella simulazione di essere stato vittima LLattentato esplosivo ai danni della sua abitazione, vicenda ammessa dal LA che ne ha fornito una spiegazione ritenuta a sua volta logica ed attendibile al punto da portare all’emissione del menzionato provvedimento di archiviazione;
b) il racconto della persona offesa non solo è risultato credibile (testualmente “preciso, dettagliato, coerente e costante”) ma ha trovato numerosi riscontri analiticamente indicati nell’ordinanza impugnata, tra i quali non solo le dichiarazioni delle persone informate sui fatti IA De OS e SQ De OS, ma anche in relazione a quanto è emerso dalle 6 intercettazioni ambientali compiute (v. pagg. 9 e 10 dell'ordinanza impugnata); c) se è ben vero che tali riscontri (come detto non necessari) non hanno riguardato direttamente la posizione LLodierno ricorrente LO, sono comunque stati ritenuti idonei ad una valutazione complessiva e non certo frazionata di tali dichiarazioni;
d) il Tribunale ha altresì adeguatamente motivato circa l’attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante anche nei confronti del AC (pagg. 13 e 14) e, per ciò che più conta in questa sede, con riguardo alla posizione LLLO, ha evidenziato con stringente logica che «non sono emersi rapporti pregressi tra il denunciante gli odierni ricorrenti che possano giustificare un eventuale intento calunniatorio ed anzi la nota caratura criminale LLLO induce a ritenere inverosimile che il LA possa avere accusato falsamente questi e soggetti a lui vicini»; e) sempre il Tribunale ha chiarito, come situazione idonea a confortare il quadro gravemente indiziario nei confronti LLLO, anche le circostanze che questi all’epoca dei fatti denunciati era latitante e che i provvedimenti giudiziari in atti attestano la piena ripresa delle attività criminali LLLO durante detta latitanza.
2.2. Così descritto il quadro complessivo della vicenda e delle valutazioni operate in maniera conforme sia dal Giudice emettente il provvedimento cautelare genetico che dal Tribunale del riesame, non resta che evidenziare che il ricorso per il resto svolge censure di merito e che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01, nella cui parte motiva la S.C., dopo aver premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Tale orientamento, dal quale l’odierno GI non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 7 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
2.3. Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, nella cui parte motiva la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;
nello stesso sostanziale senso, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Nessun vizio anche secondo i profili motivazionali è quindi ravvisabile nell’ordinanza impugnata in questa sede di legittimità. 3. Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8
preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta da parte della difesa del ricorrente;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco IA Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Nicola Quatrano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 16 gennaio 2026 con la quale era stata disposta nei confronti di AN Penale Sent. Sez. 2 Num. 16248 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 22/04/2026 LO (e di altri) la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di concorso in tentata estorsione pluriaggravata (anche dall’uso del metodo mafioso e dal fatto che l’azione è stata posta in essere da un membro di associazione camorristica quale è l’LO) commesso dal 22 luglio al 15 ottobre 2025 (erroneamente indicato nell’ordinanza come 2022) ai danni di SQ LA. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore (avv. Quatrano) LLindagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi di motivazione nella parte in cui l'ordinanza esclude che le dichiarazioni rese da SQ LA debbano essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che nei confermino l'attendibilità. Il ricorrente ha premesso una ricostruzione di fatti secondo la quale: a) SQ LA nella notte del 7 agosto 2025 aveva allertato i Carabinieri affermando di essere stato vittima di un attentato ai suoi danni, realizzato attraverso il lancio di un ordigno esplodente contro la finestra della sua abitazione;
b) successive investigazioni consentivano di appurare che si era trattato di una menzogna ideata dal LA in modo tale da non poter essere verificata dal momento che l'abitazione della persona offesa risultava essere dotata di un sistema di videosorveglianza che riprende esclusivamente l'ingresso della stessa, con la conseguenza che, sulla base delle immagini registrate e selezionate dall’interessato, non era possibile notare l'eventuale lancio del materiale esplodente ad opera di ignoti;
c) il LA riferiva, poi, agli inquirenti un episodio delittuoso avvenuto il precedente 22 luglio 2025 affermando che in tale data due soggetti a lui sconosciuti si erano recati presso la sua abitazione preannunciandogli “un'imbasciata” da parte di un amico;
nell’occasione uno dei due aveva consegnato al LA un telefono cellulare già collegato in videochiamata con un terzo soggetto, che secondo l'accusa deve identificarsi nell'attuale ricorrente AN LO, e quest'ultimo avrebbe detto alla persona offesa che tutti ad Acerra lo stavano pagando e che, pertanto, anche lui doveva fargli un regalo perché si era saputo che “stava facendo i soldi” e che stava aprendo un'altra scuola;
d) il LA raccontava altresì agli inquirenti altri episodi verificatisi nei giorni 5, 6, 7 e 8 agosto 2025, ed in particolare: - il fatto che in una occasione si erano presentate presso la sua abitazione due persone - una delle quali indicata in OR IO AC - ma non erano state da lui fatte entrare in casa in quanto temeva che si trattasse di emissari LLLO;
- il fatto di avere incontrato in un’altra occasione tale OR IR il quale gli aveva confidato di essere stato a sua volta vittima di richieste estorsive ad opera di OR IO AC e LLLO, i quali si erano anche presentati presso la sua abitazione e che, in altra occasione presso la sua abitazione si era presentato anche tale 2 IC ‘o O” (da lui indicato in LI Di SE) che riteneva collegato agli estorsori, versione da lui smentita in un momento successivo. Ciò premesso, la difesa del ricorrente ha sottolineato che il comportamento del LA non è mai stato TA tanto è vero che lo stesso, in data 21 ottobre 2025, è stato interrogato dal Pubblico Ministero quale indagato in relazione al reato di cui all’art. 367 cod. pen. fornendo peraltro una spiegazione non plausibile nella quale ha comunque ammesso di aver lanciato lui stesso l’ordigno contro la propria abitazione. Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che il LA era portatore di un interesse ad accusare il AC, il quale era stato a sua volta vittima di estorsione ed usura ad opera dello stesso LA nei cui confronti era pertanto in corso un processo nel quale era già intervenuta una sentenza di condanna del LA che, per tale ragione, era stato posto agli arresti domiciliari. In ogni caso, ricorda la difesa – dolendosene – il Pubblico Ministero ha formulato richiesta di archiviazione del procedimento per simulazione di reato a carico del LA sostenendo che difettava l’elemento soggettivo del reato stesso e non ha mai provveduto ad iscrivere nei suoi confronti un procedimento per calunnia ai danni delle persone che lo stesso ha accusato. Con specifico riguardo all’ordinanza impugnata deduce la difesa del ricorrente che: a) non corretta, alla luce degli elementi sopra indicati, sarebbe la positiva valutazione di attendibilità della persona offesa;
b) come affermato dagli stessi Giudici LLincidente cautelare, non vi sono specifici elementi di riscontro al segmento della narrazione della persona offesa che riguarda l’odierno ricorrente;
c) l’ordinanza impugnata non ha tenuto in debito conto le doglianze difensive;
d) è errato sostenere che le dichiarazioni del LA non necessitano di riscontri esterni;
e) il Tribunale ha confuso il piano della attendibilità delle dichiarazioni con quello della utilizzabilità delle stesse, ciò in quanto le dichiarazioni della persona offesa sono state comunque rese prima del provvedimento di archiviazione adottato nei confronti della stessa e da soggetto indagato o indagabile per un delitto collegato ai sensi LLart. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; f) erroneamente il Tribunale ha ritenuto circoscritte le condotte delittuose attribuite al LA alla sola simulazione di reato mentre era ravvisabile anche il reato di calunnia;
g) l’assenza di riscontri specifici ed individualizzanti nei confronti LLLO priva di valenza probatoria le dichiarazioni della predetta persona offesa. 2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto credibile la persona offesa, affidandosi solo alle sue stesse dichiarazioni - rese in qualità di indagato - ed a circostanze di contorno nessuna delle quali dotata di autonomo potere dimostrativo della veridicità del 3 narrato, operando, inoltre, una valutazione frazionata degli episodi, che non ha tenuto conto dello stretto collegamento tra l'attentato falsamente simulato dal LA e il tentativo di estorsione in suo danno, vicende che sono strettamente collegate sul piano probatorio e teleologico, avendo la persona offesa affermato di aver simulato l'attentato a suo danno, attribuendolo al ricorrente, per risultare più credibile agli occhi degli inquirenti cui ha poi denunciato il tentativo di estorsione. A ciò si aggiunge che l’ordinanza impugnata difetterebbe di motivazione con riguardo alla attendibilità della persona offesa proprio con riguardo alle accuse rivolte nei confronti LLLO, ciò in quanto, sebbene il LA non abbia formalmente accusato l’odierno ricorrente, ha comunque finito per simulare l’esistenza di elementi contro lo stesso. Mentre, poi, da un lato il Tribunale, per cercare un fondamento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, ha ritenuto di rinvenirlo nella “nota caratura criminale” LLindagato, dall’altro ha del tutto trascurato il fatto che il LA si trovava agli arresti domiciliari per effetto di una condotta di natura usuraria ai danni del AC.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. per avere i Giudici utilizzato le dichiarazioni rese da SQ LA nonostante l’inutilizzabilità delle stesse ai sensi LLart. 63, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia la difesa del ricorrente che, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa il 7 ed il 9 agosto 2025 in qualità di persona informata sui fatti, a quelle rilasciate il 9 ottobre 2025, interrotte all’emergere di elementi indizianti a suo carico, e a quelle del 21 ottobre 2025 rese in qualità di indagato, le stesse richiedevano una attenta verifica di attendibilità e, prima ancora, di utilizzabilità che la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità demandano al Giudice e che, non può considerarsi il fatto che detto vizio sia stato sanato per il solo fatto che il LA, in occasione LLinterrogatorio del 21 ottobre 2025 innanzi al Pubblico Ministero, ha confermato quanto in precedenza dichiarato, senza tuttavia ripetere analiticamente le accuse, perché così operando i Giudici LLincidente cautelare avrebbero fatto una utilizzazione illegittima di atti inutilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il GI che il ricorso formulato nell’interesse LLindagato AN LO, in tutte le sue articolazioni che appaiono meritevoli di trattazione congiunta attesi i reciproci collegamenti, sia da ritenersi non fondato.
1.1. Ribaltando l’ordine degli argomenti indicati dalla difesa del ricorrente nei motivi di ricorso sopra riassunti è, innanzitutto, doveroso prendere le mosse dalla questione di diritto dedotta dalla difesa circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa SQ LA. Osserva al riguardo il GI che la questione risulta essere stata posta al Tribunale in sede di giudizio di riesame e che i Giudici territoriali vi hanno dato una risposta 4 adeguata, logica e soprattutto rispondente ai principi di diritto che regolano la materia. Il Tribunale (pag. 15) ha, infatti, chiarito che le dichiarazioni del LA del 7 e del 9 agosto 2025 sono state raccolte prima che emergessero a suo carico indizi di reità in relazione all’evento esplosivo dallo stesso falsamente denunciato in quanto i primi elementi indiziari a carico dello stesso sono contenuti nell’informativa dei carabinieri di Acerra del 10/11 agosto 2025. Ne consegue che, allorquando il LA rese le prime dichiarazioni, non solo non era formalmente indagato, ma neppure sussistevano elementi a carico dello stesso tali da far ritenere che il predetto fosse indiziato di reità in ordine al reato di cui all’art. 367 cod. pen.
1.2. Lo stesso Tribunale ha, poi, anche chiarito che le dichiarazioni rese dalla persona offesa il 9 agosto 2025 si riferiscono ad altro indagato e non all’LO.
1.3. Quanto, infine, alle dichiarazioni rese dal LA il 21 ottobre 2025 in merito alla “visita” che il AC avrebbe fatto presso la sua abitazione, poiché nel frattempo erano emersi elementi di reità nei suoi confronti in merito alla simulazione LLattentato esplosivo ai suoi danni, dette dichiarazioni risultano essere state raccolte nel pieno rispetto delle garanzie di legge.
1.4. E’, poi, un dato di fatto che la posizione del LA in relazione al reato di cui all’art. 367 cod. pen. è stata oggetto di richiesta di archiviazione accolta dal Giudice per le indagini preliminari in data 3 novembre 2025. 1.4.1. Ne consegue che, proprio per la ritenuta non configurabilità del reato di cui all’art. 367 cod. pen. a carico del LA, ancorché sotto il profilo della assenza LLelemento soggettivo di detto reato (non va dimenticato che il dichiarante ha reso confessione al riguardo), valutata dal Pubblico Ministero e consacrata nelle decisione del Giudice, non ricorrevano le condizioni, né per ritenere l’inutilizzabilità originaria delle dichiarazioni della persona offesa (quando lo stesso non era ancora indagato), né per ritenere che le dichiarazioni successive dallo stesso rese devono essere sottoposte, come sostiene parte ricorrente, ad una valutazione ai sensi LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen.
1.4.2. Anche, infatti, a considerare doverosamente come un unico complesso le dichiarazioni del LA nel senso che anche quelle dallo stesso rese prima di essere indagato e formalmente iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. dovevano essere sottoposte ad una verifica giudiziale di utilizzabilità in base al principio secondo il quale «spetta al giudice il potere di verificare nella sostanza al di là del riscontro di indici formali quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato attribuita dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengono rese» (cfr. in tal senso Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581-01, in motivazione), non si può tuttavia prescindere dalla circostanza che un adeguato vaglio risulta essere stato fatto ed essersi concluso con la archiviazione della posizione del dichiarante.
1.4.3. Ne consegue che i Giudici LLincidente cautelare risultano avere fatto 5 corretta applicazione del principio di diritto, certamente applicabile anche al caso in esame secondo il quale «Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto» (Sez. 6, n. 34562 del 07/07/2021, Carleo, Rv. 281982-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 323-ter cod. pen.; in senso conforme Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376-01 e Sez. 2, n. 4123 del 09/01/2015, Sconso, Rv. 262367-01).
1.5. Il discorso fin qui affrontato non può, ovviamente, che valere non solo per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. ma anche per ogni altro reato ipotizzabile a carico del dichiarante (ivi compreso quello di calunnia sul quale ha posto l’accento la difesa del ricorrente), reato per il quale neppure è stata iscritta la notizia di reato e sostanzialmente neppure ritenibile sussistente nel momento in cui, come si dirà nel prosieguo i Giudici della cautela hanno ritenuto attendibile il narrato del LA. E’, quindi, di tutta evidenza che, stante la posizione giuridica del LA il criterio di valutazione delle dichiarazioni dello stesso, pur necessariamente rigoroso, non doveva essere quello di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con la imprescindibile acquisizione di riscontri esterni, ma quello delle ordinarie valutazioni delle posizioni di un dichiarante persona offesa ai sensi LLart. 192, comma 1, cod. proc. pen. 2. Doverosamente chiarito il profilo giuridico di cui sopra, occorre poi evidenziare che il Tribunale risulta avere ampiamente esposto, in modo certamente non manifestamente illogico od oggetto di travisamenti, le ragioni per le quali ha valutato positivamente l’attendibilità del narrato della persona offesa.
2.1. In particolare, i Giudici LLincidente cautelare hanno evidenziato che: a) l’unico elemento distonico della linearità del narrato della persona offesa consiste nella simulazione di essere stato vittima LLattentato esplosivo ai danni della sua abitazione, vicenda ammessa dal LA che ne ha fornito una spiegazione ritenuta a sua volta logica ed attendibile al punto da portare all’emissione del menzionato provvedimento di archiviazione;
b) il racconto della persona offesa non solo è risultato credibile (testualmente “preciso, dettagliato, coerente e costante”) ma ha trovato numerosi riscontri analiticamente indicati nell’ordinanza impugnata, tra i quali non solo le dichiarazioni delle persone informate sui fatti IA De OS e SQ De OS, ma anche in relazione a quanto è emerso dalle 6 intercettazioni ambientali compiute (v. pagg. 9 e 10 dell'ordinanza impugnata); c) se è ben vero che tali riscontri (come detto non necessari) non hanno riguardato direttamente la posizione LLodierno ricorrente LO, sono comunque stati ritenuti idonei ad una valutazione complessiva e non certo frazionata di tali dichiarazioni;
d) il Tribunale ha altresì adeguatamente motivato circa l’attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante anche nei confronti del AC (pagg. 13 e 14) e, per ciò che più conta in questa sede, con riguardo alla posizione LLLO, ha evidenziato con stringente logica che «non sono emersi rapporti pregressi tra il denunciante gli odierni ricorrenti che possano giustificare un eventuale intento calunniatorio ed anzi la nota caratura criminale LLLO induce a ritenere inverosimile che il LA possa avere accusato falsamente questi e soggetti a lui vicini»; e) sempre il Tribunale ha chiarito, come situazione idonea a confortare il quadro gravemente indiziario nei confronti LLLO, anche le circostanze che questi all’epoca dei fatti denunciati era latitante e che i provvedimenti giudiziari in atti attestano la piena ripresa delle attività criminali LLLO durante detta latitanza.
2.2. Così descritto il quadro complessivo della vicenda e delle valutazioni operate in maniera conforme sia dal Giudice emettente il provvedimento cautelare genetico che dal Tribunale del riesame, non resta che evidenziare che il ricorso per il resto svolge censure di merito e che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01, nella cui parte motiva la S.C., dopo aver premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Tale orientamento, dal quale l’odierno GI non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 7 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
2.3. Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, nella cui parte motiva la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;
nello stesso sostanziale senso, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Nessun vizio anche secondo i profili motivazionali è quindi ravvisabile nell’ordinanza impugnata in questa sede di legittimità. 3. Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8