Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6587 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
. N ) , E 1 9 C 9 Aula L A 1 S - P Á 1 I 1 Z - D 1 2 E REPUBBLICA ITALIANA . C L I A 9 D 3 D 06587 /02 U NOME DE POPOLO ITALI I E E G 6 T 4 E . N E T NE N C T S Oggetto T R E S A (art. 375 epc. I ( SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21716/00 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Michele LO PIANO 18788 Cron. - Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Rep. - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - Ud. 29/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MITTELCASA DI RO FA & C SNC di IS FA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE & C. corrente in Trieste, in persona del suo per diritti € 1.55 il 8 MAG. 2002 ammistratore e legale rappresentante sig. FA IL CANCELLIERE Baissore, PROFESSIONE CASA DI ROBERTO FERFOGLIA & C SNC corrente in Trieste, in persona del suo amministratore CANCELLERIA e legale rappresentante sig. Roberto Ferfoglia, VI ST in qualità di ditta AGENZIA LA MERIDIANA di IN Sivi corrente in Trieste, MARKETING SRL corrente in Trieste, in persona del suo amministratore C V e legale rappresentante Sig. Renato Pozzecco, 2002 IMMOBILIARE GEPPA di AN AR & C SNC corrente 279 in Trieste, in persona del suo amministratore e legale 1 rappresentante Sig. TI NT, MEDIAGEST IMMOBILIARE SRL corrente in Trieste in persona del suo amministratore e legale rappresentante Sig. Renato Pozzecco, AN IL in qualità di titolare della ditta "IL IMMOBILIARE" di LV Franzolini" corrente in Trieste, ATTICO IMMOBILIARE SRL corrente in Trieste in persona del legale rappresentante Sig. AN OS, nonchè DE AL AS in qualità di titolare della ditta "CASAIMMEDIA 93" di EL AL IM corrente in Trieste, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 4, presso 10 studio dell'avvocato CARLO BELLI, difesi dall'avvocato GIORGIO BOREAN, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TA ID;
intimata avverso la sentenza n. 56/00 del Giudice di pace di MONFALCONE, emessa il 23/06/00 e depositata il 28/06/00 (R.G. 48/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza e si annulli la sentenza impugnata, con le conseguenze di legge. Rilevato che con ricorso notificato a ID AE, titolare della ditta Mobilcatalogo, la Mittelcasa e altri otto ricorrenti s.n.c. di IS FA & C. impugnano davanti alla Corte di Cassazione la sentenza del Giudice di pace di Monfalcone, con la quale è stata stessi proposta avver-respinta l'opposizione dagli so i decreti ingiuntivi emessi a favore della AE, tutti di importo inferiore alle lire due milioni;
che l'intimata non ha svolto difese;
rilevato, altresì, che con l'unico motivo i ricor- renti deducono l'inesistenza della motivazione della sentenza impugnata, lamentando che il giudice di pace, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza aveva rigettato le opposizioni senza fornire alcuna motiva- zione;
viste le conclusioni del P.M. con le quali si chiede alla Corte di accogliere il ricorso in camera di consiglio, per essere lo stesso manifestamente fon- dato, essendo la sentenza impugnata del tutto priva di motivazione;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- 3 me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); considerato, altresì, che la sentenza impugnata, dopo aver motivato in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, ha del tutto omesso la motivazione sul merito della causa, pur avendo gli op- ponenti, come risulta dalle stesse conclusioni riporta- te nella sentenza del Giudice di pace, dedotto l'inadempimento della convenuta e chiesto la risoluzio- ne dei contratti;
ritenuto, pertanto, che la motivazione della sen- tenza è del tutto inesistente, cosicché il ricorso ap- 9, pare manifestamente fondato e va accolto, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Mon- falcone, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Monfalcone. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria AielloMaria Depositata in Cancelleria Oggi, 8.05 .02 IL CANCELLIERE C1 O 4 7 L Dott.ssa Maria Aiello ) L 3 . E O N B C , E 1 A E 0 P 9 N I 1 O - D I 1 Z 1 E - A 1 R C 2 T I S;
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