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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 11174/2023 ; promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
RA EN in forza di procura speciale in atti
ATTORI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ALESSANDRO SAMPOLESI, FABIO GIUSEPPE D'OTTAVIO E ANDREA DE PAOLIS in forza di procura speciale in atti
CONVENUTO
*********
Il giudice,
letti gli atti del proc. Civ. n. R.G. 11174/2023 dichiarato interrotto all'udienza del
30.04.2025 e non riassunto alla data odierna;
ritenuta la necessità di definizione della causa ai sensi dell'art. 307 c.p.c. nella versione oggi vigente, successiva alla novella del 18.6.2009;
ritenuto che
la detta norma prevede la pronuncia d'ufficio dell'estinzione, senza che le parti possano chiedere la disapplicazione della stessa, sicché appare inutile la fissazione di apposita udienza di comparizione;
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate,
giusto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 307 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi alle parti costituite.
Catania, 24/10/2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Luisa Intini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 11174/2023 ; promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
RA EN in forza di procura speciale in atti
ATTORI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ALESSANDRO SAMPOLESI, FABIO GIUSEPPE D'OTTAVIO E ANDREA DE PAOLIS in forza di procura speciale in atti
CONVENUTO
*********
Il giudice,
letti gli atti del proc. Civ. n. R.G. 11174/2023 dichiarato interrotto all'udienza del
30.04.2025 e non riassunto alla data odierna;
ritenuta la necessità di definizione della causa ai sensi dell'art. 307 c.p.c. nella versione oggi vigente, successiva alla novella del 18.6.2009;
ritenuto che
la detta norma prevede la pronuncia d'ufficio dell'estinzione, senza che le parti possano chiedere la disapplicazione della stessa, sicché appare inutile la fissazione di apposita udienza di comparizione;
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate,
giusto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 307 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi alle parti costituite.
Catania, 24/10/2025
Il Giudice Designato
Dott.ssa Luisa Intini