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19 agosto 2014
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27 marzo 2024
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9 gennaio 2026
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Art. 29-bis.
(Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB ((e dell'IVASS)) cessati dall'incarico).
1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ne' con societa' controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti ((...)) dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB ((e dell'IVASS)) cessati dall'incarico).
1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ne' con societa' controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti ((...)) dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Commentari • 2
- 1. Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta UfficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2015 · 2.644912
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 22/06/2026, n. 1086Provvedimento: […] Con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 3, comma 3 bis , del d.l. n. 25 del 2025 l'ANAC ha osservato che quest'ultima richiama il regime di incompatibilità già previsto dall'art. 29 bis della legge n. 262 del 2005, senza tuttavia estendere tout court l'applicabilità di tale disposizione ai componenti degli organi collegiali di tutte le PPAA e le AAII, ma introducendo una nuova una nuova previsione non completamente sovrapponibile a quella di rinvio: infatti, […]Leggi di più...