Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Deve ritenersi regolare l'avviso inviato al difensore via fax di fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto nella sera antecedente il giorno dell'udienza medesima, stante l'onere a carico dell'avvocato di assicurarsi delle comunicazioni pervenute al proprio fax. (Fattispecie in cui il fax era stato inviato allo studio del difensore alle ore 21.53 e 21.56 del giorno di venerdì, mentre l'udienza era stata fissata per le ore 12.00 del sabato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2013, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 03/10/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - N. 1354
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 16700/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA PE OD N. IL 11/06/1980;
avverso l'ordinanza n. 5247/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 16/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NI PA NE ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Antonio Buttazzo, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale è stato convalidato il suo arresto in flagranza di reato eseguito il 15.3.2013, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 390 c.p.p., comma 2 per essere stato dato avviso al difensore dell'udienza di convalida fissata per il 16.3.2013 in Roma mediante fax inviato allo studio alle ore 21,53 e 21,56 del 15.3.2013, un venerdì. Ritiene l'esponente, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 39414/2002 e 30984/12), che un avviso così fatto non è funzionalmente adeguato ad assicurare il "rintraccio" del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1. Per la giurisprudenza di legittimità, in particolare quella evocata dal ricorrente, la previsione di cui all'art. art. 390 c.p.c., comma 2 - secondo la quale dell'udienza deve essere dato avviso "senza ritardo" al pubblico ministero ed ai difensori - autorizza il superamento delle forme vincolate di conoscenza legale degli atti in considerazione della presenza di una specifica situazione di urgenza, quale è quella rappresentata dai brevi termini legislativamente previsti per la convalida del fermo che impongono l'intervento di una decisione rapida dell'autorità giudiziaria in vista della tutela di interessi considerati di primaria rilevanza.
La decisione delle Sezioni unite citata dal ricorrente (n. 39414/2002), ha altresì precisato che nello specifico caso qui considerato della udienza di convalida, la validità dell'avviso prescinde dalla conoscenza effettiva della informazione da parte dell'interessato e che l'utilizzazione di forme atipiche di avviso, allorché non sia accompagnata dalla conoscenza effettiva, esige una scelta connotata, sul piano funzionale, dall'adeguatezza del mezzo comunicativo, nel senso che l'avviso deve essere compiuto nel modo che si appalesa il più idoneo a rintracciare il difensore per rendergli nota la comunicazione. Le S.U. hanno anche chiarito che la valutazione di adeguatezza del mezzo prescelto deve essere formulata non in astratto, ma caso per caso, con specifico riferimento alle singole situazioni concrete e tenendo conto, oltre che dei peculiari caratteri della procedura, dei tempi disponibili, dei luoghi nei quali risulta più probabile reperire il difensore (in primo luogo, lo studio legale) e di tutti gli altri dati a disposizione dell'ufficio che deve eseguire l'avviso. Ditalché questo non può dirsi validamente compiuto qualora siano state adottate forme di comunicazione non munite del requisito dell'adeguatezza funzionale oppure prive di "ragionevole serietà ed attendibilità" per l'ovvia ragione che, se così non fosse, all'interno del delicato bilanciamento di contrapposti interessi, realizzato dalla normativa, resterebbe indubbiamente compromessa l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 30984 del 11/07/2012 - dep. 30/07/2012, Caffo, Rv. 254014).
2.2. Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti, come ricordato dal ricorrente medesimo, che venne dato avviso al difensore dell'udienza di convalida fissata per il 16.3.2013, ore 9,00 mediante fax inviato allo studio del medesimo, in Roma, alle ore 21,53 e 21,56 del 15.3.2013.
Risulta altresì che l'udienza di convalida si tenne alle ore 12,00 del 16.3.2013 e che l'imputato nominò in quella sede l'avv. Riccardo Fazio, il quale partecipò all'udienza, senza proporre alcuna eccezione in ordine all'inidoneità dell'avviso per l'udienza all'avv. Antonio Buttazzo.
Alla stregua delle indicazioni provenienti dal S.C. va escluso che la comunicazione operata a mezzo fax fosse inidonea a consentire la conoscenza dell'avviso da parte del difensore. Nel caso esaminato dalle S.U., nel quale l'udienza di convalida era stata fissata a meno di ventiquattro ore dall'arresto, questa ha ritenuto legittimo l'avviso fatto con comunicazione memorizzata nella segreteria telefonica dello studio professionale del difensore. Allo stesso modo, la comunicazione via fax nella sera antecedente il giorno dell'udienza costituisce modalità idonea a consentire l'acquisizione della notizia da parte del difensore. A nulla rileva quella che appare essere la circostanza essenziale per l'esponente nella valutazione dell'adeguatezza funzionale della comunicazione, ovvero il fatto che il fax sia stato eseguito il venerdì sera. Il rilievo sembra ignorare che l'udienza si celebrò alle ore 12,00 del giorno successivo, e quindi in un orario che permetteva al difensore di verificare nella mattina del sabato le comunicazioni pervenute al fax del proprio studio la sera precedente. Va anche affermato che corrisponde ad un preciso onere del difensore quello di assicurarsi delle comunicazioni pervenute al proprio fax durante l'intero arco settimanale, posto che le attività giudiziarie urgenti, per le quali può essere richiesta assistenza legale, non sono precluse nelle giornate festive e meno ancora in quelle prefestive. Nè l'esponente ha rappresentato la disponibilità da parte degli organi procedenti di numeri di telefono ai quali potesse essere raggiunto per comunicargli l'avviso.
3. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014