Sentenza 15 aprile 2015
Massime • 1
In tema di presupposti per l'ammissione all'oblazione, l'applicabilità della sola ammenda deve essere prevista dal legislatore quale unica sanzione possibile e non può, invece, discendere dal riconoscimento di una circostanza attenuante speciale e da un ulteriore apprezzamento discrezionale del fatto di reato nelle sue componenti oggettive e soggettive. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto dell'imputato del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere ad essere ammesso ad oblazione in conseguenza del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110).
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- 1. L’oblazione. Pagare per estinguere il reatohttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
L' oblazione è un istituto giuridico di diritto penale (descritto dagli artt. 162 et 162 bis c.p.) che consente di estinguere il reato attraverso il pagamento di una somma di denaro. Questa permette pertanto di concludere in tempi brevi quei procedimenti penali aventi ad oggetto reati di minore gravità, alleggerendo così il carico giudiziario. L'oblazione non si applica a tutti i reati, ma solo alle contravvenzioni, ossia quei reati puniti con l'arresto e/o l'ammenda. Più precisamente, le contravvenzioni oblabili sono quelle punite solo con l'ammenda (oblazione ordinaria ex art. 162 c.p.) oppure con pena alternativa tra arresto - ammenda (oblazione speciale ex art. 162 bis c.p.). …
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Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". Com'è noto, le Sezioni unite penali statuirono, nel 2014, che nel caso di contestazione di un reato per cui non sia consentita né l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p., né quella speciale prevista dall'art. 162-bis c.p., l'imputato il quale ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato come reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2015, n. 23383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23383 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 15/04/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 387
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 27452/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA VI N. IL 16/08/1991;
avverso la sentenza n. 513/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del 12/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per la rettifica della pena. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 12 febbraio 2014 il Tribunale di Brindisi dichiarava l'imputato LA TO colpevole del reato di porto senza giustificato motivo al di fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un tirapugni avvolto in nastro isolante, fatto commesso il 14 febbraio 2011, e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di Euro 250,00 di ammenda.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta:
a) nullità della sentenza per violazione della legge penale in relazione disposta della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3 e dell'art. 162 cod. pen.; nonostante la difesa all'esito dell'istruttoria avesse chiesto di ammettere l'imputato ad oblazione, previo riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il Tribunale non aveva provveduto in tal senso e lo aveva condannato a pena superiore al massimo edittale, che all'epoca del fatto era pari a 206,00 Euro, sebbene l'applicazione dell'attenuante rendesse irrogabile la sola pena pecuniaria;
b) nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione in ordine alla richiesta di ammissione all'oblazione, sulla quale il Tribunale non aveva reso alcuna statuizione, ne' giustificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati.
1. Per ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, s'impone la disamina prioritaria del secondo motivo di gravame, col quale si è dedotta la nullità degli atti e della sentenza impugnata per l'omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione nel termine per formulare istanza di oblazione.
1.1 La questione sollevata è infondata;
invero, sebbene effettivamente la motivazione non contenga un'esplicita disamina al riguardo, ciò nonostante tale carenza non assume alcun rilievo invalidante quanto alla rilevabilità del vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. e), dal momento che non sussistevano i presupposti di ammissibilità per ottenere la restituzione nel termine per la proposizione della domanda. 1.2 È pacifico che all'imputato era stato contestato in origine il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, il quale all'epoca della sua commissione era punito con la pena congiunta dell'arresto da un mese ad un anno e dell'ammenda da Euro 51,00 ad Euro 206,00, il che di per sè escludeva la possibilità di perfezionare la causa estintiva dell'oblazione ai sensi dell'art. 162 e dell'art. 162-bis cod. pen., che richiedono la punizione del reato contravvenzionale con la pena dell'ammenda, prevista quale sanzione unica o alternativa.
1.3 Risulta altresì dalla stessa deduzione delle vicende processuali, riportata in ricorso, che la difesa del ricorrente all'esaurimento dell'istruttoria ed in via subordinata, aveva sollecitato al giudice il riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 4 citato, comma 3 e l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria, nonché la possibilità di accedere all'oblazione, richiesta che poi il Tribunale ha accolto parzialmente, comminando la sola ammenda di Euro 250,00. La tesi propugnata dalla difesa sostiene dunque che, per avere il Tribunale riconosciuto, su sua istanza, la circostanza speciale, comportante l'applicazione di pena pecuniaria di specie diversa rispetto a quella stabilita dal comma 1 per la fattispecie di reato non attenuata, discenderebbe il diritto dell'imputato di ottenere il termine per perfezionare il procedimento di oblazione.
In realtà, tale prospettazione non ha fondamento, in quanto si fonda su un presupposto giuridicamente errato: nella sua formulazione testuale l'art. 4 citato, comma 3 prescrive che "nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda"; in tal modo si è prevista la possibilità di comminare una soltanto delle due tipi di sanzioni stabilite per il reato non circostanziato, quella pecuniaria, ma la sua concreta ed effettiva applicabilità non costituisce un effetto automatico ed ineludibile, discendente dal riconoscimento della fattispecie di lieve entità, quanto piuttosto dalla scelta discrezionale del giudice, che è facoltizzato e non obbligato ad irrogare la sola ammenda, in luogo di arresto ed ammenda, congiuntamente applicati.
Pertanto come già affermato da questa Corte, anche se al fine più limitato di individuare il corretto regime prescrizionale nella vigenza delle disposizioni antecedenti la L. n. 251 del 2005 con la formulazione di un principio di diritto che però conserva immutata validità per la soluzione del caso perché fondato sulla lettura sistematica e coordinata delle disposizioni della L. n. 110 del 1975, art. 4 l'illecito, pur se qualificato come di lieve entità, resta punibile in astratto anche con la pena dell'arresto, nonostante in concreto possa essere sanzionato con la comminatoria della sola ammenda, la cui applicazione è frutto di scelta discrezionale del giudice e non oggetto di previsione normativa inderogabile (Cass. sez. 1, n. 1395 del 09/01/1997, P.M. in proc. Abati, rv. 206917; Sez. U, n. 7739 del 09/07/1997, Mosconi, rv. 208218; sez. 1, n. 33574 del 25/09/2002, P.G.in proc. Censoli, rv. 222151; sez. 1, n. 10524 del 21/06/2000, Dede, rv. 216998). Nè può sostenersi in senso contrario che, qualora non si applicasse la sola ammenda, la disposizione che consente l'attenuazione della pena rispetto a quella irrogabile per il reato non lieve non avrebbe più alcun significato di mitigazione del trattamento punitivo, ben potendo il giudice anche all'atto di infliggere le pene congiunte determinarne l'entità in ammontare ridotto rispetto a quelle individuate quali base di calcolo. Da tale constatazione discende la conseguenza dell'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni degli artt. 162 e 162-bis cod. pen. e la formulazione del seguente principio di diritto: "l'imputato non può accedere all'oblazione, nemmeno ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., quando l'applicazione della sola ammenda discenda dal riconoscimento di una circostanza attenuante speciale e dallo apprezzamento discrezionale del fatto di reato nelle sue componenti oggettive e soggettive con conseguente irrogazione, in luogo della pena congiunta di arresto ed ammenda, della sola ammenda, che per consentire l'estinzione del reato mediante oblazione deve essere prevista dal legislatore quale unica sanzione possibile".
1.4 Per tali dirimenti considerazioni il caso in esame non si presta ad essere risolto nemmeno in base alle indicazioni interpretative che sono state offerte dalla giurisprudenza di questa Corte in riferimento alla restituzione nel termine per oblare, ai sensi dell'art. 141-bis disp. att. cod. proc. pen., comma 4-bis. 1.4.1 È noto che tale norma è stata introdotta dalla L. n. 479 del 1999, la quale prevede che "in caso di modifica della originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima" ed è frutto del recepimento in disposizione di legge della pronuncia della Corte Costituzionale n. 530 del 1995. Con tale decisione la Consulta aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso ed al reato concorrente, che fossero stati contestati dal P.M. nel corso del giudizio per effetto di sua iniziativa, intervenuta ad uno stadio di sviluppo del rapporto processuale, preclusivo per l'imputato di qualsiasi scelta circa l'esperimento di riti alternativi al dibattimento, qual è il procedimento di oblazione, senza che allo stesso fosse rimproverabile un addebito di mancata diligenza, dal momento che la domanda di accesso al rito speciale può essere avanzata soltanto quando "il reato stesso è oggetto di contestazione".
1.4.2 In seguito è intervenuta una prima pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza n. 7645 del 28/2/2006, Autolitano, rv. 233029, con la quale hanno precisato che "in tema di estinzione del reato per oblazione, la disposizione dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., comma 4-bis, laddove prevede la remissione in termini dell'imputato in caso di modifica dell'originaria contestazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, non si applica al caso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna" e ciò perché tale previsione pretende il rispetto del contraddittorio tra le parti, attuabile quando il pubblico ministero modifichi l'imputazione, il giudice assegni il termine a difesa all'imputato, questi proponga domanda di oblazione, il pubblico ministero formuli il parere ed il giudice valuti poi l'ammissibilità dell'istanza. Siffatta sequenza di attività processuali non può rispettarsi in caso la sussunzione del fatto di reato in norma diversa da quella riportata nell'imputazione fosse frutto di iniziativa ufficiosa del giudice nel momento dell'assunzione della deliberazione conclusiva del giudizio in quel grado.
1.4.3 Sul solco di tale decisione si sono nuovamente espresse in tempi più recenti le Sezioni Unite con la sentenza nr. 32351 del 26/6/2014, Tamborrino, rv. 259925, con la quale hanno ribadito e precisato l'orientamento espresso dalla sentenza Autolitano nel senso che: "In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. ne' quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio".
Pertanto, la previsione dell'art. 141-bis disp. att. cod. proc. pen., comma 4-bis, per la sua testuale formulazione, deve essere intesa come riferita esclusivamente all'intervento decisorio del giudice che comporti una diversa definizione giuridica del fatto di reato e con ciò un diverso regime sanzionatorio, tale da consentire l'accesso all'oblazione. Tale attività decisoria è di esclusiva spettanza dell'autorità giudicante e va esercitata, assicurando la garanzia del contraddittorio mediante possibilità per l'imputato di interloquire al proposito con la formulazione della domanda di oblazione accompagnata dalla contestazione della qualificazione data dal P.M. e dalla sollecitazione a che il giudice applichi diversa norma incriminatrice dalla quale discenda una pena edittale tale da permettere l'introduzione del procedimento per oblazione;
pertanto, la sindacabilità della mancata restituzione nel termine per proporre la relativa domanda presuppone che l'imputato assuma un'esplicita iniziativa in tal senso in contraddittorio col P.M. per provocare una specifica decisione sul punto.
1.5 Ebbene, nel caso in esame, sebbene la difesa si sia attivata nel formulare la richiesta di oblazione all'udienza di discussione, come risulta dal relativo verbale, allorché aveva stimolato la valutazione del Tribunale sul profilo di lieve entità del fatto materiale, ciò nonostante la decisione assunta in senso conforme alla prospettazione difensiva di una minore offensività dell'illecito commesso, non ha comportato l'attribuzione al fatto di un differente "nomen iuris" e l'applicazione di diversa norma incriminatrice, quanto il riconoscimento di circostanza attenuante speciale e la scelta del giudice di irrogare la sola ammenda al di fuori di una tassativa e vincolante previsione della legge in senso conforme. Sotto tale profilo la richiesta è stata tardivamente avanzata senza ricorrano i presupposti per ammettere la possibilità di oblare per effetto dell'intervento nel corso dello sviluppo processuale di eventi innovativi, incidenti sull'imputazione. Pertanto, deve escludersi che, pur nel silenzio della decisione sul punto, la stessa sia affetta da nullità per contrasto con la disciplina processuale del procedimento per oblazione, essendo inammissibile la relativa domanda.
2. È, invece, fondato il primo motivo di ricorso. Effettivamente la pena in concreto irrogata supera il limite del massimo edittale, vigente al momento della consumazione del reato, che, come già esposto, era pari ad Euro 206,00 di ammenda e quindi risulta illegale. Da ciò discende la necessità di rettificare ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. la pena comminata, da ridursi ad Euro 206,00 di ammenda, in conformità ai corrispondenti estremi edittali, vigenti alla data del 14/2/2011.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in Euro 206,00 (duecentosei) di ammenda;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2015