Sentenza 13 ottobre 2005
Massime • 1
Tra i soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 cod. pen. sono da ricomprendere, quali agenti della forza pubblica, anche gli appartenenti alla polizia municipale.
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- 1. Il reato di rifiuto o ritardo di obbedienza può avere come destinatario il vigile urbano?Accesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2009
- 2. Rifiuto ingiustificato di obbedienza, vigile urbano, sussistenza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2005, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/10/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1241
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 4008/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO US;
avverso la sentenza 24 settembre 2003 della Corte di Appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 24 settembre 2003 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione 28 gennaio 2002 del Giudice monocratico dello stesso Tribunale cha aveva condannato TO PE alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 329 c.p., addebitatogli perché, quale agente della forza pubblica - in particolare, quale appartenente al corpo della polizia municipale di Napoli con la qualifica di distruttore di vigilanza" - avendo ricevuto dal suo superiore, il maggiore Claudio Cappuccio, l'ordine di inoltrare all'autorità giudiziaria l'annotazione di servizio redatta il 17 novembre 1999 dagli agenti di polizia giudiziaria Ciro Carella e Giovanni Vollaro, anch'essi appartenenti al corpo della polizia municipale di Napoli, e dalla quale emergevano ipotesi di responsabilità penale, affermando che tale attività esulava dalla sua competenza, dapprima restituendo l'annotazione di servizio all'agente scelto ST ON, il quale gliela aveva appena consegnata rappresentando al TO l'ordine impartito dal maggiore Cappuccio;
successivamente, dopo che il superiore aveva ribadito l'ordine, si limitava a deporre sulla scrivania dell'agente ON la relazione di servizio, non senza aver prima apposto, in calce, l'annotazione "presa visione - m.llo PE TO"; quindi, alle contestazioni mosse dal maggiore Cappuccio, manifestava apertamente la propria volontà di non eseguire l'ordine impartito;
rifiutando o ritardando così indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità nelle forme stabilite dalla legge.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il TO denunciando violazione di legge.
Ci si sofferma, più in particolare, su quella parte della decisione della Corte territoriale che ha contestato l'assunto difensivo secondo cui, non essendo il ricorrente agente di polizia giudiziaria, non era tenuto ad ottemperare l'ordine del maggiore Cappuccio, affermando che "alcuna attività di P.G. doveva svolgere il TO, dovendosi limitare ad inoltrare all'A.G. l'annotazione di servizio relativa ad ipotesi di reato redatta nella stessa giornata dagli agenti Carella e Vollaro". Con ciò modificando la motivazione della sentenza di primo grado nell'escludere l'attività di trasmissione di una relazione di servizio redatta da terzi dal novero degli atti di polizia giudiziaria;
una qualifica carente nella specie per essere stata revocata;
il che aveva determinato la sua assoluzione per un analogo atto commesso successivamente.
Il ricorso è fondato ma per ragioni in parte diverse da quelle addotte dal ricorrente.
3. Come è noto, l'art. 329 c.p. punisce con la reclusione fino a due anni il militare o l'agente della forza pubblica il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge. Secondo la comune interpretazione, la norma in parola, non intaccata dalle "novellazioni" del 1990, rappresenta un' ipotesi "speciale" rispetto alla previsione dell'art. 328 c.p.; le differenze riguardano tanto il soggetto attivo del reato (che, nella fattispecie ora contestata, deve essere un militare o un agente della forza pubblica, mentre la fattispecie di cui all'art. 328 c.p., può essere realizzata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio) tanto l'oggetto della richiesta da eseguire che qui non contempla i limiti delle ragioni di giustizia, sicurezza pubblica ed ordine pubblico, igiene e sanità richiesti dalla norma incriminatrice da ultimo rammentata. Ne deriva, dunque, che alla genericità della fattispecie criminosa in esame deve far da riscontro un apporto ermeneutico di stretta interpretazione quanto alla individuazione dei soggetti cui la norma dell'art. 329 c.p., si riferisce. Ciò anche considerando che, prima della riforma del 1990, la pena prevista risultava di gran lunga superiore rispetto a quella prevista dal poi riformulato art. 328 c.p.. 4. Scendendo più nello specifico, sono da considerare soggetti attivi del reato, da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica (Sez. 6^, 5 dicembre 1986, D'Ascoli).
5. L'inserimento degli appartenenti alla polizia municipale nella categoria degli agenti della forza pubblica (meglio, nella categoria degli agenti di polizia giudiziaria) è stato affermato dalla giurisprudenza, sia pure a fini diversi dall'applicazione dell'art. 329 c.p. Più precisamente questa Corte ha ritenuto che tali soggetti rivestono la qualità di (ufficiali o) agenti di polizia giudiziaria (l'ipotesi di specie riguardava, peraltro, il comandante della polizia municipale) in relazione al potere ad essi conferito di procedere a sequestro ex art. 354 c.p.p.. Secondo tale linea interpretativa il soggetto prima rammentato ha la qualità di agente di polizia giudiziaria a norma della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, che attribuisce simile qualità al personale che svolge servizio di polizia municipale nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del corpo degli addetti al coordinamento ed al controllo (Sez. 1^, 30 ottobre 1992, Pignatiello).
6. Il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p. ha, quindi, come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica;
una nozione, quest' ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perché la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica;
coerentemente, dunque, anche alla luce dei profili teleologici a base della norma in esame, assume rilievo esponenziale il potere coercitivo così da escludere la sussistenza del reato tutte le volte che la condotta omissiva riguardi l'espletamento di un' attività meramente amministrativa (arg. da Sez., 6^, 19 giugno 2000, Grech). La qualità soggettiva di agente della forza pubblica assume, allora, ai fini della qualificazione del fatto nell'ambito dell'ipotesi di reato in esame, una duplice significazione;
da un lato sta a designare una soggettività più ampia rispetto a quella propria dell'agente di polizia giudiziaria;
dall'altro lato, acquistando rilevanza esclusiva il profilo funzionale, si richiede che - sempre avendo di mira gli scopi perseguiti dall'art. 329 c.p. - quale condizione ineludibile che l'atto oggetto del rifiuto di obbedienza si incentri sul mancato esercizio di poteri coercitivi.
7. Ma, a parte tali assorbenti considerazioni, poiché, come risulta dalla sentenza di primo grado, il TO era stato sospeso dalla qualità di agente di pubblica sicurezza dal prefetto (solo) per la parte concernente la possibilità di portare armi, appare evidente che, non rivestendo in concreto la qualità di agente della forza pubblica, il contegno omissivo a lui addebitato, non può comunque integrare, per l'assenza della condizione soggettiva indispensabile, la condotta addebitata (v. artt. 3, 5, commi 1, lettera a, e L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5).
8. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2006