Sentenza 10 aprile 1987
Massime • 1
Nell'ipotesi di concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. non può non influire direttamente anche sulla Determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato. A tale scopo, allorché la pena sia stata determinata in modo tale da lasciare intendere quale sia il valore (diminuente o aggravante) intrinsecamente attribuito dal giudice alle circostanze dell'uno o dell'altro segno, quello effettivo, determinato dalla misura della pena in concreto irrogata, deve prevalere sulla indicazione meramente formale (equivalenza o prevalenza) contenuta nella motivazione o nel dispositivo. (fattispecie in tema di omicidio colposo, per il quale all'imputato fu applicata la pena di mesi otto di reclusione; la Corte ne ha dedotto che di fatto si sia voluto esprimere un giudizio di prevalenza delle circostanze e ha annullato senza rinvio per maturata prescrizione).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/1987, n. 10800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10800 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1987 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 10.4.1987 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE SENTENZA
№624Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ANTONIO BRONZINI Presidente
ANTONIO CASIROLI Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
27515/86 MARIO VALIANTE N. 2. >>
»
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BALDASSARRE MESSINA
3. UFFIC COP
-
VINCENZO IT Rilass
-> at St. Ano/ ozz al ha pronunciato la seguente per 2. 6082 11 SENTENZA IT 26 sul ricorso proposto da 1) Del IU Francesco Paolo
nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA CASSAZIONE 2) RT ED, n. a Lagonegro il 22.8.1928
UFFICI
3) SO AN, n. a Napoli il 24.6.1928 Allasci | CURSI per di r
N 2.0 MAG, 1991
IL CANCELLIERE avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 21 marzo 1986 UFFICIO COPIE
Rilasciata C 1 studio
SIG. ANGELUCET per diritti 6000 14 GEN. 1992
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. B. Messina
A Spinosi Roma Mod 2 CORTE SET
UFFIC
Richiest studio ats. Buffoni. துடைட per dirt,
il
ELLIERE
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
LIRE 2000 Generale dr. Tranfo CANCELLERIA
che ha concluso per 1'annullamento con rinvio nei con-
fronti del ricorrente Del IU rigetto per 11
AG326603 resto.
AG326602
AG326601
Udit i i difensor avv. Massimo Krogh e avv. Ange-
lucci per Del IU
MCGCATERINi
1,55
-4 106. 2007
NERE Svolgimento del rocess0.
IA EP, dipendente di RT ED, il decedeva per elettrofolgorazione. 3
I lavori che venivano eseguiti in detto cantiere ri-
guardavano la costruzione dell'edificio sociale del-
la S.I.P. che li aveva affidato, con regolare con-
tratto, alla ditta F.E.M.I. che si avvaleva dell'o-
pera della ditta RT, esercente produzione e distribuzione di conglomerato cementizio.
Nel momento in cui 1'infortunio si è verificato i l
IA nell'azionare il braccio estensibile della mo-
topompa, per effettuare una colata di cemento in una
cassaforma in legno, veniva a contatto con i condut-
tori di una soprastante linea elettrica ad alta ten-
sione, i quali si trovavano ad altezza raggiungibile dal detto braccio.
IN seguito alla denunci dei fatti suddetti si ini-
ziava procedimento penale a carico di Del Giudice Vittorio e di RE EP, contitolari della dit- ta F.E.M.I.. di Del IU Francesco Paolo, diret- tore dei lavori, di SO AN capo cantiere e del RT i quali, al termine della fase istrut-
toria, venivano rinviati a giudizio dinnanzi al Tri-
bunale di Lagonegro per rispondere di cooperazione in omicidio colposo aggravato.
Detto Tribunale, con sentenza del 4 luglio 1984, 35-
solveva Del IU Vittorio ed il RE per insuf- 4 ficienza di prove;
affermava, invece, la responsabilità di Del IU Francesco Paolo, delAusso e del Tortorella, irro- gando loro le pene di giustizia e riconosceva un
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concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento che determinava nella misura del 30%.
Al Del IU veniva attribuito di avere omesso di richiedere, in ottemperanza della disposizione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 164 /156, all'E.N.E.L.
la disattivazione della linea elettrica e di aver consentito l'uso della motopompa a breve distanza
della detta linea;
al SO veniva fatto carico di non aver impartito le opportune disposizioni perchè non venisse usato
il braccio lungo della motopompa nella situazione di pericolo in cui veniva ad operare il Gioia e di non avere, a sua volta, richiesto la disattivazione della linea elettrica.
Infine al RT si contestava la responsabili- tà dell'incidente e per avere omesso di impartire precise ed opportune disposizioni all'operatore del-
la motopompa, suo diretto dipendente, e per non avere fornito a quest'ultimo, imponendone l'uso, i
guanti e le calzature isolanti.
Tutti gli impu proponevano appello e la Corte di Appello di Potenza, in data 21 marzo 1986, rifor- 5 -
mava parzialmente la detta decisione assolvendo il
Fesa ed il Del IU Vittorio con la formula per non aver commesso il fatto e riduceva la pena inflit-
ta agli altri tre prevenuti. In riferimento a quest'ultimi i giudici di appello rilevavano che la responsabilità del RT era
ricollegabile alla sua qualità di datore di lavoro
del IA comportante l'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche delineate dall'art. 11 del D.P.R.
n. 164/156, che quella del De IU F.P., diretto-
re de i lavori nel cantiere dove il fatto si è verifi-
derivava dall'avere omesso di attuare le misu- саго,
antinfortunistiche, atte a garantire la sicurezza re sul posto di lavoro al lavoratore, previste dalle leggi in materia e che, infine, quella del Russo era da riferire al fatto che egli si era prestato ad ac-
mansioni più ampie di quelle di sua competen- cettare sino а stabilire il tipo di betoniera da usare za
((accio lung) senza tener conto dei pericoli che ne
derivavano. AvversO tale sentenza hanno proposto ricorso per cas-
sazione L difensori di tutti e tre gli imputati sud- detti affidato quello del De IU quattro motivi
SOVue. quello del RT Vino e quello del SO 1 06 Motivi della decisione
Va, preliminarmente, esaminato stante gli effetti che la questione proposta ha ai fini della decisione,
il quarto motivo del ricorso proposto dal difensore del ricorrente Del IU Francesco Paolo.
Si duole quest'ultimo che la Corte del merito abbia ritenuto di rilevare ex officio l'errore in cui era incorso il Tribunale nel non avere operato, ai fini della pena, correttamente non avendo tenuto conto che erano state dichiarate equivalenti all'aggravan-
(song Tone, contestata le cousasse ette c ent, gereich / fot te generiche
La censura, sia pure sotto aspetti diversi, è fon-
data.
I giudici del merito, hanno esattamente Osservato
che il prescritto giudizio di comparazione effettua-
to ex art. 69 c.p. importa che, una volta che sia
stato espresso in termini di equivalenza, si debba
procedere alla irrogazione della pena in modo da
tener conto come se nella sostanza non concorresse alcuna circostanza.
Ma da tali premesse esatte le conclusioni pratiche a cui la Corte è pervenuta non sono aderenti alle
stesse.
E' stata infair irrogata una pena di otto mesi di
reclusione che è al di sotto del minimo edituale. A
Tutto ciò premesso, Osserva la Corte che nel caso
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di concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti
il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.
già citato, non può non influire direttamente anche
sulla determinazione del tempo necessario a prescri-
vere il reato.
A tale scopo, allorchè la pena sia stata determinata in modo tale da lasciare intendere quale sia il va-
lore (diminuente o aggravante) intrinsicamente at-
tribuito dal giudice alle circostanze dell'uno 0 del-
l'altro segno, quello effettivo, determinato dalla Smis a della pena in concreto irrogata, deve preva-
(equivalen-lere sulla indicazione meramente formale za o prevalenza) contenuta nella motivazione о nel
dispositivo. (V. Cass. Sez. IV -- s.n. 383 L. 24.2.
1984).
Ne consegue, applicando detto principio al caso con-
creto, che, poichè il minimo edittale per il reato
di omicidio colposo, ascritto al ricorrente del Giu- dice F.P. è stato applicato in misura inferiore al- lo stesso (m. 8) è da dedurre che praticamente di fatto si sia voluto esprimere un giudizio di preva-
lenza.
. per effetto della concessione delle Ne deriva che attenuan i, tempo necessario a prescrivere per 1 8
il reato suddetto è quello previsto dal N. 4 del- l'art. 157 c.p. che, in seguito agli atti interrut- tivi verificatisi nel corso del procedimento, va prolungato ex art. 160 c.p. a sette anni e mesi sei.
Quindi, nel caso specifico, essendo la consumazione del reato verificatasi il 5 ottobre 1979 (data in cui è avvenuta la morte dell'infortunato) la pre-
scrizione del reato stesso si è maturata il 5 apri-
le 1987.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio perchè il reato ascritto al
ricorrente è estinto per prescrizione.
Per gli effetti previsti dall'art. 203 c.p.p. il
motivo d'impugnazione del De IU giova anche agli altri coimputati;
per cui l'estinzione del reato opera anche a favore degli stessi.
P.Q.M.
La corte%3B
annulla senza rinvio la sentenza del 21 marzo 1986
della Corte di Appello di Potenza impugnata da De'
IU Francesco Paolo, da RT ED e da
SO AN perchè estinto per prescrizione il
reato agli stessi ascritto.
Così deciso in Roma i l 10.4.1987
IL PRESIDENTE (Ecc
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Baldassare Messina)
Pollferry
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Pierangelo Corsi)
. dott. AN Bronzini) 6
1
Aubrie Hängen.
IS OTT 19.87 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 ottobre 1979, mentre prestava la propria opera CONTE SUPRE F
UFFICIO OPIF azionando una motovespa.con braccio estensibile, in Richies dal Sig P rof cantiere in località "Cappella" di Lagonegro, perjinin € 2,6