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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 595/2025
T R A
nato il [...], a [...] e Parte_1 residente in [...], elett.te dom.to in Avellino, alla Via Sottotenente Iannaccone n. 3, presso e nello studio dell'avv. Sergio Imbimbo, che lo rapp.ta e difende;
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 [...]
, con sede in Pago del Vallo di Lauro, alla Via Roma n. 29, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Severino Nappi, nato a [...] il [...], presso il quale domicilia in Napoli alla Via Toledo, 413; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.3.2025 presso questa Corte territoriale, l'appellante in epigrafe ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 869/2024 pubbl. il 26.9.2024, con cui il Tribunale di Avellino aveva respinto la sua domanda volta ad accertare la nullità e/o inefficacia dell'impugnato licenziamento, perché non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, e condannare il all'immediata reintegra nel posto di lavoro Controparte_1 precedentemente ricoperto, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1 Il lavoratore aveva esposto nel precedente grado di aver lavorato, a partire dall'1.10.2003, alle dipendenze del , con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1
(a tempo pieno dal 2016), e di essere stato assegnato al Settore I, Affari Generali ed Istituzionali, con inquadramento nella categoria B del c.c.n.l. Funzioni Locali;
di aver svolto mansioni di addetto all'ufficio dell'anagrafe comunale, insieme ai colleghi e Controparte_3 CP_4
, nonché di essere stato individuato come responsabile del servizio dei procedimenti
[...] demografici unitamente alla predetta , entrambi titolari delle deleghe per l'anagrafe e CP_3 per lo stato civile;
di essere stato individuato come responsabile del procedimento elettorale e che, in sua assenza, tale ruolo veniva ricoperto sempre dalla;
che, a partire dal CP_3
29.3.2021, era stato trasferito dall'anagrafe al servizio commercio, con conseguente cambio di funzioni, risultando costretto ad interrompere l'attività presso l'ufficio dei servizi demografici, senza possibilità di completare il lavoro non ancora ultimato né di predisporre gli adempimenti opportuni per un più agevole inserimento del nuovo addetto;
che, successivamente al suddetto tramutamento di funzioni, con determina prot. n. 4 del 4.5.2021, notificata in data 7.5.2021, il datore aveva avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, contestandogli gravi irregolarità nella tenuta dei registri dello Stato Civile, indicate nella determina stessa;
che il aveva lamentato una gravissima violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e CP_1 comportamento incombenti sul dipendente e lo aveva convocato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa per il giorno 28.5.2021, audizione a cui egli aveva rinunciato, preferendo depositare una memoria difensiva in cui aveva avanzato specifiche giustificazioni e contestato i vari addebiti;
che il con successiva determina n. 15 del 12.8.2021, notificata il 13.8.2021, CP_1 aveva emesso una seconda contestazione disciplinare relativa a nuove condotte inadempienti;
che, nella seconda missiva di contestazione, il Comune aveva unificato i due procedimenti disciplinari deducendo un presunto favor lavoratoris, fissando la data dell'audizione del lavoratore per il giorno 14.9.2021; che, anche per tale seconda procedura, egli aveva rinunciato all'audizione ed aveva depositato una memoria difensiva, respingendo analiticamente i singoli addebiti;
che, ciò nonostante, con nota prot. n. 28 del 29.11.2021, gli veniva comunicato il licenziamento per giusta causa, senza preavviso.
Il aveva impugnato detto licenziamento eccependone la nullità per violazione della Parte_1 procedura ex art. 55 bis e ss. D. Lgs. 165/2001, in quanto il Comune aveva unificato le due procedure disciplinari con l'intento di procrastinare il termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del primo procedimento, da esaurirsi entro il 4.9.2021 mentre la sanzione disciplinare espulsiva era stata elevata il 29.11.2021; la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, alla luce della semplicità degli accertamenti da compiere e della lesione del proprio diritto di difesa;
l'illegittimo cumulo degli addebiti derivante dalla unificazione dei procedimenti disciplinari, irrilevanti se isolatamente considerati, nonché suscettibili di singole ed immediate contestazioni;
l'insussistenza della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., a fronte dell'assenza dell'elemento oggettivo della gravità delle condotte contestate e dell'elemento soggettivo del dolo, essendosi egli attenuto alle prassi dell'ufficio e avendo dovuto affrontare una enorme mole di lavoro, con conseguente insussistenza del fatto– inadempimento;
la sproporzione della reazione espulsiva del datore di lavoro, trattandosi di condotte conseguenti a mere negligenze di scarso rilievo e di inconsistente impatto negativo sull'attività dell'ente; la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla collega , CP_3 anch'essa titolare della responsabilità dei servizi delegati ma rimasta estranea a contestazioni disciplinari;
l'assenza di prova della lesione del vincolo fiduciario e la genericità delle allegazioni del datore di lavoro, gravato del relativo onere.
2 Il costituitosi nel precedente grado, aveva eccepito l'infondatezza delle doglianze CP_1 sollevate nell'atto introduttivo. Aveva sostenuto che le condotte poste in essere dal ricorrente integravano gravissime violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e comportamento, doveri resi ancora più stringenti in ragione delle delicate funzioni e del ruolo ricoperto, e che dette condotte erano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l'Ente, essendo venuta meno la legittima aspettativa della correttezza del futuro adempimento dell'obbligazione lavorativa. Aveva rimarcato la correttezza della procedura disciplinare espletata e la regolare unificazione dei procedimenti, realizzata al solo scopo di agevolare la difesa del dipendente, senza alcuna violazione del termine di durata del procedimento, e che, in ogni caso, le condotte contestate con la seconda missiva di addebito disciplinare erano di per sé sufficienti ad integrare la giusta causa del licenziamento, trattandosi di gravi irregolarità commesse nell'espletamento delle delicate mansioni di pubblico ufficiale addetto ai servizi demografici. Aveva precisato che i vizi rilevati negli atti pubblici formati dal ricorrente violavano le disposizioni normative ai fini della necessaria regolarità formale degli atti stessi, in assenza della quale essi non potevano assumere la caratteristica di autenticità richiesta dalla legge ed il connesso valore legale, e che nessuna disparità di trattamento si era verificata rispetto alla che non aveva mai svolto CP_3 funzioni di iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, di trasmissione delle schede di morte e di redazione degli atti di nascita e morte, trattandosi di compiti di esclusiva responsabilità ed espletamento da parte del ricorrente, e che era stata abilitata all'accesso al sistema informatico degli affari demografici solo in data 19.6.2021, quando le condotte contestate si erano già consumate.
Con la sentenza impugnata il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo confermate, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte in istruttoria e della documentazione in atti, le circostanze di fatto alla base della sanzione espulsiva ed integrata la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. e la rilevanza disciplinare delle condotte contestate ai fini di cui all'art. 55 quater D. Lgs. 165/2001 e agli artt. 57 e ss. c.c.n.l. Funzioni Locali 2016-2018.
Il Giudice di prime cure aveva rilevato l'illegittima unificazione dei procedimenti disciplinari, non avendo il loro accorpamento prodotto alcuna agevolazione difensiva per il lavoratore, e, in relazione al primo procedimento disciplinare, la decadenza della Amministrazione comunale dall'esercizio del potere disciplinare per violazione del termine di conclusione del procedimento. Aveva quindi considerato irrilevanti le condotte contestate con la prima determina di maggio 2021 e, ciò nonostante, escluso l'illegittimità del licenziamento per la gravità e rilevanza di un significativo numero di condotte contestate con la seconda determina tali da configurare la responsabilità disciplinare del lavoratore e da rendere improseguibile il rapporto lavorativo.
In particolare, aveva rappresentato che le omissioni e inadempienze addebitate dal con CP_1 la seconda missiva e ritenute provate, espressive di un grado di colpa professionale particolarmente intenso, sia globalmente che isolatamente considerate, erano connotate del requisito della gravità idoneo ad integrare la giusta causa di recesso e la fattispecie astratta del licenziamento disciplinare di cui all'art. 59 co. 9 e 10 del c.c.n.l. Funzioni Locali 2016-2018. Aveva argomentato evidenziando la particolare rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate all'ufficiale di stato civile, oltre che della regolarità degli atti anagrafici, quali atti pubblici fondamentali per i consociati e per la regolare applicazione delle norme giuridiche dell'ordinamento civile, penale ed amministrativo, nonché, dall'altro lato, la natura sistematica delle inadempienze contestate al dipendente tale da pregiudicare irrimediabilmente l'affidamento datoriale. Aveva riscontrato la ricorrenza, nelle condotte contestate, degli indici di gravità evincibili dai criteri articolati nella contrattazione collettiva (art. 59 co. 1 c.c.n.l. di comparto), 3 segnatamente l'elevato grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrati, la rilevanza degli obblighi violati, il grado di responsabilità connessa alla posizione di lavoro occupata ed il grado di pericolo causato all'amministrazione ed agli utenti. Aveva quindi confermato la proporzionalità della massima sanzione irrogata, adeguata alla gravità dei fatti addebitati.
Il ha impugnato detta statuizione lamentando, con il primo motivo, la erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza delle condotte contestate, alla loro imputabilità al lavoratore e alla giusta causa di recesso. Con il secondo motivo, ha censurato la valutazione di proporzionalità del recesso effettuata dal primo giudice che, pur avendo sottolineato l'integrale illegittimità della prima contestazione disciplinare ed avendo proceduto al dimezzamento delle condotte addebitate al lavoratore con la seconda contestazione, aveva confermato il licenziamento ritenendo la sanzione congrua rispetto alle residue contestazioni.
Ha quindi concluso per “…- accertare e dichiarare, quindi, per i motivi tutti innanzi illustrati l'impugnato licenziamento nullo e/o inefficace e, comunque, non sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo, con tutte le conseguenze di legge;
-conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede in Pago del Vallo di Lauro (AV), alla Via Roma n. 29, all'immediata reintegra dell'appellante nel posto di lavoro precedentemente ricoperto;
-contestualmente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede in Pago del Vallo di Lauro (AV), alla Via Roma n. 29, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, con versamento, altresì, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Ricostituito il contraddittorio, il appellato ha con plurime argomentazioni resistito al CP_1 gravame chiedendone la reiezione. In particolare, l'ente appellato ha richiamato la pronuncia di primo grado condividendone gli assunti sia in ordine alla prova degli addebiti oggetto della seconda contestazione ritenuti sussistenti dal primo giudice sia in relazione alla proporzionalità del provvedimento espulsivo, in considerazione del ruolo dell'ufficiale dello stato civile, della funzione pubblica degli atti formati dallo stesso e delle sistematicità delle negligenze accertate. Ha quindi chiesto di rigettare l'appello avverso poiché infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. il collegio ha riservato la causa in decisione
L'appello è infondato.
1. Va premesso che oggetto di gravame sono esclusivamente le questioni relative alla sussistenza della responsabilità dell'appellante per le violazioni contestate con la seconda missiva del 12.8.2021 che il giudice di prime cure ha ritenuto fondate (segnatamente, le condotte indicate ai punti 1, 2, 3, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21 e 23 della missiva di agosto 2021) ed alla proporzione della sanzione espulsiva. Alcuna censura – neanche con appello incidentale - è stata sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado inerenti alla unificazione delle due procedure, alla decadenza dall'esercizio del potere disciplinare per gli 4 addebiti oggetto della prima missiva di maggio 2021 e alla immediatezza e tempestività delle contestazioni che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
Rileva altresì riportare le singole violazioni investite dal gravame, contestate con la seconda missiva di agosto 2021 che il primo giudice ha ritenuto ammissibili, provate e idonee a giustificare la reazione espulsiva del datore di lavoro. Si tratta di:
“1) Mancato trasferimento in ANPR dell'anagrafe comunale, nonostante il procedimento sia iniziato nell'anno 2018 a livello nazionale;
2) Si è riscontrata la doppia iscrizione di cittadini residenti o emigrati e mai cancellati, riscontrati con il subentro in ANPR;
3) Non risulta aggiornato lo schedario anagrafico cartaceo con le schede di famiglia e le schede individuali;
… 7) Albo scrutatori non risultano richieste protocollate da parte dei richiedenti l'iscrizione n.6 anno 2020 per il 2021;
… 9) Non risultano cancellati elettori emigrati ad altro comune in data antecedente alle revisioni;
pertanto risultavano iscritti in due comuni diversi (es. dal 2016; Persona_1
… 12) Mancano agli atti i casellari giudiziali ed estratti di nascita delle iscrizioni nelle liste elettorali per motivi diversi, ossia compimenti del 18°anno;
…
15) Non risultano inviate le schede di morte ISTAT dall'anno 2019 al 30-03-2021, né all'ISTAT (Prefettura di Avellino) e né al servizio epidemiologico dell'ASL, pertanto sono ancora in giacenza nei fascicoli personali. Mentre risultano regolarmente inviati dall'01-05-2021 presso gli enti competenti;
16) Errata compilazione trascrizione atto di nascita n. 1P. 2 SA anno 2018. L'art. 35 del DPR 396 del 2000, dal 30-03-2001 in poi, recita "la presenza di eventuali virgole tra i nomi che costituiscono il prenome di un soggetto è divenuta del tutto ininfluente”; 17) Mancano firme dell'ufficiale di stato civile su alcuni atti (atti nascita anno 2019 – P.I serie A n. 3-4-5 su entrambi i registri – Parte II serie B n.1-2-3- Parte II serie C n.2 su entrambi i registri – atti di morte 2019 Parte I n. 7-8-9-16 su entrambi i registri – P.II.S.C 1-2-3. Per gli anni 2019 e 2020 mancano su tutti i registri le chiusure di fine anno);
…
20) Non ha mai effettuato il verbale del passaggio di consegna degli atti e della documentazione presente negli uffici dello stato civile;
21) Pur avendo inserito nel sistema gli atti di matrimonio n.1 e 2 della parte II serie C gli stessi non risultano essere stampati nel registro dei matrimoni anno 2020;
… 23) I fascicoli riferite ad assenze, presenze e permessi non sono stati aggiornati;
…”.
2. Passando all'esame dei motivi di gravame, il si duole che il primo giudice abbia Parte_1 confermato la imputabilità degli addebiti a suo carico, nonostante la contitolarità delle attribuzioni tra lo stesso e la collega . Secondo l'appellante nel corso della fase istruttoria sarebbe CP_3 emerso che egli non era l'unico responsabile dei procedimenti demografici, essendo assegnata presso il medesimo ufficio anche la con la stessa categoria giuridica (cat. B) e con CP_3 identiche deleghe per l'Anagrafe e lo Stato Civile. Il più in generale, contesta al Parte_1 primo giudice di aver ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei fatti contestati, alla sua diretta ed esclusiva responsabilità, alla loro illiceità, rilevanza disciplinare e gravità. 5 Ribadisce di non aver mai commesso alcuna dolosa alterazione dei registri, avendo costantemente osservato le prassi, e che eventuali dimenticanze connesse ai carichi di lavoro non hanno determinato alcuna conseguenza negativa per il appellato. CP_1
La censura non è condivisibile.
Il collegio ritiene che l'istruttoria orale e la documentazione in atti abbiano comprovato la sussistenza ed imputabilità al ricorrente delle violazioni contestate, la loro rilevanza disciplinare e gravità.
Sulla imputabilità dei fatti accertati al lavoratore, la teste dipendente del Controparte_3
collega di lavoro del ha dichiarato “Il signor era CP_1 Parte_1 Parte_1 ufficiale di stato civile e si occupava anche del servizio elettorale. Con lui, nella stessa stanza del ricorrente, operava un altro collega, signor . Il signor si occupava Controparte_4 Parte_1 in via esclusiva dei servizi elettorali. Non avevo servizi in comune con il ricorrente, poiché mi occupavo di altro. Solo quando il ricorrente era assente, mi occupavo in sua sostituzione di adempimenti urgenti, ad esempio attestati di nascita cartacei. In ogni caso la registrazione dell'atto poteva farla solo il ricorrente con le sue credenziali di accesso, io non potevo occuparmi delle registrazioni. Lo stesso avveniva per le schede di morte”. Ha poi precisato “In questi casi di sostituzione, io potevo accedere solo al registro cartaceo e non a quello informatico. La registrazione al sistema informatico è di competenza del sig. sicché, quando io lo Parte_1 avevo sostituito per fare una registrazione, la registrazione informatica la faceva poi lui al suo rientro. Ciò anche quando a fare l'attestato ero io o il signor , il che è avvenuto però CP_4 raramente per le nascite. Al contrario, normalmente quando è presente il titolare incaricato tutta l'attività di registrazione va fatta al momento ed in sua presenza, al massimo si può differire di qualche ora ma comunque entro la giornata. Di tali adempimenti attualmente mi occupo io, mentre in precedenza se ne occupava il ricorrente”. La ha poi aggiunto che la funzioni CP_3 in materia elettorale “apparteneva in via esclusiva al ricorrente, e nessuno lo sostituiva in ciò, anche quando assente” e d ha precisato di essere stata abilitata all'accesso al servizio informatico per il servizio elettorale e di stato civile solo dopo il licenziamento del Parte_1
Il teste , dipendente del comune resistente, che ha condiviso la stanza con il Controparte_4 ricorrente, ha dichiarato “il aveva le deleghe quale ufficiale di stato civile e addetto Parte_1 all'ufficio anagrafe … se capitava di stampare un certificato o una carta di identità per farli firmare, mi rivolgevo al ricorrente oppure, se lui era assente, alla , che pure aveva CP_3 potere di firma e stesse deleghe del ricorrente”.
Il teste anche egli collega di lavoro del ricorrente alle dipendenze del Testimone_1 CP_1
, ha precisato la titolarità esclusiva, in capo al della funzione elettorale e del
[...] Parte_1 personale;
per lo stato civile, la aveva le medesime deleghe del ricorrente, pur non CP_3 essendo abilitata alla stampa degli atti. Il teste ha poi aggiunto “Quando sono arrivato io le iscrizioni e le cancellazioni in anagrafe le faceva la sig.ra ed ha continuato a farle lei. CP_3
Prima del mio subentro, non so dire come fossero ripartiti i compiti”.
Le testimonianze descritte, certamente attendibili in quanto provenienti da soggetti che non risultano avere motivi di inimicizia con le parti in causa, né legami affettivi o parentali con le stesse, e che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti narrati per aver lavorato insieme al
, avvalorano l'assunto del primo giudice secondo cui gli inadempimenti maggiormente Parte_1 significativi sono ascrivibili direttamente alla responsabilità dell'appellante. Invero quest'ultimo 6 era addetto esclusivo alle funzioni in materia elettorale;
per il servizio anagrafico e dello stato civile, in sua assenza e per urgenze – quindi sporadicamente - era sostituito dalla , che CP_3 in ogni caso non possedeva le sue medesime competenze (non essendo ad esempio abilitata all'accesso al sistema informatico e quindi alla registrazione degli atti). Contrariamente alla tesi attorea, non vi era esatta contitolarità delle attribuzioni tra il e la , Parte_1 CP_3
Sulle inadempienze addebitate all'istante, lo ha riferito di aver lavorato anche all'ufficio Tes_1 anagrafe, proprio quando il era stato spostato ad altro ufficio nell'aprile 2021; di Parte_1 essere stato incaricato dal sindaco, con apposito ordine di servizio successivo al suo inserimento nell'ufficio anagrafe, di verificare l'attività compiuta dal predecessore che il suo Parte_1 incarico riguardava anche il settore dello stato civile, della funzione elettorale e il settore statistico demografico;
che aveva fatto una relazione all'amministrazione comunicando le incongruenze che aveva rilevato e, man mano che aveva assunto il controllo dei settori a cui era stato assegnato, erano emerse ulteriori irregolarità a cui aveva posto rimedio.
2.1. Per quanto riguarda le singole violazioni, in relazione al subentro dell'anagrafe comunale nell' (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ossia la banca dati nazionale CP_5 ove dovevano confluire progressivamente le anagrafi comunali), indicata al punto 1 della missiva di agosto 2021, il teste ha riferito “Per quanto riguarda il subentro dell'anagrafe nel Tes_1
riscontrai che non era stato fatto, e vi provvedemmo, se non ricordo male, nel mese di CP_5 luglio 2021. Ricordo che vi erano stati dei solleciti da parte della prefettura, ma non so dire per quale motivo il subentro non venne fatto. Ricordo che era stato fatto il pre-subentro, ossia la richiesta che costituisce la sola fase iniziale del subentro. Poi per 3 anni non venne fatto nulla da parte del ricorrente … ricordo che la Prefettura ci ammonì per eseguire il subentro”. I solleciti per l'esecuzione del subentro da parte della Prefettura sono poi suffragati documentalmente (cfr. missive della Prefettura di Avellino prot. 6793 del 29.1.2021 e prot. 42896 del 15.6.2021, fasc. Comune di primo grado). Si ritiene ininfluente che il ricorrente abbia posto in essere eventuali operazioni prodromiche e preliminari, laddove l'istruttoria (sia orale sia documentale) ha comprovato in modo univoco che la procedura di subentro non era stata ultimata.
La rilevanza della completa implementazione dell' l'urgenza dei relativi adempimenti CP_5
(per l'attuazione del processo di trasformazione digitale del Paese ai fini della semplificazione delle procedure anagrafiche, dell'efficienza della azione amministrativa e del miglioramento dei servizi del cittadino) è messa in risalto nelle succitate note della Prefettura di Avellino, mentre la responsabilità in capo al della omissione accertata è connessa alle sue attribuzioni in Parte_1 materia di anagrafe e stato civile, sopra descritte.
2.2. Sulla sussistenza di doppie iscrizioni di cittadini residenti o emigrati, emerse a seguito del completamento del subentro, e sull'omesso aggiornamento delle schede anagrafiche (condotte indicate ai punti 2 e 3 della missiva di agosto 2021) il teste ha riferito “riscontrai anche Tes_1 doppie iscrizioni … Ricordo anche che le schede anagrafiche non erano aggiornate, così come quelle di famiglia, e vi ho provveduto insieme alla sig. , anch'essa impiegata presso il CP_3 comune”. La teste a sua volta ha precisato “nei registri anagrafici risultavano iscrizioni CP_3 duplicate, nel senso che alcuni cittadini risultavano ancora iscritti nonostante fossero emigrati in altro comune, dove pure risultavano iscritti, oppure l'ipotesi inversa. … io ero presente quando si riscontrarono tali duplicazioni insieme al signor , e le vedemmo sia nel cartaceo sia nel Tes_1 sistema informatico”.
7 Non coglie nel segno l'osservazione attorea secondo cui le doppie iscrizioni erano conseguenza della tenuta analogica dei registri anagrafici, per la difficoltà per gli ufficiali di stato civile di rilevarne la presenza, atteso che l'irregolarità aveva riguardato anche il sistema informatico (cfr. teste ). Peraltro, in primo grado il lavoratore si è giustificato con argomentazioni CP_3
(normali anomalie nel corso del subentro in e omissioni connesse all'abbandono del CP_5 sistema cartaceo) che presuppongono e comprovano anche la imputabilità allo stesso delle inadempienze.
2.3. Sulla mancata protocollazione delle domande nell'albo degli scrutatori (condotta di cui al punto 7 della contestazione di agosto 2021), lo ha affermato “Non abbiamo rinvenuto 6 Tes_1 domande di iscrizione all'albo degli scrutatori per l'anno 2020, domande che non trovammo proprio. Inoltre, l'albo degli scrutatori non risultava aggiornato, nel senso che vi erano presenti persone oramai trasferite altrove. L'aggiornamento deve essere fatto annualmente e comunque in base alle risultanze anagrafiche, nel senso che la commissione comunale si basa sui dati che vengono forniti dall'impiegato dell'anagrafe. Ricordo che utilizzai uno specifico software che era già in dotazione all'ufficio e che permetteva di fare il riscontro automatico tra risultanze anagrafiche e soggetti iscritti all'albo degli scrutatori, in modo da poter escludere errori ed incongruenze… per quanto riguarda le liste elettorali ricordo che alcune code di lista, in cui sono inseriti i nuovi cittadini, non erano aggiornate”. Anche la teste ha dichiarato “feci un CP_3 controllo anagrafico per quanto concerne l'albo degli scrutatori perché mancavano le domande cartacee di iscrizione di soggetti che però risultavano iscritti, se non erro erano quattro o cinque persone. Dell'albo degli scrutatori e del relativo aggiornamento si occupava la specifica commissione, però il ricorrente doveva preparare la documentazione relativa e da sottoporre alla commissione stessa”.
Risulta confermata dai testi sia l'inadempienza sia la responsabilità del Parte_1
La violazione è poi suffragata documentalmente dagli atti della Commissione Elettorale Comunale (verbale n. 2 del 14.1.2021; fasc. Comune di primo grado), che aveva rilevato che, nel termine consentito (dal 2.11.2020 al 30.11.2020), erano state presentate 6 domande d'iscrizione nell'albo degli scrutatori, le quali, tuttavia, come attestato dal Segretario comunale (atto prot. n. 4144 dell'11.11.2021; fasc. Comune di primo grado), non risultavano depositate, sicché esse non erano state protocollate dal ricorrente. Del resto, come sopra rappresentato, il aveva Parte_1 competenza esclusiva in materia elettorale.
2.4. Per quanto riguarda il mancato aggiornamento della residenza di (punto Persona_1
9 della missiva di agosto 2021), ha dichiarato di aver riscontrato la doppia iscrizione del Tes_1
che dopo il trasferimento per emigrazione verso altro comune non era stato cancellato Per_1 nel registro anagrafico del Comune di Pago del Vallo di Lauro.
Il primo giudice al riguardo ha osservato che “dagli atti anagrafici acquisiti risulta che il sig. è dapprima emigrato verso il Comune di Viterbo in data 7.1.2016 e fino al 12.4.2016, Per_1
e risulta poi immigrato da Viterbo in data 13.4.2016 e fino al 13.6.2016; quindi, è più che verosimile, alla luce della vicinanza cronologica di tali eventi, che il trasferimento non fosse andato a buon fine, anche per l'eventualità di un accertamento negativo da parte dell'Autorità comunale di Viterbo;
tuttavia, sebbene sia plausibile che il sig. sia stato reiscritto Per_1
d'ufficio nell'anagrafe del Comune di Pago del Vallo di Lauro, di seguito egli risulta nuovamente emigrato verso Viterbo a far data dal 13.6.2016, e ciò (altrettanto verosimilmente) in conseguenza di una reiterazione della comunicazione di trasferimento;
quest'ultima pratica è andata a buon 8 fine ma non è stata registrata dal ricorrente nell'anagrafe del resistente, il che è CP_1 dimostrato dal fatto che essa è stata registrata solo in data 6.7.2021 con valenza retroattiva, cioè a partire dal 13.6.2016”.
Nessuna contestazione specifica in relazione a dette statuizioni, convalidate dalla documentazione in atti (cfr. fasc. del precedente grado), risulta formulata nell'atto di CP_1 appello, sicché la relativa inadempienza e la sua imputabilità al dipendente vanno confermate.
2.5. Relativamente al punto 12 della missiva di agosto 2021, l'Ente resistente ha contestato l'assenza presso l'Ufficio elettorale delle cartelline relative all'istruttoria necessaria per l'iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini;
in particolare, non sono stati rinvenuti i casellari giudiziari e gli estratti di nascita nell'Ufficio elettorale, requisiti necessari per l'iscrizione nelle liste elettorali.
In effetti, come sostenuto dall'appellante, la contestazione, oltre che generica, non avendo il datore di lavoro indicato le singole omissioni commesse, non risulta supportata da produzione documentale. L'addebito è pertanto infondato e non può essere tenuto in considerazione.
2.6. Sull'omesso invio delle schede di morte Istat relative all'anno 2020 e parte del 2021 (condotta indicata al punto 15), il teste ha riferito “le schede ISTAT non erano state trasmesse Tes_1 all'ASL ed alla Prefettura. Ricordo anche che l'ASL ci inviò un sollecito, al quale io risposi evidenziando che le schede non erano state firmate dal responsabile del servizio, che era il sig.
L'ASL ci chiese di inviarle lo stesso per poter comunque rilevare i dati, e noi così Parte_1 facemmo”. Anche la ha confermato dette omissioni nella trasmissione dei dati e delle CP_3 schede statistiche dei decessi, che non erano state inviate alla ASL e alla Prefettura, precisando di esserne a conoscenza perché si era occupata lei stessa dell'invio insieme ai colleghi, dopo che il era stato trasferito ad altro settore. Parte_1
L'omissione è poi provata documentalmente dalla nota del del 4.11.2021 (cfr. fasc. CP_1
Comune di primo grado) da cui risulta che la Prefettura di Avellino aveva sollecitato l'invio delle scede in questione mediante nota del 2.10.2021 prot. 3898.
L'inadempienza è inoltre imputabile al , essendo egli il responsabile del servizio, Parte_1 tenuto anche a verificare l'effettiva trasmissione delle schede dei decessi, anche se predisposte da colleghi di lavoro (cfr. anche teste che ha dichiarato “Di tali adempimenti avrebbe CP_3 dovuto occuparsi il ricorrente perché conseguenziali alla registrazione dei decessi”).
2.7. In relazione alla registrazione dell'atto di nascita della minore (punto n. 16 Persona_2 della contestazione di agosto 2021), il teste ha riferito “vi era una trascrizione di un atto Tes_1 di nascita del comune di Solofra, se ben ricordo, relativo alla minore che, sempre se non ricordo male, si chiamava Mentre l'atto originale presentava un solo nome, nella nostra Persona_2 trascrizione erano presenti invece due nominativi”. Anche la ha confermato “di aver CP_3 visto un atto di nascita contenente un errore nel nominativo, perché il nome presentava una virgola, mentre non avrebbe dovuto esserci o non avrebbe dovuto esserci affatto il secondo nome. Ricordo che ciò emerse dal confronto con gli atti emessi da un altro ente comunale ... Ricordo che io e il signor provvedemmo a correggere l'errore. Lui si occupò materialmente della Tes_1 correzione ed io che ero titolare del potere di firma, provvidi a firmare”.
9 Lo stesso ricorrente ha ammesso l'iscrizione anagrafica con doppio nome interposto dalla virgola (“ ”) e si è difeso sostenendo che, trattandosi di trascrizione di atto di nascita Per_2 Per_3
e non di formazione di un nuovo atto, egli non poteva modificare quanto riportato nell'atto originale, laddove il doppio nome era appunto interposto dalla virgola.
Come osservato dal primo giudice, in effetti, il aveva registrato la minore con Parte_2 il nome (cfr. atto di nascita originale;
fasc. Comune di primo grado); tuttavia, Per_2 Per_3 trattandosi di trascrizione e non di nuova registrazione, il lavoratore avrebbe dovuto trascrivere l'atto riportando solo il primo nome e non già il doppio nome separato dalla virgola. Infatti, l'art. 35 D.P.R. 396/2000 dispone “
1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi”. Peraltro, nell'estratto di nascita rilasciato per la minore dal Comune di , il nome è Pt_2 correttamente indicato in mentre nell'estratto rilasciato dal Comune resistente è Persona_2 indicato il nome , così come sulla carta d'identità (cfr. fasc. Comune Persona_2 Per_3 di primo grado).
L'assunto dell'appellante secondo cui nella specie la trascrizione riguardava l'atto originale per intero è priva di pregio atteso che, per un verso, quantomeno nel riquadro in alto a sinistra, ove sono riportati i dati identificativi della minore (Cognome, Nome, Sesso) e “Numero” dell'atto di nascita (N. 1, Parte II – Serie A, anno 2018) la minore andava registrata con il nome Per_2
e non ”; per l'altro, detta inadempienza ha poi comportato
[...] Persona_2 Per_3
l'erronea indicazione del nome ” anche “nell'estratto per riassunto” Persona_2 Per_3 presente negli atti del Comune di , ove la neonata era stata registrata con il nome CP_1 Per_2
”, e nel rilascio di carta di identità non conforme con il doppio nome di Per_3 Per_2
(cfr. fasc. Comune del precedente grado). Per_3
Anche detta violazione va, dunque, confermata.
2.8. Per quanto riguarda le anomalie negli atti di nascita e di morte dell'anno 2019, privi di firma dell'ufficiale dello stato civile, e dei registri anni 2019 e 2020 senza le chiusure di fine anno (condotta sub 17 della missiva di agosto 2021), ha richiamato la sua relazione e Tes_1 confermato che “effettivamente numerosi atti di nascita e di morte non erano firmati dall'Ufficiale di Stato Civile”; “che i registri degli anni 2018, 2019 e 2020 non erano rilegati… e vi provvedemmo noi … i registri erano carenti del timbro e della firma del funzionario prefettizio, che vanno apposti a chiusura a fine di ogni anno … La prefettura di Avellino mi confermò che la chiusura non era stata fatta”. Anche la ha dichiarato “di aver visto atti di nascita privi CP_3 della firma dell'ufficiale dello stato civile” e che “questi atti erano stati compilati dal signor e recavano il suo nominativo ma non la sua firma”. Parte_1
L'inadempimento è comprovato documentalmente (cfr. fasc. del precedente grado) e CP_1 riconosciuto dallo stesso lavoratore che si è giustificato adducendo che si era trattato di mera dimenticanza dovuta alla mole di lavoro, priva di conseguenze negative per il Comune.
2.9. Sul verbale per il passaggio di consegne (punto 20 della missiva di agosto 2021), lo Tes_1 ha raccontato “Quando presi il posto del sig. quest'ultimo non predispose il verbale Parte_1 di consegna degli atti, che serve per attestare ad esempio il numero di carte di identità presenti
10 presso l'ufficio. Non so dire con precisione quando il sig. ricevette la comunicazione Parte_1 di spostamento, ma penso che ciò si sia verificato tra marzo e aprile 2021”.
L'imputabilità al è conseguenza del suo stesso trasferimento al settore commercio, Parte_1 mentre la sua rilevanza esterna, contestata dall'appellante, è connessa alla funzione statale espletata e alla valenza pubblicistica degli atti che impongono l'osservanza di procedure al fine di assicurarne la regolarità formale e il contenuto, anche in caso di trasferimento con passaggio di consegne da un dipendente all'altro.
2.10. Sulle contestazioni indicate ai punti 21 (mancata stampa degli atti di matrimonio) e 23 (omesso aggiornamento dei fascicoli relativi ad assenze, presenze e permessi), lo ha Tes_1 riferito “Non so dire se mancassero le stampe di atti di matrimonio. Ricordo però che, come riportato nella mia relazione, dopo il suo trasferimento il sig. stampò molti atti, tra cui Parte_1 quelli di matrimonio. Ricordo che anche il registro delle presenze e dei permessi del personale non era aggiornato. Io ho provveduto ad informatizzare la procedura, il che consente l'automatizzazione delle registrazioni. Tale sistema era già a disposizione ma non era mai stato usato. Mi risultò che mai era stata fatta alcuna comunicazione per quanto riguarda i recuperi per ferie e permessi dei dipendenti”. Anche la ha confermato le violazioni (“Ricordo che CP_3 mancavano alcune stampe di atti di matrimonio, abbiamo provveduto noi a stamparle successivamente”).
Lo stesso ricorrente ha ammesso la mancata stampa degli atti di matrimonio riconducendola alle
“prassi osservate in seno alla amministrazione di stampare i certificati solo al bisogno”. Nulla ha poi obiettato nell'atto di appello relativamente al registro delle presenze e dei permessi del personale, non aggiornato.
Anche dette violazioni risultano pertanto sussistenti e rilevanti disciplinarmente, mentre la circostanza di essersi conformato ad una prassi, contraria a disposizioni di legge e doveri d'ufficio, oltre che rimasta indimostrata, è inidonea a legittimare l'inadempienza.
Gli ulteriori due testi escussi, e , non sono stati in grado di Testimone_2 Controparte_4 riferire nulla di circostanziato e significativo sui singoli addebiti.
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che l'istruttoria orale e la documentazione in atti abbiano ampiamente dimostrato la fondatezza, imputabilità al ricorrente e rilevanza disciplinare delle inadempienze accertate dal primo giudice, con esclusione della violazione indicata al punto 12 della contestazione di agosto 2021 (cfr. para.
2.5. sopra).
Contrariamente alle allegazioni attoree, la , seppure con deleghe e poteri di firma in CP_3 materia di anagrafe e stato civile, era addetta alle relative funzioni solo occasionalmente, in caso di assenza del ricorrente, e in ogni caso non possedeva le medesime competenza del Parte_1 quest'ultimo peraltro aveva attribuzioni esclusive in materia elettorale. Poiché inoltre la era stata abilitata all'accesso al servizio informativo solo dopo il licenziamento del CP_3 ricorrente, non avrebbe mai potuto redigere parte degli atti contestati al . Parte_1
La prova acquisita mostra incontrovertibilmente che l'appellante, nello svolgimento delle sue mansioni, ha posto in essere molteplici inadempienze ed omissioni che, già singolarmente considerate, sono idonee a ledere irrimediabilmente il legame fiduciario tra le parti e a compromettere l'affidamento del datore di lavoro sulla futura corretta esecuzione della 11 prestazione lavorativa, integrando la giusta causa di recesso e la fattispecie astratta del licenziamento disciplinare di cui all'art. 59 co. 9 e 10 c.c.n.l. Funzioni Locali 2016-2018.
Colgono il segno le osservazioni del primo giudice secondo cui le dimostrate negligenze del lavoratore nell'espletamento delle mansioni assegnate fanno emergere una complessiva disattenzione del nell'assolvimento delle funzioni pubbliche attinenti alla formazione Parte_1
e alla tenuta dei registri anagrafici ed elettorali che ha messo a rischio la caratteristica fondamentale dei corrispondenti atti pubblici, ossia la loro natura fidefacente, oltre a pregiudicare la corretta conduzione delle funzioni statali affidate agli enti locali.
Non si tratta di singole ed isolate inadempienze oppure di negligenze che si sono ripetute nella formazione di una determinata categoria di atti, bensì di trascuratezze professionali reiterate e diffuse ad ampio spettro, su gran parte del settore d'attività dell'ufficio in cui il ricorrente era incardinato.
Rispetto a tale tendenza, non assume valore esimente la particolare gravosità dei carichi di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, giacché la rilevanza pubblicistica delle funzioni affidate al ne impone lo svolgimento con la massima accuratezza, dovendo la sua Parte_1 condotta lavorativa essere improntata ad un particolare rigore metodico, anche in presenza di significative pressioni quantitative nell'espletamento dell'attività. Peraltro, in tal caso, l'eccessivo carico di lavoro, tale da comportare ritardi ed inefficienze, avrebbe dovuto essere rappresentato dal lavoratore alla parte datoriale, affinché il datore stesso fosse posto a conoscenza dei relativi disagi e potesse adottare opportune misure, né i colleghi del hanno Parte_1 evidenziato le medesime difficoltà ed inefficienze.
Anche le deduzioni giustificative inerenti alle prassi invalse nell'ufficio non possono essere condivise poiché gli episodi rilevanti sul piano disciplinare costituiscono violazioni di espresse disposizioni di legge, dei doveri d'ufficio e delle obbligazioni lavorative, di modo che una eventuale prassi contraria va disattesa dal dipendente e non può costituire esimente alla sua responsabilità.
Si condivide inoltre l'affermazione del primo giudice secondo cui una condotta che nel suo complesso risulti scarsamente attenta agli ineludibili obblighi di forma e di contenuto, che attengono alla formazione degli atti demografici, di certo pregiudica l'affidamento datoriale. La natura sistematica delle inadempienze accertate, la funzione e il ruolo di ufficiale di stato civile del e la rilevanza pubblicistica degli atti dallo stesso formati contribuiscono a Parte_1 connotare di particolare gravità gli illeciti contestati tale da legittimare il recesso disciplinare operato dal CP_1
3. Le argomentazioni esposte rendono inconsistente anche il secondo motivo di gravame relativo alla eccessività della sanzione espulsiva, sproporzionata rispetto agli addebiti accertati.
L'appellante lamenta che il primo giudice abbia confermato la legittimità del recesso disciplinare nonostante abbia annullato gran parte delle violazioni contestate dal (tutti gli addebiti CP_1 oggetto della prima missiva di maggio 2021 e ben 13 – su 25 – addebiti della seconda contestazione di agosto 2021, ritenuti inammissibili o non provati). Deduce che per le ragioni di cui al primo motivo di gravame, dovranno in realtà essere considerati illegittimi anche parte degli addebiti residui (se non tutti) considerati sussistenti dal primo giudice;
che sotto l'aspetto soggettivo, dall'attività istruttoria è emersa l'assenza di profili di dolo o colpa in capo al ricorrente 12 e l'assenza di minima intenzionalità in danno della appellata, avendo l'istante operato sulla base delle contingenti esigenze dell'ufficio e secondo le prassi già richiamate;
che la presunta inaffidabilità del anche in seno all'ufficio Commercio non tiene conto dei carichi di Parte_1 lavoro e delle prassi, proprie dell'ufficio Anagrafe, che non riguardano l'ufficio annonario;
che anche sul piano oggettivo l'appellante non ha compiuto alcuna condotta volontariamente pregiudizievole o lesiva per la parte datoriale né ha tratto il minimo beneficio economico e/o di altra natura dalle operazioni effettuate né è derivato il minimo danno per l'amministrazione comunale;
che applicando il codice disciplinare del 3.5.2011 per le poche condotte ancora ritenute provate andrebbe al più irrogata la sanzione minima del rimprovero verbale o scritto o della multa pari a 4 ore di retribuzione;
che il provvedimento espulsivo è stato adottato in violazione del principio di parità di trattamento, non avendo il azionato il potere disciplinare nei CP_1 confronti della , cui sono ascrivibili le medesime violazione addebitate all'istante, ed CP_3 avendo così dimostrato di considerare dette condotte non gravi e non idonee a recidere il vincolo fiduciario.
In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che “ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza” e
“spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” (cfr. Cass. n. 6140 del 7.3.2025 e Cass. n. 2013 del 13.2.2012).
Invero, secondo i giudici di legittimità nella valutazione di congruità del recesso è “sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza” (Cass. n. 13411 del 2020; Cass. n. 18195 del 2019).
Nella specie, come già osservato, il carattere sistematico delle inadempienze dovute a negligenza poste in essere dal lavoratore nei vari settori di attività allo stesso assegnati, nonché il rilievo pubblicistico delle sue attribuzioni e degli atti dallo stesso formati, che impongono il rigoroso rispetto dei vincoli di forma e di contenuto previsti dalla legge, alla base del corretto esercizio della funzione amministrativa e a tutela degli utenti, connotano di particolare gravità le violazioni contestate al lavoratore tale da giustificare la massima sanzione espulsiva, e ciò tenendo conto dei soli addebiti ritenuti da questa Corte idoneamente dimostrati e disciplinarmente rilevanti, con esclusione di quelli annullati (compreso l'addebito di cui al para.
2.5. sopra).
13 Deve aversi riguardo al principio, affermato in più precedenti della S.C., in forza del quale, “in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 cod. civ.” (Cass. 13.6.2018, che richiama Cass.
2.2.2009 n. 2579, Cass. 31.10.2013 n. 24574, Cass. 30.5.2013 n. 24574).
Nella specie, la valutazione delle residue condotte illecite, confermate dall'istruttoria ed imputabili al ricorrente, porta ad affermare che il sia stato costantemente negligente Parte_1
e noncurante nell'espletamento delle mansioni lavorative e che legittimamente il datore di lavoro, vista la richiamata rilevanza della funzione pubblica affidatagli, ha ritenuto di non poter più fare affidamento sul corretto assolvimento in futuro della prestazione di lavoro, anche per il carattere non isolato delle violazioni che, ripetute nel tempo, hanno definitivamente compromesso il necessario elemento fiduciario del rapporto.
Sull'elemento soggettivo, la Corte di Cassazione ha reiteratamente chiarito che “Anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto” (Cass. 9675 del 5.4.2019, che richiama Cass. 11160/2018, 28796/2017, 13512/2016, 5548/2010).
Sul piano oggettivo, la S.C. ha assegnato rilievo, “nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento” alla “diversa l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono...” (Cass. n. 22798 del 12.12.2012; in senso analogo Cass. n. 8641/ 2010; n. 12263/2005; n. 11674/2005), mentre sul pregiudizio cagionato al datore di lavoro, ha precisato che “In tema di licenziamento, è irrilevante, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, mentre ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti” (Cass. 5434 del 2003; cfr. in senso analogo Cass. 6354/2013; Cass. 7724/2004; Cass. 444/2003; Cass. 4212/1997).
Quindi, l'assenza di intenzionalità della condotta illecita ovvero di effettivo e concreto pregiudizio per il datore di lavoro o di un vantaggio per il dipendente non sono circostanze di per sé sufficienti ad escludere la proporzionalità del provvedimento espulsivo, tanto più nella fattispecie in discorso dove è richiesto, per la posizione ricoperta dal datore di lavoro (p.a.) e dal lavoratore (ufficiale di stato civile) e l'oggetto delle mansioni (pubbliche), un grado di affidamento particolarmente pregnante ed intenso, a garanzia del buon andamento della azione amministrativa e degli utenti.
14 Il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva risulta, inoltre, coerente con i parametri di valutazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari indicati dall'art. 59 co. 1 del c.c.n.l. Funzioni Locali citato, il quale fa riferimento, tra altri, al grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, alla rilevanza degli obblighi violati, alle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente, al grado di pericolo causato alla amministrazione ed agli utenti.
Nella fattispecie in esame, coerentemente con i predetti indici, la già menzionata rilevanza delle funzioni esercitate dal quale ufficiale di stato civile, l'interesse pubblicistico sotteso Parte_1 ai compiti assegnati, la pluralità e sistematicità delle negligenze accertate, inducono indubbiamente questa Corte a suffragare la valutazione di proporzionalità tra sanzione e fatti addebitati operata dal resistente ed avvallata dal primo giudice. CP_1
Né la rottura del vincolo fiduciario può essere esclusa dal passaggio del ricorrente all'ufficio commercio, atteso che anche le attività annonarie costituiscono esercizio di pubbliche funzioni con adozione di provvedimenti amministrativi che richiedono l'osservanza di norme a garanzia del corretto andamento della p.a., rendendo intollerabile per il il rischio di una CP_1 sistematica e reiterata commissione di errori o omissioni che possa compromettere l'azione amministrativa e il pubblico servizio.
Neanche appare sussistente la paventata disparità di trattamento con la collega , che – CP_3 come sopra ampiamente argomentato – si limitava a sostituire occasionalmente il ricorrente, senza essere contitolare delle medesime attribuzioni a quest'ultimo assegnate nel settore anagrafico, dello stato civile ed elettorale. Alla stessa, peraltro, non sono certamente ascrivibili le violazioni imputate al che riguardano specificamente attività riservate allo stesso Parte_1
(ad es. nel settore elettorale o che richiedevano l'accesso al sistema informatico o inerenti il passaggio di consegne) ovvero atti pacificamente formati dal ricorrente (ad es. perché figura il suo nome quale Ufficiale dello Stato Civile che ha formato l'atto).
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 in considerazione del valore, della complessità bassa della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza dell'appellante.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in euro Parte_1
3473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1
15 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
16
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 595/2025
T R A
nato il [...], a [...] e Parte_1 residente in [...], elett.te dom.to in Avellino, alla Via Sottotenente Iannaccone n. 3, presso e nello studio dell'avv. Sergio Imbimbo, che lo rapp.ta e difende;
Appellante
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 [...]
, con sede in Pago del Vallo di Lauro, alla Via Roma n. 29, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Severino Nappi, nato a [...] il [...], presso il quale domicilia in Napoli alla Via Toledo, 413; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.3.2025 presso questa Corte territoriale, l'appellante in epigrafe ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 869/2024 pubbl. il 26.9.2024, con cui il Tribunale di Avellino aveva respinto la sua domanda volta ad accertare la nullità e/o inefficacia dell'impugnato licenziamento, perché non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, e condannare il all'immediata reintegra nel posto di lavoro Controparte_1 precedentemente ricoperto, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1 Il lavoratore aveva esposto nel precedente grado di aver lavorato, a partire dall'1.10.2003, alle dipendenze del , con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1
(a tempo pieno dal 2016), e di essere stato assegnato al Settore I, Affari Generali ed Istituzionali, con inquadramento nella categoria B del c.c.n.l. Funzioni Locali;
di aver svolto mansioni di addetto all'ufficio dell'anagrafe comunale, insieme ai colleghi e Controparte_3 CP_4
, nonché di essere stato individuato come responsabile del servizio dei procedimenti
[...] demografici unitamente alla predetta , entrambi titolari delle deleghe per l'anagrafe e CP_3 per lo stato civile;
di essere stato individuato come responsabile del procedimento elettorale e che, in sua assenza, tale ruolo veniva ricoperto sempre dalla;
che, a partire dal CP_3
29.3.2021, era stato trasferito dall'anagrafe al servizio commercio, con conseguente cambio di funzioni, risultando costretto ad interrompere l'attività presso l'ufficio dei servizi demografici, senza possibilità di completare il lavoro non ancora ultimato né di predisporre gli adempimenti opportuni per un più agevole inserimento del nuovo addetto;
che, successivamente al suddetto tramutamento di funzioni, con determina prot. n. 4 del 4.5.2021, notificata in data 7.5.2021, il datore aveva avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, contestandogli gravi irregolarità nella tenuta dei registri dello Stato Civile, indicate nella determina stessa;
che il aveva lamentato una gravissima violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e CP_1 comportamento incombenti sul dipendente e lo aveva convocato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa per il giorno 28.5.2021, audizione a cui egli aveva rinunciato, preferendo depositare una memoria difensiva in cui aveva avanzato specifiche giustificazioni e contestato i vari addebiti;
che il con successiva determina n. 15 del 12.8.2021, notificata il 13.8.2021, CP_1 aveva emesso una seconda contestazione disciplinare relativa a nuove condotte inadempienti;
che, nella seconda missiva di contestazione, il Comune aveva unificato i due procedimenti disciplinari deducendo un presunto favor lavoratoris, fissando la data dell'audizione del lavoratore per il giorno 14.9.2021; che, anche per tale seconda procedura, egli aveva rinunciato all'audizione ed aveva depositato una memoria difensiva, respingendo analiticamente i singoli addebiti;
che, ciò nonostante, con nota prot. n. 28 del 29.11.2021, gli veniva comunicato il licenziamento per giusta causa, senza preavviso.
Il aveva impugnato detto licenziamento eccependone la nullità per violazione della Parte_1 procedura ex art. 55 bis e ss. D. Lgs. 165/2001, in quanto il Comune aveva unificato le due procedure disciplinari con l'intento di procrastinare il termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del primo procedimento, da esaurirsi entro il 4.9.2021 mentre la sanzione disciplinare espulsiva era stata elevata il 29.11.2021; la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, alla luce della semplicità degli accertamenti da compiere e della lesione del proprio diritto di difesa;
l'illegittimo cumulo degli addebiti derivante dalla unificazione dei procedimenti disciplinari, irrilevanti se isolatamente considerati, nonché suscettibili di singole ed immediate contestazioni;
l'insussistenza della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., a fronte dell'assenza dell'elemento oggettivo della gravità delle condotte contestate e dell'elemento soggettivo del dolo, essendosi egli attenuto alle prassi dell'ufficio e avendo dovuto affrontare una enorme mole di lavoro, con conseguente insussistenza del fatto– inadempimento;
la sproporzione della reazione espulsiva del datore di lavoro, trattandosi di condotte conseguenti a mere negligenze di scarso rilievo e di inconsistente impatto negativo sull'attività dell'ente; la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla collega , CP_3 anch'essa titolare della responsabilità dei servizi delegati ma rimasta estranea a contestazioni disciplinari;
l'assenza di prova della lesione del vincolo fiduciario e la genericità delle allegazioni del datore di lavoro, gravato del relativo onere.
2 Il costituitosi nel precedente grado, aveva eccepito l'infondatezza delle doglianze CP_1 sollevate nell'atto introduttivo. Aveva sostenuto che le condotte poste in essere dal ricorrente integravano gravissime violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e comportamento, doveri resi ancora più stringenti in ragione delle delicate funzioni e del ruolo ricoperto, e che dette condotte erano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l'Ente, essendo venuta meno la legittima aspettativa della correttezza del futuro adempimento dell'obbligazione lavorativa. Aveva rimarcato la correttezza della procedura disciplinare espletata e la regolare unificazione dei procedimenti, realizzata al solo scopo di agevolare la difesa del dipendente, senza alcuna violazione del termine di durata del procedimento, e che, in ogni caso, le condotte contestate con la seconda missiva di addebito disciplinare erano di per sé sufficienti ad integrare la giusta causa del licenziamento, trattandosi di gravi irregolarità commesse nell'espletamento delle delicate mansioni di pubblico ufficiale addetto ai servizi demografici. Aveva precisato che i vizi rilevati negli atti pubblici formati dal ricorrente violavano le disposizioni normative ai fini della necessaria regolarità formale degli atti stessi, in assenza della quale essi non potevano assumere la caratteristica di autenticità richiesta dalla legge ed il connesso valore legale, e che nessuna disparità di trattamento si era verificata rispetto alla che non aveva mai svolto CP_3 funzioni di iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, di trasmissione delle schede di morte e di redazione degli atti di nascita e morte, trattandosi di compiti di esclusiva responsabilità ed espletamento da parte del ricorrente, e che era stata abilitata all'accesso al sistema informatico degli affari demografici solo in data 19.6.2021, quando le condotte contestate si erano già consumate.
Con la sentenza impugnata il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo confermate, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte in istruttoria e della documentazione in atti, le circostanze di fatto alla base della sanzione espulsiva ed integrata la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. e la rilevanza disciplinare delle condotte contestate ai fini di cui all'art. 55 quater D. Lgs. 165/2001 e agli artt. 57 e ss. c.c.n.l. Funzioni Locali 2016-2018.
Il Giudice di prime cure aveva rilevato l'illegittima unificazione dei procedimenti disciplinari, non avendo il loro accorpamento prodotto alcuna agevolazione difensiva per il lavoratore, e, in relazione al primo procedimento disciplinare, la decadenza della Amministrazione comunale dall'esercizio del potere disciplinare per violazione del termine di conclusione del procedimento. Aveva quindi considerato irrilevanti le condotte contestate con la prima determina di maggio 2021 e, ciò nonostante, escluso l'illegittimità del licenziamento per la gravità e rilevanza di un significativo numero di condotte contestate con la seconda determina tali da configurare la responsabilità disciplinare del lavoratore e da rendere improseguibile il rapporto lavorativo.
In particolare, aveva rappresentato che le omissioni e inadempienze addebitate dal con CP_1 la seconda missiva e ritenute provate, espressive di un grado di colpa professionale particolarmente intenso, sia globalmente che isolatamente considerate, erano connotate del requisito della gravità idoneo ad integrare la giusta causa di recesso e la fattispecie astratta del licenziamento disciplinare di cui all'art. 59 co. 9 e 10 del c.c.n.l. Funzioni Locali 2016-2018. Aveva argomentato evidenziando la particolare rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate all'ufficiale di stato civile, oltre che della regolarità degli atti anagrafici, quali atti pubblici fondamentali per i consociati e per la regolare applicazione delle norme giuridiche dell'ordinamento civile, penale ed amministrativo, nonché, dall'altro lato, la natura sistematica delle inadempienze contestate al dipendente tale da pregiudicare irrimediabilmente l'affidamento datoriale. Aveva riscontrato la ricorrenza, nelle condotte contestate, degli indici di gravità evincibili dai criteri articolati nella contrattazione collettiva (art. 59 co. 1 c.c.n.l. di comparto), 3 segnatamente l'elevato grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrati, la rilevanza degli obblighi violati, il grado di responsabilità connessa alla posizione di lavoro occupata ed il grado di pericolo causato all'amministrazione ed agli utenti. Aveva quindi confermato la proporzionalità della massima sanzione irrogata, adeguata alla gravità dei fatti addebitati.
Il ha impugnato detta statuizione lamentando, con il primo motivo, la erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza delle condotte contestate, alla loro imputabilità al lavoratore e alla giusta causa di recesso. Con il secondo motivo, ha censurato la valutazione di proporzionalità del recesso effettuata dal primo giudice che, pur avendo sottolineato l'integrale illegittimità della prima contestazione disciplinare ed avendo proceduto al dimezzamento delle condotte addebitate al lavoratore con la seconda contestazione, aveva confermato il licenziamento ritenendo la sanzione congrua rispetto alle residue contestazioni.
Ha quindi concluso per “…- accertare e dichiarare, quindi, per i motivi tutti innanzi illustrati l'impugnato licenziamento nullo e/o inefficace e, comunque, non sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo, con tutte le conseguenze di legge;
-conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede in Pago del Vallo di Lauro (AV), alla Via Roma n. 29, all'immediata reintegra dell'appellante nel posto di lavoro precedentemente ricoperto;
-contestualmente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede in Pago del Vallo di Lauro (AV), alla Via Roma n. 29, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, con versamento, altresì, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Ricostituito il contraddittorio, il appellato ha con plurime argomentazioni resistito al CP_1 gravame chiedendone la reiezione. In particolare, l'ente appellato ha richiamato la pronuncia di primo grado condividendone gli assunti sia in ordine alla prova degli addebiti oggetto della seconda contestazione ritenuti sussistenti dal primo giudice sia in relazione alla proporzionalità del provvedimento espulsivo, in considerazione del ruolo dell'ufficiale dello stato civile, della funzione pubblica degli atti formati dallo stesso e delle sistematicità delle negligenze accertate. Ha quindi chiesto di rigettare l'appello avverso poiché infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. il collegio ha riservato la causa in decisione
L'appello è infondato.
1. Va premesso che oggetto di gravame sono esclusivamente le questioni relative alla sussistenza della responsabilità dell'appellante per le violazioni contestate con la seconda missiva del 12.8.2021 che il giudice di prime cure ha ritenuto fondate (segnatamente, le condotte indicate ai punti 1, 2, 3, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21 e 23 della missiva di agosto 2021) ed alla proporzione della sanzione espulsiva. Alcuna censura – neanche con appello incidentale - è stata sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado inerenti alla unificazione delle due procedure, alla decadenza dall'esercizio del potere disciplinare per gli 4 addebiti oggetto della prima missiva di maggio 2021 e alla immediatezza e tempestività delle contestazioni che – risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
Rileva altresì riportare le singole violazioni investite dal gravame, contestate con la seconda missiva di agosto 2021 che il primo giudice ha ritenuto ammissibili, provate e idonee a giustificare la reazione espulsiva del datore di lavoro. Si tratta di:
“1) Mancato trasferimento in ANPR dell'anagrafe comunale, nonostante il procedimento sia iniziato nell'anno 2018 a livello nazionale;
2) Si è riscontrata la doppia iscrizione di cittadini residenti o emigrati e mai cancellati, riscontrati con il subentro in ANPR;
3) Non risulta aggiornato lo schedario anagrafico cartaceo con le schede di famiglia e le schede individuali;
… 7) Albo scrutatori non risultano richieste protocollate da parte dei richiedenti l'iscrizione n.6 anno 2020 per il 2021;
… 9) Non risultano cancellati elettori emigrati ad altro comune in data antecedente alle revisioni;
pertanto risultavano iscritti in due comuni diversi (es. dal 2016; Persona_1
… 12) Mancano agli atti i casellari giudiziali ed estratti di nascita delle iscrizioni nelle liste elettorali per motivi diversi, ossia compimenti del 18°anno;
…
15) Non risultano inviate le schede di morte ISTAT dall'anno 2019 al 30-03-2021, né all'ISTAT (Prefettura di Avellino) e né al servizio epidemiologico dell'ASL, pertanto sono ancora in giacenza nei fascicoli personali. Mentre risultano regolarmente inviati dall'01-05-2021 presso gli enti competenti;
16) Errata compilazione trascrizione atto di nascita n. 1P. 2 SA anno 2018. L'art. 35 del DPR 396 del 2000, dal 30-03-2001 in poi, recita "la presenza di eventuali virgole tra i nomi che costituiscono il prenome di un soggetto è divenuta del tutto ininfluente”; 17) Mancano firme dell'ufficiale di stato civile su alcuni atti (atti nascita anno 2019 – P.I serie A n. 3-4-5 su entrambi i registri – Parte II serie B n.1-2-3- Parte II serie C n.2 su entrambi i registri – atti di morte 2019 Parte I n. 7-8-9-16 su entrambi i registri – P.II.S.C 1-2-3. Per gli anni 2019 e 2020 mancano su tutti i registri le chiusure di fine anno);
…
20) Non ha mai effettuato il verbale del passaggio di consegna degli atti e della documentazione presente negli uffici dello stato civile;
21) Pur avendo inserito nel sistema gli atti di matrimonio n.1 e 2 della parte II serie C gli stessi non risultano essere stampati nel registro dei matrimoni anno 2020;
… 23) I fascicoli riferite ad assenze, presenze e permessi non sono stati aggiornati;
…”.
2. Passando all'esame dei motivi di gravame, il si duole che il primo giudice abbia Parte_1 confermato la imputabilità degli addebiti a suo carico, nonostante la contitolarità delle attribuzioni tra lo stesso e la collega . Secondo l'appellante nel corso della fase istruttoria sarebbe CP_3 emerso che egli non era l'unico responsabile dei procedimenti demografici, essendo assegnata presso il medesimo ufficio anche la con la stessa categoria giuridica (cat. B) e con CP_3 identiche deleghe per l'Anagrafe e lo Stato Civile. Il più in generale, contesta al Parte_1 primo giudice di aver ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei fatti contestati, alla sua diretta ed esclusiva responsabilità, alla loro illiceità, rilevanza disciplinare e gravità. 5 Ribadisce di non aver mai commesso alcuna dolosa alterazione dei registri, avendo costantemente osservato le prassi, e che eventuali dimenticanze connesse ai carichi di lavoro non hanno determinato alcuna conseguenza negativa per il appellato. CP_1
La censura non è condivisibile.
Il collegio ritiene che l'istruttoria orale e la documentazione in atti abbiano comprovato la sussistenza ed imputabilità al ricorrente delle violazioni contestate, la loro rilevanza disciplinare e gravità.
Sulla imputabilità dei fatti accertati al lavoratore, la teste dipendente del Controparte_3
collega di lavoro del ha dichiarato “Il signor era CP_1 Parte_1 Parte_1 ufficiale di stato civile e si occupava anche del servizio elettorale. Con lui, nella stessa stanza del ricorrente, operava un altro collega, signor . Il signor si occupava Controparte_4 Parte_1 in via esclusiva dei servizi elettorali. Non avevo servizi in comune con il ricorrente, poiché mi occupavo di altro. Solo quando il ricorrente era assente, mi occupavo in sua sostituzione di adempimenti urgenti, ad esempio attestati di nascita cartacei. In ogni caso la registrazione dell'atto poteva farla solo il ricorrente con le sue credenziali di accesso, io non potevo occuparmi delle registrazioni. Lo stesso avveniva per le schede di morte”. Ha poi precisato “In questi casi di sostituzione, io potevo accedere solo al registro cartaceo e non a quello informatico. La registrazione al sistema informatico è di competenza del sig. sicché, quando io lo Parte_1 avevo sostituito per fare una registrazione, la registrazione informatica la faceva poi lui al suo rientro. Ciò anche quando a fare l'attestato ero io o il signor , il che è avvenuto però CP_4 raramente per le nascite. Al contrario, normalmente quando è presente il titolare incaricato tutta l'attività di registrazione va fatta al momento ed in sua presenza, al massimo si può differire di qualche ora ma comunque entro la giornata. Di tali adempimenti attualmente mi occupo io, mentre in precedenza se ne occupava il ricorrente”. La ha poi aggiunto che la funzioni CP_3 in materia elettorale “apparteneva in via esclusiva al ricorrente, e nessuno lo sostituiva in ciò, anche quando assente” e d ha precisato di essere stata abilitata all'accesso al servizio informatico per il servizio elettorale e di stato civile solo dopo il licenziamento del Parte_1
Il teste , dipendente del comune resistente, che ha condiviso la stanza con il Controparte_4 ricorrente, ha dichiarato “il aveva le deleghe quale ufficiale di stato civile e addetto Parte_1 all'ufficio anagrafe … se capitava di stampare un certificato o una carta di identità per farli firmare, mi rivolgevo al ricorrente oppure, se lui era assente, alla , che pure aveva CP_3 potere di firma e stesse deleghe del ricorrente”.
Il teste anche egli collega di lavoro del ricorrente alle dipendenze del Testimone_1 CP_1
, ha precisato la titolarità esclusiva, in capo al della funzione elettorale e del
[...] Parte_1 personale;
per lo stato civile, la aveva le medesime deleghe del ricorrente, pur non CP_3 essendo abilitata alla stampa degli atti. Il teste ha poi aggiunto “Quando sono arrivato io le iscrizioni e le cancellazioni in anagrafe le faceva la sig.ra ed ha continuato a farle lei. CP_3
Prima del mio subentro, non so dire come fossero ripartiti i compiti”.
Le testimonianze descritte, certamente attendibili in quanto provenienti da soggetti che non risultano avere motivi di inimicizia con le parti in causa, né legami affettivi o parentali con le stesse, e che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti narrati per aver lavorato insieme al
, avvalorano l'assunto del primo giudice secondo cui gli inadempimenti maggiormente Parte_1 significativi sono ascrivibili direttamente alla responsabilità dell'appellante. Invero quest'ultimo 6 era addetto esclusivo alle funzioni in materia elettorale;
per il servizio anagrafico e dello stato civile, in sua assenza e per urgenze – quindi sporadicamente - era sostituito dalla , che CP_3 in ogni caso non possedeva le sue medesime competenze (non essendo ad esempio abilitata all'accesso al sistema informatico e quindi alla registrazione degli atti). Contrariamente alla tesi attorea, non vi era esatta contitolarità delle attribuzioni tra il e la , Parte_1 CP_3
Sulle inadempienze addebitate all'istante, lo ha riferito di aver lavorato anche all'ufficio Tes_1 anagrafe, proprio quando il era stato spostato ad altro ufficio nell'aprile 2021; di Parte_1 essere stato incaricato dal sindaco, con apposito ordine di servizio successivo al suo inserimento nell'ufficio anagrafe, di verificare l'attività compiuta dal predecessore che il suo Parte_1 incarico riguardava anche il settore dello stato civile, della funzione elettorale e il settore statistico demografico;
che aveva fatto una relazione all'amministrazione comunicando le incongruenze che aveva rilevato e, man mano che aveva assunto il controllo dei settori a cui era stato assegnato, erano emerse ulteriori irregolarità a cui aveva posto rimedio.
2.1. Per quanto riguarda le singole violazioni, in relazione al subentro dell'anagrafe comunale nell' (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ossia la banca dati nazionale CP_5 ove dovevano confluire progressivamente le anagrafi comunali), indicata al punto 1 della missiva di agosto 2021, il teste ha riferito “Per quanto riguarda il subentro dell'anagrafe nel Tes_1
riscontrai che non era stato fatto, e vi provvedemmo, se non ricordo male, nel mese di CP_5 luglio 2021. Ricordo che vi erano stati dei solleciti da parte della prefettura, ma non so dire per quale motivo il subentro non venne fatto. Ricordo che era stato fatto il pre-subentro, ossia la richiesta che costituisce la sola fase iniziale del subentro. Poi per 3 anni non venne fatto nulla da parte del ricorrente … ricordo che la Prefettura ci ammonì per eseguire il subentro”. I solleciti per l'esecuzione del subentro da parte della Prefettura sono poi suffragati documentalmente (cfr. missive della Prefettura di Avellino prot. 6793 del 29.1.2021 e prot. 42896 del 15.6.2021, fasc. Comune di primo grado). Si ritiene ininfluente che il ricorrente abbia posto in essere eventuali operazioni prodromiche e preliminari, laddove l'istruttoria (sia orale sia documentale) ha comprovato in modo univoco che la procedura di subentro non era stata ultimata.
La rilevanza della completa implementazione dell' l'urgenza dei relativi adempimenti CP_5
(per l'attuazione del processo di trasformazione digitale del Paese ai fini della semplificazione delle procedure anagrafiche, dell'efficienza della azione amministrativa e del miglioramento dei servizi del cittadino) è messa in risalto nelle succitate note della Prefettura di Avellino, mentre la responsabilità in capo al della omissione accertata è connessa alle sue attribuzioni in Parte_1 materia di anagrafe e stato civile, sopra descritte.
2.2. Sulla sussistenza di doppie iscrizioni di cittadini residenti o emigrati, emerse a seguito del completamento del subentro, e sull'omesso aggiornamento delle schede anagrafiche (condotte indicate ai punti 2 e 3 della missiva di agosto 2021) il teste ha riferito “riscontrai anche Tes_1 doppie iscrizioni … Ricordo anche che le schede anagrafiche non erano aggiornate, così come quelle di famiglia, e vi ho provveduto insieme alla sig. , anch'essa impiegata presso il CP_3 comune”. La teste a sua volta ha precisato “nei registri anagrafici risultavano iscrizioni CP_3 duplicate, nel senso che alcuni cittadini risultavano ancora iscritti nonostante fossero emigrati in altro comune, dove pure risultavano iscritti, oppure l'ipotesi inversa. … io ero presente quando si riscontrarono tali duplicazioni insieme al signor , e le vedemmo sia nel cartaceo sia nel Tes_1 sistema informatico”.
7 Non coglie nel segno l'osservazione attorea secondo cui le doppie iscrizioni erano conseguenza della tenuta analogica dei registri anagrafici, per la difficoltà per gli ufficiali di stato civile di rilevarne la presenza, atteso che l'irregolarità aveva riguardato anche il sistema informatico (cfr. teste ). Peraltro, in primo grado il lavoratore si è giustificato con argomentazioni CP_3
(normali anomalie nel corso del subentro in e omissioni connesse all'abbandono del CP_5 sistema cartaceo) che presuppongono e comprovano anche la imputabilità allo stesso delle inadempienze.
2.3. Sulla mancata protocollazione delle domande nell'albo degli scrutatori (condotta di cui al punto 7 della contestazione di agosto 2021), lo ha affermato “Non abbiamo rinvenuto 6 Tes_1 domande di iscrizione all'albo degli scrutatori per l'anno 2020, domande che non trovammo proprio. Inoltre, l'albo degli scrutatori non risultava aggiornato, nel senso che vi erano presenti persone oramai trasferite altrove. L'aggiornamento deve essere fatto annualmente e comunque in base alle risultanze anagrafiche, nel senso che la commissione comunale si basa sui dati che vengono forniti dall'impiegato dell'anagrafe. Ricordo che utilizzai uno specifico software che era già in dotazione all'ufficio e che permetteva di fare il riscontro automatico tra risultanze anagrafiche e soggetti iscritti all'albo degli scrutatori, in modo da poter escludere errori ed incongruenze… per quanto riguarda le liste elettorali ricordo che alcune code di lista, in cui sono inseriti i nuovi cittadini, non erano aggiornate”. Anche la teste ha dichiarato “feci un CP_3 controllo anagrafico per quanto concerne l'albo degli scrutatori perché mancavano le domande cartacee di iscrizione di soggetti che però risultavano iscritti, se non erro erano quattro o cinque persone. Dell'albo degli scrutatori e del relativo aggiornamento si occupava la specifica commissione, però il ricorrente doveva preparare la documentazione relativa e da sottoporre alla commissione stessa”.
Risulta confermata dai testi sia l'inadempienza sia la responsabilità del Parte_1
La violazione è poi suffragata documentalmente dagli atti della Commissione Elettorale Comunale (verbale n. 2 del 14.1.2021; fasc. Comune di primo grado), che aveva rilevato che, nel termine consentito (dal 2.11.2020 al 30.11.2020), erano state presentate 6 domande d'iscrizione nell'albo degli scrutatori, le quali, tuttavia, come attestato dal Segretario comunale (atto prot. n. 4144 dell'11.11.2021; fasc. Comune di primo grado), non risultavano depositate, sicché esse non erano state protocollate dal ricorrente. Del resto, come sopra rappresentato, il aveva Parte_1 competenza esclusiva in materia elettorale.
2.4. Per quanto riguarda il mancato aggiornamento della residenza di (punto Persona_1
9 della missiva di agosto 2021), ha dichiarato di aver riscontrato la doppia iscrizione del Tes_1
che dopo il trasferimento per emigrazione verso altro comune non era stato cancellato Per_1 nel registro anagrafico del Comune di Pago del Vallo di Lauro.
Il primo giudice al riguardo ha osservato che “dagli atti anagrafici acquisiti risulta che il sig. è dapprima emigrato verso il Comune di Viterbo in data 7.1.2016 e fino al 12.4.2016, Per_1
e risulta poi immigrato da Viterbo in data 13.4.2016 e fino al 13.6.2016; quindi, è più che verosimile, alla luce della vicinanza cronologica di tali eventi, che il trasferimento non fosse andato a buon fine, anche per l'eventualità di un accertamento negativo da parte dell'Autorità comunale di Viterbo;
tuttavia, sebbene sia plausibile che il sig. sia stato reiscritto Per_1
d'ufficio nell'anagrafe del Comune di Pago del Vallo di Lauro, di seguito egli risulta nuovamente emigrato verso Viterbo a far data dal 13.6.2016, e ciò (altrettanto verosimilmente) in conseguenza di una reiterazione della comunicazione di trasferimento;
quest'ultima pratica è andata a buon 8 fine ma non è stata registrata dal ricorrente nell'anagrafe del resistente, il che è CP_1 dimostrato dal fatto che essa è stata registrata solo in data 6.7.2021 con valenza retroattiva, cioè a partire dal 13.6.2016”.
Nessuna contestazione specifica in relazione a dette statuizioni, convalidate dalla documentazione in atti (cfr. fasc. del precedente grado), risulta formulata nell'atto di CP_1 appello, sicché la relativa inadempienza e la sua imputabilità al dipendente vanno confermate.
2.5. Relativamente al punto 12 della missiva di agosto 2021, l'Ente resistente ha contestato l'assenza presso l'Ufficio elettorale delle cartelline relative all'istruttoria necessaria per l'iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini;
in particolare, non sono stati rinvenuti i casellari giudiziari e gli estratti di nascita nell'Ufficio elettorale, requisiti necessari per l'iscrizione nelle liste elettorali.
In effetti, come sostenuto dall'appellante, la contestazione, oltre che generica, non avendo il datore di lavoro indicato le singole omissioni commesse, non risulta supportata da produzione documentale. L'addebito è pertanto infondato e non può essere tenuto in considerazione.
2.6. Sull'omesso invio delle schede di morte Istat relative all'anno 2020 e parte del 2021 (condotta indicata al punto 15), il teste ha riferito “le schede ISTAT non erano state trasmesse Tes_1 all'ASL ed alla Prefettura. Ricordo anche che l'ASL ci inviò un sollecito, al quale io risposi evidenziando che le schede non erano state firmate dal responsabile del servizio, che era il sig.
L'ASL ci chiese di inviarle lo stesso per poter comunque rilevare i dati, e noi così Parte_1 facemmo”. Anche la ha confermato dette omissioni nella trasmissione dei dati e delle CP_3 schede statistiche dei decessi, che non erano state inviate alla ASL e alla Prefettura, precisando di esserne a conoscenza perché si era occupata lei stessa dell'invio insieme ai colleghi, dopo che il era stato trasferito ad altro settore. Parte_1
L'omissione è poi provata documentalmente dalla nota del del 4.11.2021 (cfr. fasc. CP_1
Comune di primo grado) da cui risulta che la Prefettura di Avellino aveva sollecitato l'invio delle scede in questione mediante nota del 2.10.2021 prot. 3898.
L'inadempienza è inoltre imputabile al , essendo egli il responsabile del servizio, Parte_1 tenuto anche a verificare l'effettiva trasmissione delle schede dei decessi, anche se predisposte da colleghi di lavoro (cfr. anche teste che ha dichiarato “Di tali adempimenti avrebbe CP_3 dovuto occuparsi il ricorrente perché conseguenziali alla registrazione dei decessi”).
2.7. In relazione alla registrazione dell'atto di nascita della minore (punto n. 16 Persona_2 della contestazione di agosto 2021), il teste ha riferito “vi era una trascrizione di un atto Tes_1 di nascita del comune di Solofra, se ben ricordo, relativo alla minore che, sempre se non ricordo male, si chiamava Mentre l'atto originale presentava un solo nome, nella nostra Persona_2 trascrizione erano presenti invece due nominativi”. Anche la ha confermato “di aver CP_3 visto un atto di nascita contenente un errore nel nominativo, perché il nome presentava una virgola, mentre non avrebbe dovuto esserci o non avrebbe dovuto esserci affatto il secondo nome. Ricordo che ciò emerse dal confronto con gli atti emessi da un altro ente comunale ... Ricordo che io e il signor provvedemmo a correggere l'errore. Lui si occupò materialmente della Tes_1 correzione ed io che ero titolare del potere di firma, provvidi a firmare”.
9 Lo stesso ricorrente ha ammesso l'iscrizione anagrafica con doppio nome interposto dalla virgola (“ ”) e si è difeso sostenendo che, trattandosi di trascrizione di atto di nascita Per_2 Per_3
e non di formazione di un nuovo atto, egli non poteva modificare quanto riportato nell'atto originale, laddove il doppio nome era appunto interposto dalla virgola.
Come osservato dal primo giudice, in effetti, il aveva registrato la minore con Parte_2 il nome (cfr. atto di nascita originale;
fasc. Comune di primo grado); tuttavia, Per_2 Per_3 trattandosi di trascrizione e non di nuova registrazione, il lavoratore avrebbe dovuto trascrivere l'atto riportando solo il primo nome e non già il doppio nome separato dalla virgola. Infatti, l'art. 35 D.P.R. 396/2000 dispone “
1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi”. Peraltro, nell'estratto di nascita rilasciato per la minore dal Comune di , il nome è Pt_2 correttamente indicato in mentre nell'estratto rilasciato dal Comune resistente è Persona_2 indicato il nome , così come sulla carta d'identità (cfr. fasc. Comune Persona_2 Per_3 di primo grado).
L'assunto dell'appellante secondo cui nella specie la trascrizione riguardava l'atto originale per intero è priva di pregio atteso che, per un verso, quantomeno nel riquadro in alto a sinistra, ove sono riportati i dati identificativi della minore (Cognome, Nome, Sesso) e “Numero” dell'atto di nascita (N. 1, Parte II – Serie A, anno 2018) la minore andava registrata con il nome Per_2
e non ”; per l'altro, detta inadempienza ha poi comportato
[...] Persona_2 Per_3
l'erronea indicazione del nome ” anche “nell'estratto per riassunto” Persona_2 Per_3 presente negli atti del Comune di , ove la neonata era stata registrata con il nome CP_1 Per_2
”, e nel rilascio di carta di identità non conforme con il doppio nome di Per_3 Per_2
(cfr. fasc. Comune del precedente grado). Per_3
Anche detta violazione va, dunque, confermata.
2.8. Per quanto riguarda le anomalie negli atti di nascita e di morte dell'anno 2019, privi di firma dell'ufficiale dello stato civile, e dei registri anni 2019 e 2020 senza le chiusure di fine anno (condotta sub 17 della missiva di agosto 2021), ha richiamato la sua relazione e Tes_1 confermato che “effettivamente numerosi atti di nascita e di morte non erano firmati dall'Ufficiale di Stato Civile”; “che i registri degli anni 2018, 2019 e 2020 non erano rilegati… e vi provvedemmo noi … i registri erano carenti del timbro e della firma del funzionario prefettizio, che vanno apposti a chiusura a fine di ogni anno … La prefettura di Avellino mi confermò che la chiusura non era stata fatta”. Anche la ha dichiarato “di aver visto atti di nascita privi CP_3 della firma dell'ufficiale dello stato civile” e che “questi atti erano stati compilati dal signor e recavano il suo nominativo ma non la sua firma”. Parte_1
L'inadempimento è comprovato documentalmente (cfr. fasc. del precedente grado) e CP_1 riconosciuto dallo stesso lavoratore che si è giustificato adducendo che si era trattato di mera dimenticanza dovuta alla mole di lavoro, priva di conseguenze negative per il Comune.
2.9. Sul verbale per il passaggio di consegne (punto 20 della missiva di agosto 2021), lo Tes_1 ha raccontato “Quando presi il posto del sig. quest'ultimo non predispose il verbale Parte_1 di consegna degli atti, che serve per attestare ad esempio il numero di carte di identità presenti
10 presso l'ufficio. Non so dire con precisione quando il sig. ricevette la comunicazione Parte_1 di spostamento, ma penso che ciò si sia verificato tra marzo e aprile 2021”.
L'imputabilità al è conseguenza del suo stesso trasferimento al settore commercio, Parte_1 mentre la sua rilevanza esterna, contestata dall'appellante, è connessa alla funzione statale espletata e alla valenza pubblicistica degli atti che impongono l'osservanza di procedure al fine di assicurarne la regolarità formale e il contenuto, anche in caso di trasferimento con passaggio di consegne da un dipendente all'altro.
2.10. Sulle contestazioni indicate ai punti 21 (mancata stampa degli atti di matrimonio) e 23 (omesso aggiornamento dei fascicoli relativi ad assenze, presenze e permessi), lo ha Tes_1 riferito “Non so dire se mancassero le stampe di atti di matrimonio. Ricordo però che, come riportato nella mia relazione, dopo il suo trasferimento il sig. stampò molti atti, tra cui Parte_1 quelli di matrimonio. Ricordo che anche il registro delle presenze e dei permessi del personale non era aggiornato. Io ho provveduto ad informatizzare la procedura, il che consente l'automatizzazione delle registrazioni. Tale sistema era già a disposizione ma non era mai stato usato. Mi risultò che mai era stata fatta alcuna comunicazione per quanto riguarda i recuperi per ferie e permessi dei dipendenti”. Anche la ha confermato le violazioni (“Ricordo che CP_3 mancavano alcune stampe di atti di matrimonio, abbiamo provveduto noi a stamparle successivamente”).
Lo stesso ricorrente ha ammesso la mancata stampa degli atti di matrimonio riconducendola alle
“prassi osservate in seno alla amministrazione di stampare i certificati solo al bisogno”. Nulla ha poi obiettato nell'atto di appello relativamente al registro delle presenze e dei permessi del personale, non aggiornato.
Anche dette violazioni risultano pertanto sussistenti e rilevanti disciplinarmente, mentre la circostanza di essersi conformato ad una prassi, contraria a disposizioni di legge e doveri d'ufficio, oltre che rimasta indimostrata, è inidonea a legittimare l'inadempienza.
Gli ulteriori due testi escussi, e , non sono stati in grado di Testimone_2 Controparte_4 riferire nulla di circostanziato e significativo sui singoli addebiti.
Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che l'istruttoria orale e la documentazione in atti abbiano ampiamente dimostrato la fondatezza, imputabilità al ricorrente e rilevanza disciplinare delle inadempienze accertate dal primo giudice, con esclusione della violazione indicata al punto 12 della contestazione di agosto 2021 (cfr. para.
2.5. sopra).
Contrariamente alle allegazioni attoree, la , seppure con deleghe e poteri di firma in CP_3 materia di anagrafe e stato civile, era addetta alle relative funzioni solo occasionalmente, in caso di assenza del ricorrente, e in ogni caso non possedeva le medesime competenza del Parte_1 quest'ultimo peraltro aveva attribuzioni esclusive in materia elettorale. Poiché inoltre la era stata abilitata all'accesso al servizio informativo solo dopo il licenziamento del CP_3 ricorrente, non avrebbe mai potuto redigere parte degli atti contestati al . Parte_1
La prova acquisita mostra incontrovertibilmente che l'appellante, nello svolgimento delle sue mansioni, ha posto in essere molteplici inadempienze ed omissioni che, già singolarmente considerate, sono idonee a ledere irrimediabilmente il legame fiduciario tra le parti e a compromettere l'affidamento del datore di lavoro sulla futura corretta esecuzione della 11 prestazione lavorativa, integrando la giusta causa di recesso e la fattispecie astratta del licenziamento disciplinare di cui all'art. 59 co. 9 e 10 c.c.n.l. Funzioni Locali 2016-2018.
Colgono il segno le osservazioni del primo giudice secondo cui le dimostrate negligenze del lavoratore nell'espletamento delle mansioni assegnate fanno emergere una complessiva disattenzione del nell'assolvimento delle funzioni pubbliche attinenti alla formazione Parte_1
e alla tenuta dei registri anagrafici ed elettorali che ha messo a rischio la caratteristica fondamentale dei corrispondenti atti pubblici, ossia la loro natura fidefacente, oltre a pregiudicare la corretta conduzione delle funzioni statali affidate agli enti locali.
Non si tratta di singole ed isolate inadempienze oppure di negligenze che si sono ripetute nella formazione di una determinata categoria di atti, bensì di trascuratezze professionali reiterate e diffuse ad ampio spettro, su gran parte del settore d'attività dell'ufficio in cui il ricorrente era incardinato.
Rispetto a tale tendenza, non assume valore esimente la particolare gravosità dei carichi di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, giacché la rilevanza pubblicistica delle funzioni affidate al ne impone lo svolgimento con la massima accuratezza, dovendo la sua Parte_1 condotta lavorativa essere improntata ad un particolare rigore metodico, anche in presenza di significative pressioni quantitative nell'espletamento dell'attività. Peraltro, in tal caso, l'eccessivo carico di lavoro, tale da comportare ritardi ed inefficienze, avrebbe dovuto essere rappresentato dal lavoratore alla parte datoriale, affinché il datore stesso fosse posto a conoscenza dei relativi disagi e potesse adottare opportune misure, né i colleghi del hanno Parte_1 evidenziato le medesime difficoltà ed inefficienze.
Anche le deduzioni giustificative inerenti alle prassi invalse nell'ufficio non possono essere condivise poiché gli episodi rilevanti sul piano disciplinare costituiscono violazioni di espresse disposizioni di legge, dei doveri d'ufficio e delle obbligazioni lavorative, di modo che una eventuale prassi contraria va disattesa dal dipendente e non può costituire esimente alla sua responsabilità.
Si condivide inoltre l'affermazione del primo giudice secondo cui una condotta che nel suo complesso risulti scarsamente attenta agli ineludibili obblighi di forma e di contenuto, che attengono alla formazione degli atti demografici, di certo pregiudica l'affidamento datoriale. La natura sistematica delle inadempienze accertate, la funzione e il ruolo di ufficiale di stato civile del e la rilevanza pubblicistica degli atti dallo stesso formati contribuiscono a Parte_1 connotare di particolare gravità gli illeciti contestati tale da legittimare il recesso disciplinare operato dal CP_1
3. Le argomentazioni esposte rendono inconsistente anche il secondo motivo di gravame relativo alla eccessività della sanzione espulsiva, sproporzionata rispetto agli addebiti accertati.
L'appellante lamenta che il primo giudice abbia confermato la legittimità del recesso disciplinare nonostante abbia annullato gran parte delle violazioni contestate dal (tutti gli addebiti CP_1 oggetto della prima missiva di maggio 2021 e ben 13 – su 25 – addebiti della seconda contestazione di agosto 2021, ritenuti inammissibili o non provati). Deduce che per le ragioni di cui al primo motivo di gravame, dovranno in realtà essere considerati illegittimi anche parte degli addebiti residui (se non tutti) considerati sussistenti dal primo giudice;
che sotto l'aspetto soggettivo, dall'attività istruttoria è emersa l'assenza di profili di dolo o colpa in capo al ricorrente 12 e l'assenza di minima intenzionalità in danno della appellata, avendo l'istante operato sulla base delle contingenti esigenze dell'ufficio e secondo le prassi già richiamate;
che la presunta inaffidabilità del anche in seno all'ufficio Commercio non tiene conto dei carichi di Parte_1 lavoro e delle prassi, proprie dell'ufficio Anagrafe, che non riguardano l'ufficio annonario;
che anche sul piano oggettivo l'appellante non ha compiuto alcuna condotta volontariamente pregiudizievole o lesiva per la parte datoriale né ha tratto il minimo beneficio economico e/o di altra natura dalle operazioni effettuate né è derivato il minimo danno per l'amministrazione comunale;
che applicando il codice disciplinare del 3.5.2011 per le poche condotte ancora ritenute provate andrebbe al più irrogata la sanzione minima del rimprovero verbale o scritto o della multa pari a 4 ore di retribuzione;
che il provvedimento espulsivo è stato adottato in violazione del principio di parità di trattamento, non avendo il azionato il potere disciplinare nei CP_1 confronti della , cui sono ascrivibili le medesime violazione addebitate all'istante, ed CP_3 avendo così dimostrato di considerare dette condotte non gravi e non idonee a recidere il vincolo fiduciario.
In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che “ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza” e
“spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” (cfr. Cass. n. 6140 del 7.3.2025 e Cass. n. 2013 del 13.2.2012).
Invero, secondo i giudici di legittimità nella valutazione di congruità del recesso è “sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza” (Cass. n. 13411 del 2020; Cass. n. 18195 del 2019).
Nella specie, come già osservato, il carattere sistematico delle inadempienze dovute a negligenza poste in essere dal lavoratore nei vari settori di attività allo stesso assegnati, nonché il rilievo pubblicistico delle sue attribuzioni e degli atti dallo stesso formati, che impongono il rigoroso rispetto dei vincoli di forma e di contenuto previsti dalla legge, alla base del corretto esercizio della funzione amministrativa e a tutela degli utenti, connotano di particolare gravità le violazioni contestate al lavoratore tale da giustificare la massima sanzione espulsiva, e ciò tenendo conto dei soli addebiti ritenuti da questa Corte idoneamente dimostrati e disciplinarmente rilevanti, con esclusione di quelli annullati (compreso l'addebito di cui al para.
2.5. sopra).
13 Deve aversi riguardo al principio, affermato in più precedenti della S.C., in forza del quale, “in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 cod. civ.” (Cass. 13.6.2018, che richiama Cass.
2.2.2009 n. 2579, Cass. 31.10.2013 n. 24574, Cass. 30.5.2013 n. 24574).
Nella specie, la valutazione delle residue condotte illecite, confermate dall'istruttoria ed imputabili al ricorrente, porta ad affermare che il sia stato costantemente negligente Parte_1
e noncurante nell'espletamento delle mansioni lavorative e che legittimamente il datore di lavoro, vista la richiamata rilevanza della funzione pubblica affidatagli, ha ritenuto di non poter più fare affidamento sul corretto assolvimento in futuro della prestazione di lavoro, anche per il carattere non isolato delle violazioni che, ripetute nel tempo, hanno definitivamente compromesso il necessario elemento fiduciario del rapporto.
Sull'elemento soggettivo, la Corte di Cassazione ha reiteratamente chiarito che “Anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto” (Cass. 9675 del 5.4.2019, che richiama Cass. 11160/2018, 28796/2017, 13512/2016, 5548/2010).
Sul piano oggettivo, la S.C. ha assegnato rilievo, “nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento” alla “diversa l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono...” (Cass. n. 22798 del 12.12.2012; in senso analogo Cass. n. 8641/ 2010; n. 12263/2005; n. 11674/2005), mentre sul pregiudizio cagionato al datore di lavoro, ha precisato che “In tema di licenziamento, è irrilevante, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, mentre ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti” (Cass. 5434 del 2003; cfr. in senso analogo Cass. 6354/2013; Cass. 7724/2004; Cass. 444/2003; Cass. 4212/1997).
Quindi, l'assenza di intenzionalità della condotta illecita ovvero di effettivo e concreto pregiudizio per il datore di lavoro o di un vantaggio per il dipendente non sono circostanze di per sé sufficienti ad escludere la proporzionalità del provvedimento espulsivo, tanto più nella fattispecie in discorso dove è richiesto, per la posizione ricoperta dal datore di lavoro (p.a.) e dal lavoratore (ufficiale di stato civile) e l'oggetto delle mansioni (pubbliche), un grado di affidamento particolarmente pregnante ed intenso, a garanzia del buon andamento della azione amministrativa e degli utenti.
14 Il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva risulta, inoltre, coerente con i parametri di valutazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari indicati dall'art. 59 co. 1 del c.c.n.l. Funzioni Locali citato, il quale fa riferimento, tra altri, al grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, alla rilevanza degli obblighi violati, alle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente, al grado di pericolo causato alla amministrazione ed agli utenti.
Nella fattispecie in esame, coerentemente con i predetti indici, la già menzionata rilevanza delle funzioni esercitate dal quale ufficiale di stato civile, l'interesse pubblicistico sotteso Parte_1 ai compiti assegnati, la pluralità e sistematicità delle negligenze accertate, inducono indubbiamente questa Corte a suffragare la valutazione di proporzionalità tra sanzione e fatti addebitati operata dal resistente ed avvallata dal primo giudice. CP_1
Né la rottura del vincolo fiduciario può essere esclusa dal passaggio del ricorrente all'ufficio commercio, atteso che anche le attività annonarie costituiscono esercizio di pubbliche funzioni con adozione di provvedimenti amministrativi che richiedono l'osservanza di norme a garanzia del corretto andamento della p.a., rendendo intollerabile per il il rischio di una CP_1 sistematica e reiterata commissione di errori o omissioni che possa compromettere l'azione amministrativa e il pubblico servizio.
Neanche appare sussistente la paventata disparità di trattamento con la collega , che – CP_3 come sopra ampiamente argomentato – si limitava a sostituire occasionalmente il ricorrente, senza essere contitolare delle medesime attribuzioni a quest'ultimo assegnate nel settore anagrafico, dello stato civile ed elettorale. Alla stessa, peraltro, non sono certamente ascrivibili le violazioni imputate al che riguardano specificamente attività riservate allo stesso Parte_1
(ad es. nel settore elettorale o che richiedevano l'accesso al sistema informatico o inerenti il passaggio di consegne) ovvero atti pacificamente formati dal ricorrente (ad es. perché figura il suo nome quale Ufficiale dello Stato Civile che ha formato l'atto).
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 in considerazione del valore, della complessità bassa della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza dell'appellante.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in euro Parte_1
3473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1
15 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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