Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di processo penale minorile, la presunzione sulla minore età di cui all'art. 8, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 - per il quale, qualora anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto - non opera nel caso in cui a fronte delle risultanze dell'esame radiografico osseo che abbia fornito un quadro radiologico compatibile con una età di quindici anni e, quindi, con quella di soggetto imputabile, la difesa abbia prodotto documenti privi di fotografie, in parte illeggibili e, comunque, non attribuibili con certezza all'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2005, n. 9493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9493 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/10/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1043
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 025415/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IE N. IL 18/08/1992;
avverso ORDINANZA del 16/06/2005 TRIB. LIBERTÀ MINORI di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. VIGLIETTA GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A DA RI, indagato per il delitto di tentato furto aggravato - violazione dell'art. 56 c.p., art. 624 bis c.p. e art. 625 c.p., n.
2 - in danno di Erio Patuelli, veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere, previa convalida dell'arresto in flagranza, dal GIP presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna con provvedimento del 4 maggio 2005.
Il GIP riteneva, in particolare, che il RI avesse una età anagrafica di circa quindici anni tenuto conto dei risultati dell'esame radiologico osseo.
Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, con ordinanza emessa in data 16 giugno 2005, dopo avere messo in evidenza i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e le esigenze cautelari - il RI aveva numerosissimi precedenti dattiloscopici per analoghi reati - non diversamente salvaguardabili, rigettava l'istanza di riesame, rilevando in particolare che il ragazzo aveva circa quindici anni e che non poteva identificarsi in RI AN, come sostenuto dall'istante.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato sostenendo la mancanza di imputabilità essendo il RI minore degli anni quattordici;
in particolare il ricorrente contestava la validità della perizia ossea e criticava il fatto che fossero stati disattesi i certificati prodotti dalla difesa intestati a RI AN.
Infine il ricorrente chiedeva l'applicazione della presunzione prevista dal D.P.R. 22 settembre 2998, n. 448, art. 8, essendovi evidente incertezza in ordine all'età del RI.
I motivi posti a sostegno del ricorso sono infondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità, perché, alla fine, contestano le valutazioni di merito compiute dai Giudici dei primi due gradi di giurisdizione.
L'indagato è stato sottoposto ad esame radiologico al fine di accertarne l'età anagrafica e, secondo la valutazione dei Giudici di merito, la perizia ha stabilito che l'indagato avesse circa quindici anni e che fosse perciò imputabile.
La Suprema Corte ha già più volte stabilito che costituisce strumento idoneo di accertamento dell'età dell'imputato l'esame radiografico del polso o delle ossa carpali del ragazzo in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva (vedi Cass. 10 marzo 2003, in Cass. Pen. 2004, 2929).
Quindi correttamente i giudici di merito hanno ritenuto l'indagato imputabile in base ai risultati dell'esame radiografico eseguito. Nè vale ad ingenerare dubbi sull'età dell'indagato la produzione di alcuni documenti privi di fotografia ed in parte illeggibili a fronte dei risultati dell'esame radiografico.
In un caso analogo la Suprema Corte ha infatti stabilito che in tema di accertamento dell'età dell'indagato, le risultanze di un documento del quale non si conosce l'efficacia identificati va e fidefacente, indipendentemente da una formale contestazione di falsità, promanando esso da una autorità estera, non essendo tradotto e non evidenziandosene la certa provenienza, debbono necessariamente cedere agli esiti degli esami radiografici (Cass. 23 giugno 1993, Jovanovic, in Cass. Pen. 1994, 2776). Correttamente perciò nel caso di specie il Tribunale ha disatteso i documenti prodotti, pur non denunciandone la falsità, perché redatti in lingua straniera - presumibilmente croata - non tradotti in italiano e non essendovi elementi per ricondurli con certezza all'indagato.
Inconferente è, infine, il richiamo al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 8 operato dal ricorrente perché non è operante la presunzione di minore età, di cui all'articolo 8 citato, comma 2, nel caso in cui a fronte dell'esame radiografico osseo, che abbia fornito un quadro radiologico compatibile con una età di circa quindici anni, il difensore abbia prodotto documenti aventi le caratteristiche dinanzi delineate e non attribuibili con certezza all'indagato, poiché una siffatta produzione non può generare dubbi sulla minore età (per un caso analogo vedi Cass. 9 dicembre 1991, Jovanovic, in CED, 1992, 189897 e Cass. 9 luglio 2003, n. 38379, ivi 225961 ed in CP, 2005, 904).
Le considerazioni svolte impongono il rigetto del ricorso, senza condanna alle spese del procedimento del ricorrente, trattandosi di minorenne.
La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Manda alla Cancelleria per l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 19 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006