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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 297/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 297/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da
, nata a [...]. il 10.07.1985, (C.F. Parte_1
), residente in [...], int, 2, C.F._1
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Venezia-Mestre, Via Giuseppe Verdi, n. 130,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Gasparini, del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_1
Via Torre Belfredo, n. 31 - sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 22.01.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 24.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025;
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.” R.G. 297/2025 V.G
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 22.01.2025 e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 26.05.2007 in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2007, Parte I, atto n. 53, che dall'unione era nata la figlia, (nata a [...], il [...]) e che tra loro era intervenuta separazione Persona_1
personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con sentenza n. 2232/2023 del 29.11.2023 (pubblicata il 4.12.2023) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà opportuno;
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare alla stessa assegnata, sita in Venezia
Via Vivaldi n. 5, ove sarà residente.
3. La figlia starà con il padre:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina quando andrà a scuola;
- Infrasettimanalmente due giorni consecutivi con pernotto.
- Durante il periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di Per_1
minimo due settimane, anche non consecutive, che dovrà essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno.
- Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la sera della Vigilia o il giorno di Natale e dal 25 al
31/12 o dal 31/12 al 06/01.
Il predetto calendario potrà sempre essere modificato di comune accordo tra i genitori, per esigenze degli stessi o della figlia.
4. Quanto al contributo al mantenimento ordinario della figlia, il signo verserà entro il Pt_2
giorno 10 di ogni mese alla sig.r sul c/c alla stessa intestato, le cui coordinate sono Parte_1
note al sig la somma mensile di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Pt_2
Istat.
I coniugi stabiliscono che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.r Parte_1 R.G. 297/2025 V.G
Le spese straordinarie in favore della figli tra le quali i coniugi, concordemente, dichiarano Per_1
di voler far rientrare anche quelle di vestiario e scarpe, saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. La determinazione delle stesse sarà effettuata sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, da considerarsi parte integrante del presente ricorso e delle condizioni quivi contenute.
5. La casa familiare di Venezia Via Vivaldi n. 5 viene assegnata alla sig.r Parte_1
6. I coniugi, rispetto alla casa coniugale di Venezia Via Vivaldi n. 5, concordano quanto segue:
Il sig intende cedere alla sig.r la quale intende accettare, la propria quota Pt_2 Parte_1
indivisa, pari al 50% dell'unità immobiliare ad uso abitativo, compresa nel fabbricato sito in
Comune di Venezia, a Mestre, con ingresso dal civico n. 5 di Via Antonio Vivaldi secondo quanto di seguito specificato:
Art. 1: Il sig nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 130, c.f. promette, per sé, eredi ed aventi causa, di cedere, senza la C.F._2
corresponsione di alcuna somma di denaro, ai sensi e per gli effetti di cui alla regolamentazione dei rapporti economici tra coniugi in sede di scioglimento del matrimonio, alla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], residente in [...]
5, cod. fisc. , che a sua volta promette, per sé, eredi ed aventi causa, di C.F._1
accettare, la propria quota di proprietà pari al 50% della seguente unità immobiliare, già in comproprietà tra le parti, sita nel Comune di Venezia (VE), a Mestre, Via Vivaldi n. 5, e precisamente:
- appartamento nei piani secondo e terzo (sottotetto), composto da più vani ed accessori, confinante con vano scale, prospetto su Via Vivaldi, prospetto su Via Galuppi e proprietà di terzi, rappresentato dalla planimetria allegata alla denuncia di variazione in data 11 novembre 2011 prot. n. VE0248609;
- locale garage pertinenziale in piano terreno, confinante con vano scale, prospetto su Via Vivaldi, prospetto su Via Galuppi e proprietà di terzi, rappresentato dalla planimetria allegata alla denuncia di variazione 11693/1986 di prot.
Detto immobile è rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Venezia al Foglio 134
(centotrentaquattro), Particella 1559: R.G. 297/2025 V.G
Sub. 19, Z.C. 9, cat. A/£, cl. 4, vani 9,5 (nove virgola cinque) con sup. cat. di mq 203 (duecentrotrè), sup. cat. esc. aree scop. di mq 195 (centonovantacinque), rendita catastale € 927,79;
Sub. 8 (otto), Z.C. 9, cat. C/6, cl. 6, mq. 26 (ventisei), con sup. cat. di mq 34 (trentaquattro), rendita catastale € 197,39.
L'immobile, oggetto di cessione, è ben noto alle Parti, avendo costituito la casa coniugale.
La cessione della suddetta quota immobiliare da parte del sig. in favore della sig.ra Pt_2
viene effettuata a fronte dell'obbligo, assunto dalla sig.ra in sede di Parte_1 Parte_1
scioglimento del matrimonio, di accollarsi l'intero mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale sita in Venezia Mestre, Via Vivaldi n. 5, anche per la quota di pertinenza del sig e della Pt_2
manleva prestata dalla sig.r al sig a garanzia dell'integrale pagamento del Parte_1 Pt_2
mutuo medesimo.
Art.
2. La quota immobiliare viene promessa in vendita dal sig a corpo e non a Parte_2
misura, con ogni dipendenza, pertinenza, accessorio ed accessione, con tutte le adiacenze, dipendenza e pertinenze, servitù attive e passive, annessi e connessi, nulla escluso od eccettuato, comprese le parti comuni, a norma di legge, nonché i diritti e gli spazi in comproprietà, quali legalmente in atto esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui detto bene si trova, ben noto alla sig.r Parte_1
La parte promittente cedente fa presente che la quota immobiliare sarà ceduta libera da pesi e gravami, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile stesso, nonché libera da persone e cose, anche interposte.
Art.
3. La cessione della quota di proprietà del sig alla sig.r Parte_2 Parte_1
verrà stipulata presso lo Studio del Notaio scelto da parte acquirente tra le Parti stesse nei sei mesi successivi alla comunicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio depositato congiuntamente avanti al Tribunale di Venezia. Rimane salva la possibilità di individuare altra data, d'intesa con il Notaio rogante e di comune accordo tra le parti.
Art.
4. Le Parti dichiarano che l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 D. LGS 192/2005
è già nel possesso della parte cessionaria che si obbliga, a sua cura e spese, a consegnare al notaio rogante un originale da allegare all'atto di vendita.
Art.
5. Le spese, imposte e tasse relative allo stipulando atto notarile di compravendita sono convenute a carico interamente di parte cessionaria. R.G. 297/2025 V.G
Art.
6. Si chiede la registrazione e la trascrizione del presente atto e del successivo rogito notarile in totale esenzione delle spese di bollo, di registro e di qualsiasi altra tassa, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze 16.03.2000 n. 49 (Sentenza Corte
Costituzionale n. 154 del 10.05.1999), trattandosi di patto coniugale ai fini dello scioglimento del matrimonio.
8. Qualora dovesse perfezionarsi l'acquisto della quota parte di proprietà dell'immobile familiare attualmente in capo al sig da parte della sig.r quest'ultima si impegna, entro Pt_2 Parte_1
il momento in cui la figli sarà economicamente autosufficiente, a restituire al sig Per_1 Pt_2
anche mediante versamenti rateali, la somma di € 45.000,00 dallo stesso versata al momento dell'acquisto della casa.
9. Nell'eventualità nella quale l'Istituto di credito non dovesse concedere l'accollo dell'intero mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale in capo alla sig.r la stessa si riserva Parte_1
il diritto di ripresentare la relativa domanda. In caso di accoglimento della domanda stessa da parte dell'Istituto di credito, la cessione della suddetta quota immobiliare da parte del sig Pt_2
in favore della sig.ra verrà effettuata a fronte dell'obbligo, assunto dalla sig.ra Parte_1
di accollarsi l'intero mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, senza Parte_1
pagamento di alcuna somma a prezzo.
10. Qualora non dovesse realizzarsi il trasferimento immobiliare secondo le modalità di cui ai punti 6 e seguenti del presente atto ed in ogni caso entro la maggiore età della figli o in un Per_1
momento successivo, se deciso di comune accordo dalle parti, lo stesso andrà posto in vendita a terzi.
In tale ipotesi, le parti concordemente prevedono che dal ricavato della vendita, estinto l'eventuale mutuo ancora residuo, il sig. tratterrà la somma di € 45.000,00 dallo stesso Pt_2
versata al momento dell'acquisto della casa, detratti gli eventuali acconti, su tale somma, versati dalla sig.r Parte_1
L'eventuale ricavato residuo della vendita rimarrà interamente a beneficio della sig.ra
Parte_1
11. I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti. R.G. 297/2025 V.G
12. I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando fin d'ora di prestare il consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia minore.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati -
separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente all'interesse della prole.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento della casa coniugale è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione dello scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, il ricorso non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, sicchè il Tribunale può prenderne atto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.05.2007 tra
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_3 Parte_2
di Venezia dell'anno 2007, Parte I, atto n. 53, alle condizioni pattuite;
R.G. 297/2025 V.G
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 297/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da
, nata a [...]. il 10.07.1985, (C.F. Parte_1
), residente in [...], int, 2, C.F._1
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Venezia-Mestre, Via Giuseppe Verdi, n. 130,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Gasparini, del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_1
Via Torre Belfredo, n. 31 - sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 22.01.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 24.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025;
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.” R.G. 297/2025 V.G
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 22.01.2025 e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in data 26.05.2007 in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2007, Parte I, atto n. 53, che dall'unione era nata la figlia, (nata a [...], il [...]) e che tra loro era intervenuta separazione Persona_1
personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con sentenza n. 2232/2023 del 29.11.2023 (pubblicata il 4.12.2023) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà opportuno;
2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare alla stessa assegnata, sita in Venezia
Via Vivaldi n. 5, ove sarà residente.
3. La figlia starà con il padre:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina quando andrà a scuola;
- Infrasettimanalmente due giorni consecutivi con pernotto.
- Durante il periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza di Per_1
minimo due settimane, anche non consecutive, che dovrà essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno.
- Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la sera della Vigilia o il giorno di Natale e dal 25 al
31/12 o dal 31/12 al 06/01.
Il predetto calendario potrà sempre essere modificato di comune accordo tra i genitori, per esigenze degli stessi o della figlia.
4. Quanto al contributo al mantenimento ordinario della figlia, il signo verserà entro il Pt_2
giorno 10 di ogni mese alla sig.r sul c/c alla stessa intestato, le cui coordinate sono Parte_1
note al sig la somma mensile di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Pt_2
Istat.
I coniugi stabiliscono che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.r Parte_1 R.G. 297/2025 V.G
Le spese straordinarie in favore della figli tra le quali i coniugi, concordemente, dichiarano Per_1
di voler far rientrare anche quelle di vestiario e scarpe, saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. La determinazione delle stesse sarà effettuata sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, da considerarsi parte integrante del presente ricorso e delle condizioni quivi contenute.
5. La casa familiare di Venezia Via Vivaldi n. 5 viene assegnata alla sig.r Parte_1
6. I coniugi, rispetto alla casa coniugale di Venezia Via Vivaldi n. 5, concordano quanto segue:
Il sig intende cedere alla sig.r la quale intende accettare, la propria quota Pt_2 Parte_1
indivisa, pari al 50% dell'unità immobiliare ad uso abitativo, compresa nel fabbricato sito in
Comune di Venezia, a Mestre, con ingresso dal civico n. 5 di Via Antonio Vivaldi secondo quanto di seguito specificato:
Art. 1: Il sig nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 130, c.f. promette, per sé, eredi ed aventi causa, di cedere, senza la C.F._2
corresponsione di alcuna somma di denaro, ai sensi e per gli effetti di cui alla regolamentazione dei rapporti economici tra coniugi in sede di scioglimento del matrimonio, alla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], residente in [...]
5, cod. fisc. , che a sua volta promette, per sé, eredi ed aventi causa, di C.F._1
accettare, la propria quota di proprietà pari al 50% della seguente unità immobiliare, già in comproprietà tra le parti, sita nel Comune di Venezia (VE), a Mestre, Via Vivaldi n. 5, e precisamente:
- appartamento nei piani secondo e terzo (sottotetto), composto da più vani ed accessori, confinante con vano scale, prospetto su Via Vivaldi, prospetto su Via Galuppi e proprietà di terzi, rappresentato dalla planimetria allegata alla denuncia di variazione in data 11 novembre 2011 prot. n. VE0248609;
- locale garage pertinenziale in piano terreno, confinante con vano scale, prospetto su Via Vivaldi, prospetto su Via Galuppi e proprietà di terzi, rappresentato dalla planimetria allegata alla denuncia di variazione 11693/1986 di prot.
Detto immobile è rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Venezia al Foglio 134
(centotrentaquattro), Particella 1559: R.G. 297/2025 V.G
Sub. 19, Z.C. 9, cat. A/£, cl. 4, vani 9,5 (nove virgola cinque) con sup. cat. di mq 203 (duecentrotrè), sup. cat. esc. aree scop. di mq 195 (centonovantacinque), rendita catastale € 927,79;
Sub. 8 (otto), Z.C. 9, cat. C/6, cl. 6, mq. 26 (ventisei), con sup. cat. di mq 34 (trentaquattro), rendita catastale € 197,39.
L'immobile, oggetto di cessione, è ben noto alle Parti, avendo costituito la casa coniugale.
La cessione della suddetta quota immobiliare da parte del sig. in favore della sig.ra Pt_2
viene effettuata a fronte dell'obbligo, assunto dalla sig.ra in sede di Parte_1 Parte_1
scioglimento del matrimonio, di accollarsi l'intero mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale sita in Venezia Mestre, Via Vivaldi n. 5, anche per la quota di pertinenza del sig e della Pt_2
manleva prestata dalla sig.r al sig a garanzia dell'integrale pagamento del Parte_1 Pt_2
mutuo medesimo.
Art.
2. La quota immobiliare viene promessa in vendita dal sig a corpo e non a Parte_2
misura, con ogni dipendenza, pertinenza, accessorio ed accessione, con tutte le adiacenze, dipendenza e pertinenze, servitù attive e passive, annessi e connessi, nulla escluso od eccettuato, comprese le parti comuni, a norma di legge, nonché i diritti e gli spazi in comproprietà, quali legalmente in atto esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui detto bene si trova, ben noto alla sig.r Parte_1
La parte promittente cedente fa presente che la quota immobiliare sarà ceduta libera da pesi e gravami, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile stesso, nonché libera da persone e cose, anche interposte.
Art.
3. La cessione della quota di proprietà del sig alla sig.r Parte_2 Parte_1
verrà stipulata presso lo Studio del Notaio scelto da parte acquirente tra le Parti stesse nei sei mesi successivi alla comunicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio depositato congiuntamente avanti al Tribunale di Venezia. Rimane salva la possibilità di individuare altra data, d'intesa con il Notaio rogante e di comune accordo tra le parti.
Art.
4. Le Parti dichiarano che l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 D. LGS 192/2005
è già nel possesso della parte cessionaria che si obbliga, a sua cura e spese, a consegnare al notaio rogante un originale da allegare all'atto di vendita.
Art.
5. Le spese, imposte e tasse relative allo stipulando atto notarile di compravendita sono convenute a carico interamente di parte cessionaria. R.G. 297/2025 V.G
Art.
6. Si chiede la registrazione e la trascrizione del presente atto e del successivo rogito notarile in totale esenzione delle spese di bollo, di registro e di qualsiasi altra tassa, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze 16.03.2000 n. 49 (Sentenza Corte
Costituzionale n. 154 del 10.05.1999), trattandosi di patto coniugale ai fini dello scioglimento del matrimonio.
8. Qualora dovesse perfezionarsi l'acquisto della quota parte di proprietà dell'immobile familiare attualmente in capo al sig da parte della sig.r quest'ultima si impegna, entro Pt_2 Parte_1
il momento in cui la figli sarà economicamente autosufficiente, a restituire al sig Per_1 Pt_2
anche mediante versamenti rateali, la somma di € 45.000,00 dallo stesso versata al momento dell'acquisto della casa.
9. Nell'eventualità nella quale l'Istituto di credito non dovesse concedere l'accollo dell'intero mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale in capo alla sig.r la stessa si riserva Parte_1
il diritto di ripresentare la relativa domanda. In caso di accoglimento della domanda stessa da parte dell'Istituto di credito, la cessione della suddetta quota immobiliare da parte del sig Pt_2
in favore della sig.ra verrà effettuata a fronte dell'obbligo, assunto dalla sig.ra Parte_1
di accollarsi l'intero mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, senza Parte_1
pagamento di alcuna somma a prezzo.
10. Qualora non dovesse realizzarsi il trasferimento immobiliare secondo le modalità di cui ai punti 6 e seguenti del presente atto ed in ogni caso entro la maggiore età della figli o in un Per_1
momento successivo, se deciso di comune accordo dalle parti, lo stesso andrà posto in vendita a terzi.
In tale ipotesi, le parti concordemente prevedono che dal ricavato della vendita, estinto l'eventuale mutuo ancora residuo, il sig. tratterrà la somma di € 45.000,00 dallo stesso Pt_2
versata al momento dell'acquisto della casa, detratti gli eventuali acconti, su tale somma, versati dalla sig.r Parte_1
L'eventuale ricavato residuo della vendita rimarrà interamente a beneficio della sig.ra
Parte_1
11. I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti. R.G. 297/2025 V.G
12. I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando fin d'ora di prestare il consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia minore.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati -
separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente all'interesse della prole.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento della casa coniugale è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione dello scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, il ricorso non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, sicchè il Tribunale può prenderne atto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.05.2007 tra
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_3 Parte_2
di Venezia dell'anno 2007, Parte I, atto n. 53, alle condizioni pattuite;
R.G. 297/2025 V.G
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero