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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2023, n. 19977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19977 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
MAR L 1UNZT0NIR Luana rt. 11 MAG 2023 ( SENTENZA sui ricorsi proposti da LL CH, nato a [...] il [...] ER DA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AL Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito, per le parti civili, l'avvocato Giuseppa Mariani, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi l'avv. Fabrizio Lamanna, per ER, e l'avv. Giuseppe Lecce, per LL. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2021 la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - decidendo nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 23 marzo 2021, n. 14634, di annullamento della Penale Sent. Sez. 3 Num. 19977 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 31/01/2023 sentenza assolutoria emessa in data 14 aprile 2019 dalla medesima Corte d'appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 20 luglio 2015 - ha confermato, per quanto qui rileva, la sentenza di primo grado, con cui gli imputati erano stati condannati alla pena di un anno e due mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle parti civili per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 114, 589, comma 2, cod. pen. per aver cagionato, con azioni indipendenti, la morte di IU AL e AN TO, i quali, mentre percorrevano a bordo di un'autovettura Lancia Y la strada provinciale 12, perdevano il controllo del mezzo, fuoriuscivano dalla sede stradale terminando in un canale di bonifica parallelo e decedevano a seguito del sinistro. 2. Avverso la sentenza LL CH ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano vizi della motivazione e di violazione degli artt. 40, secondo comma, 114, 589, secondo comma, cod. pen. Innanzitutto, la difesa evidenzia come non sia stato assolutamente accertato che il conducente dell'auto, AN TO, non avesse ingerite alcool o sostanze psicotrope, visto che non è stato espletato alcun esame autoptico. Il medico, infatti, aveva effettuato unicamente l'ispezione cadaverica, ritenendo che la causa del decesso del IU e del AN fosse ascrivibile ad asfissia per annegamento. Nel caso di specie - per la difesa - il sinistro andava ascritto unicamente alla condotta imprudente ed imperita del AN, il quale, come risultava dalla perizia tecnica del consulente del Pubblico ministero, violava le norme del codice della strada. Né si sarebbero considerate le condizioni climatiche, che imponevano un'andatura moderata, e la condotta imprudente e negligente del conducente. Inoltre - sottolinea la difesa - LL era unicamente direttore dei lavori per la costruzione degli argini a seguito dell'inondazione del fiume Lato e non anche, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, per tutto ciò che riguardava la viabilità e la messa in sicurezza della Strada provinciale 12, in quanto la vigilanza delle strade nella zona interessata dal sinistro non era mai stata di sua competenza. In aggiunta, si evidenza come la segnaletica presente al momento del sinistro fosse assolutamente esplicita nello stabilire che il transito dopo il ponte non era permesso indistintamente a tutti gli utenti della strada, essendovi a impedire il passaggio ben due cartelli di divieto di transito, con il panello che escludeva dal divieto stesso solo i frontisti. Un'ulteriore circostanza di rilievo sarebbe, secondo la difesa, quella che l'impresa esecutrice aveva consegnato da più di un mese dalla data del sinistro le opere all'ente proprietario, cosicché la stessa non aveva più competenza su quel tratto di strada. In ogni caso, dalle determine dirigenziali n. 126 del 22 luglio 2005 e n. 155 del 26 settembre 2005 2 As emergeva che l'imputato aveva sottoscritto solo l'impegno di spesa necessario per effettuare i lavori di ripristino dell'alveo del fiume, liquidando gli onorari alla ditta, ma non aveva ulteriori competenze. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso si lamentano vizi della motivazione e di violazione delle disposizioni prima indicate,, anche con riferimento all'art. 3 del d.m. n. 223 del 1992. Si sostiene che LL non è mai stato officiato di compiti di progettazione di opere stradali o di protezione stradale, come invece asserito nella sentenza impugnata. Pertanto, pretendere di individuare una sua responsabilità per omessa progettazione e realizzazione di opere rientranti nella sua competenza rappresenterebbe una palese violazione delle norme che individuano i compiti e le responsabilità dei pubblici dipendenti. L'eventuale scelta di proteggere la zona con l'istallazione di un guardrail non sarebbe stata di spettanza dell'imputato, ma semmai di altri soggetti, dotati di specifica competenza progettuale per quella specifica zona territoriale, ovvero di chi aveva superiori doveri di controllo e vigilanza. D'altronde, secondo la difesa, la stessa pretesa che un guardrail fosse istallato in un punto in cui il canale di bonifica dista ben 24 metri dalla sede stradale è quantomeno di dubbia fondatezza, anche considerando il fatto che la strada provinciale 1,2 era al momento del sinistro chiusa al traffico per la perdurante efficacia dell'ordinanza presidenziale n. 70 del 2004. In ogni caso, secondo la difesa, la norma da prendere in considerazione nella specie non è l'art, 3 del d.m. n. 223 del 1992 ma l'art. 3 delle Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, allegate al d.nn. stesso. Si sarebbe dovuto considerare che nella zona il traffico era ridotto, che la pendenza della scarpata era nulla, che il raggio di curvatura dell'asse stradale non presentava particolari problematicità e che, dunque, non vi era obbligo di guard-rail, come anche confermato dalla persona trasportata sopravvissuta all'incidente. Inoltre, si afferma che la motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria laddove esclude la penale responsabilità di DE PR - titolare dell'omonima impresa, esecutrice dei lavori - sul rilievo che la stessa impresa aveva già consegnato i lavori, ma non esclude quella dell'odierno ricorrente LL. Non si sarebbe considerato che anche quest'ultimo aveva terminato il suo rapporto rispetto al contratto di appalto, con la consegna dell'opera alla Provincia di Taranto da parte della ditta appaltatrice. 2.3. In terzo luogo, si lamentano la violazione delle disposizioni già menzionate e dell'art. 185 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha pronunciato nei confronti degli imputati la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, anche in relazione alla mancata attestazione dell'avvenuto risarcimento del danno subito dalle parti civili. Si 3 chiede, inoltre, che sia sospesa la provvisoria esecuzione delle provvisionali già concesse;
provvisoria esecuzione già sospesa con ordinanza della Corte d'appello di Taranto. 2.4. Con una quarta doglianza, si lamentano vizi della motivazione e la violazione delle disposizioni già menzionate e degli artt. 132 e 133 cod. pen., in punto di determinazione della pena. La Corte d'appello - secondo la difesa - avrebbe omesso di effettuare un distinguo sulla pena irrogata dal Tribunale, perché la posizione di LL, in relazione alla contestazione di cui al capo di imputazione, va ritenuta meno incisiva di quella del dirigente ER, anche alla luce del fatto che lo stesso non aveva nessuna posizione di garanzia rispetto alla messa in sicurezza della strada. 2.5. Con un quinto motivo di ricorso„ si denunciano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 40, secondo comma, 114, 589, secondo c:omma, cod. penj e, con riferimento all'art. 3 del d.m. n. 223 del 1992, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a respingere le doglianze difensive con formule di stile e in base ad assunti erroneamente assertivi e distonici rispetto alle risultanze istruttorie, con particolare riferimento all'obbligo di predisporre il guard rail e alla sua sussistenza in capo all'imputato. 3. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di ER DA, con un unico motivo di ricorso, con cui si lamentano la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione, non avendo la motivazione impugnata tenuto conto delle plurime prospettazioni difensive volte a scardinare l'impianto accusatorio. Il difensore sottolinea come il ruolo rivestito da Legg ieri di responsabile del procedimento sia consistito solo nel garantire che tutte le fasi del procedimento fossero realizzate, al fine di evitare l'inerzia della pubblica amministrazione. Con riferimento al canale oggetto della disamina tecnica, si evidenzia che non può essere considerato una pertinenza della strada perché, in ossequio all'art. 24 del codice della strada, le pertinenze per essere tali devono essere destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale della strada. Nel caso di specie, invece, il canale non serve una strada, ma la attraversa, in corrispondenza di un ponte realizzato ad hoc. Inoltre - asserisce il difensore - lo spazio percorso dall'automobile nel luogo del sinistro è di oltre 20 metri, come tale fuori dalla fascia di pertinenza massima di 6 metri. 4. Con memorie pervenute presso la cancelleria di questa Suprema Corte il 20 dicembre 2022 e il 12 gennaio 2023, i difensori degli imputati insistono per 4 l'accoglimento dei ricorsi e, in particolare, per l'annullamento o revoca delle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di LL è infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza - sostanzialmente riferito alla motivazione della sentenza impugnata circa le modalità di causazione del sinistro e l'obbligo di garanzia in capo all'imputato - è infondato. La motivazione della sentenza impugnata, in linea con i principi affermati dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, evidenzia come la segnaletica presente sul luogo fosse contraddittoria e che a tale contraddittorietà fosse ascrivibile l'incidente occorso, dovendosi ritenere recessivi ulteriori elementi - peraltro frutto di mere illazioni difensive - quale l'eventualità che il conducente avesse ingerito alcol o sostanze stupefacenti o quello relativo alla violazione di norme del codice della strada, di per sé insufficiente a giustificare il sinistro. Nella sentenza di primo grado, con la quale quella impugnata si salda sul piano argomentativo, si afferma, in particolare, che la segnaletica di cantiere con sfondo giallo (divieto di transito solo in caso di allagamento) avrebbe dovuto prevalere per l'utente della strada rispetto a quella ordinaria di divieto di transito ugualmente presente, con specifica violazione dell'art. 30 reg. esec. cod. str., che pone il divieto di apporre segnaletiche contraddittorie (pagg.
5-7 della sentenza di primo grado). Il Tribunale ha giuridicamente ricostruito la responsabilità di LL, evidenziando che lo stesso aveva personalmente disposto l'apposizione della nuova segnaletica di accesso alla strada in esecuzione delle determinazioni dirigenziali nn. 126 e 155 del 2005, a fronte di un'ordinanza del Presidente della Provincia che non era stata revocata e che prevedeva la chiusura al traffico della strada in questione;
chiusura che costituiva il solo rimedio idoneo a consentire che la strada restasse priva di barriere protettive nonostante la pericolosità della presenza del canale di bonifica. Tale ricostruzione, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di cassazione in sede di annullamento, è stata fatta propria dalla Corte d'appello, la quale ha valorizzato la permanenza dell'efficacia dell'ordinanza di chiusura della strada, con la quale le determinazioni dirigenziali a firma ER, eseguite dall'imputato, si ponevano in contraddizione. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano vizi della motivazione e di violazione delle disposizioni incriminatrici e dell'art. 3 del d.m, n. 223 del 1992 - è inammissibile, alla luce di quanto affermato da questa Corte nella sentenza di annullamento dalla quale è scaturito il giudizio di rinvio. Con tale pronuncia, infatti, 5 si è ricostruito il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda e si è evidenziato come l'obbligo di apposizione del guard . -ail derivi dall'art. 14 cod. str., a mente del quale «gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze» (sul rilievo dell'art. 14 quale fonte dell'obbligo manutentivo cfr. anche Sez. 4, n. 46831 del 27/10/2011, Rv. 252141;). Non è quindi applicabile, come invece sostenuto dalla difesa, l'art. 3 del d.m. n. 223 del 1992. La norma evocata, infatti, prevede quali contenuti debba avere la progettazione delle strade pubbliche, in modo che essa contempli i tipi di barriera di sicurezza da adottare e, invero, l'esistenza di una fonte di pericolo impone di per sé l'intervento volto a eliminarlo, oppure, ove non possibile una soluzione radicale, almeno a ridurlo, senza alcun rilievo del carattere occulto o palese di tale pericolo e ferma restando l'ipotizzabilità di un concorso dell'utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente. 1.3. Il terzo motivo di ricorso - riferito alla mancata revoca delle statuizioni civili - è infondato. Risulta infatti dall'ordinanza della Corte d'appello del 14 giugno 2016 che le parti civili sono state integralmente risarcite dalle assicurazioni, con conseguente sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali. Se tale sospensione dell'esecuzione impedisce, in concreto, alle parti civili di lucrare ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno, facendo venire meno la funzione anticipatoria della provvisionale, la statuizione civile di condanna contenuta nella sentenza di primo grado e confermata nella sentenza impugnata è limitata al generico accertamento della responsabilità civile, ampiamente suffragato dalle risultanze processuali. Trattasi, dunque, di questioni che potranno essere affrontate eventualmente nella sede civile, nella quale troveranno regolamentazione i rapporti fra danneggiati, danneggianti e assicurazioni. 1.4. La quarta doglianza - relativa al trattamento sanzionatorio - deve ritenersi assorbita in forza di quanto si dirà sub 3. 1.5. Quanto al quinto motivo di ricorso, deve rilevarsi come lo stesso sia in parte generico, perché riferito a non meglio precisati i vizi motivazionali della sentenza impugnata, e in parte comunque inammissibile, essendo riferito a all'obbligo di predisporre il guard rail e alla sua sussistenza in capo all'imputato, su cui è sufficiente qui richiamare quanto già evidenziato sub 1.2. 2. Il ricorso proposto da ER DA è infondato. Per quanto riguarda le censure relative alla provvisionale e all'omessa considerazione del disposto di cui all'art. 3 del d.m. n. 223 del 1992 valgono le considerazioni già svolte per il coimputato LL sub 1.2. e 1.3. Quanto invece 6 alla ricostruzione della posizione di garanzia gravante su ER, deve darsi atto di come il ricorso risulti formulato in maniera generica, non avendo contrastato in modo diretto la valenza logica dirimente dell'affermazione secondo cui l'imputato era il dirigente che aveva adottato le deliberazioni che avevano portato alla posizione della segnaletica contraddittoria, in espresso contrasto con l'ordinanza presidenziale che disponeva la chiusura della strada. 3. Ciò premesso, essendo i ricorsi infondati e non inammissibili, occorre rilevare come i reati ascritti agli imputati risultino essere già prescritti alla data odierna. Al termine prescrizionale ordinario secondo la legge vigente al momento del fatto (decorso il 26 dicembre 2020) devono essere infatti aggiunti 9 mesi e 24 giorni per sospensione del decorso della prescrizione (dal 19 marzo 2012 al 28 giugno 2012, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata da organismi di categoria;
dal 13 dicembre 2012 al 7 febbraio 2013, per impedimento del difensore;
dal 27 giugno 2013 al 18 luglio 2013, per impedimento del difensore;
dal 12 dicembre 2018 al 12 aprile 2019, per richiesta difensiva), giungendosi così alla data del 20 ottobre 2021. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dei ricorrenti, per essere il reato estinto per prescrizione. I ricorsi devono essere rigettati agli effetti civili, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, da liquidarsi in complessivi euro 4900,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4900,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 31/01/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere AL Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito, per le parti civili, l'avvocato Giuseppa Mariani, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi l'avv. Fabrizio Lamanna, per ER, e l'avv. Giuseppe Lecce, per LL. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2021 la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - decidendo nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 23 marzo 2021, n. 14634, di annullamento della Penale Sent. Sez. 3 Num. 19977 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 31/01/2023 sentenza assolutoria emessa in data 14 aprile 2019 dalla medesima Corte d'appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 20 luglio 2015 - ha confermato, per quanto qui rileva, la sentenza di primo grado, con cui gli imputati erano stati condannati alla pena di un anno e due mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle parti civili per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 114, 589, comma 2, cod. pen. per aver cagionato, con azioni indipendenti, la morte di IU AL e AN TO, i quali, mentre percorrevano a bordo di un'autovettura Lancia Y la strada provinciale 12, perdevano il controllo del mezzo, fuoriuscivano dalla sede stradale terminando in un canale di bonifica parallelo e decedevano a seguito del sinistro. 2. Avverso la sentenza LL CH ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano vizi della motivazione e di violazione degli artt. 40, secondo comma, 114, 589, secondo comma, cod. pen. Innanzitutto, la difesa evidenzia come non sia stato assolutamente accertato che il conducente dell'auto, AN TO, non avesse ingerite alcool o sostanze psicotrope, visto che non è stato espletato alcun esame autoptico. Il medico, infatti, aveva effettuato unicamente l'ispezione cadaverica, ritenendo che la causa del decesso del IU e del AN fosse ascrivibile ad asfissia per annegamento. Nel caso di specie - per la difesa - il sinistro andava ascritto unicamente alla condotta imprudente ed imperita del AN, il quale, come risultava dalla perizia tecnica del consulente del Pubblico ministero, violava le norme del codice della strada. Né si sarebbero considerate le condizioni climatiche, che imponevano un'andatura moderata, e la condotta imprudente e negligente del conducente. Inoltre - sottolinea la difesa - LL era unicamente direttore dei lavori per la costruzione degli argini a seguito dell'inondazione del fiume Lato e non anche, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, per tutto ciò che riguardava la viabilità e la messa in sicurezza della Strada provinciale 12, in quanto la vigilanza delle strade nella zona interessata dal sinistro non era mai stata di sua competenza. In aggiunta, si evidenza come la segnaletica presente al momento del sinistro fosse assolutamente esplicita nello stabilire che il transito dopo il ponte non era permesso indistintamente a tutti gli utenti della strada, essendovi a impedire il passaggio ben due cartelli di divieto di transito, con il panello che escludeva dal divieto stesso solo i frontisti. Un'ulteriore circostanza di rilievo sarebbe, secondo la difesa, quella che l'impresa esecutrice aveva consegnato da più di un mese dalla data del sinistro le opere all'ente proprietario, cosicché la stessa non aveva più competenza su quel tratto di strada. In ogni caso, dalle determine dirigenziali n. 126 del 22 luglio 2005 e n. 155 del 26 settembre 2005 2 As emergeva che l'imputato aveva sottoscritto solo l'impegno di spesa necessario per effettuare i lavori di ripristino dell'alveo del fiume, liquidando gli onorari alla ditta, ma non aveva ulteriori competenze. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso si lamentano vizi della motivazione e di violazione delle disposizioni prima indicate,, anche con riferimento all'art. 3 del d.m. n. 223 del 1992. Si sostiene che LL non è mai stato officiato di compiti di progettazione di opere stradali o di protezione stradale, come invece asserito nella sentenza impugnata. Pertanto, pretendere di individuare una sua responsabilità per omessa progettazione e realizzazione di opere rientranti nella sua competenza rappresenterebbe una palese violazione delle norme che individuano i compiti e le responsabilità dei pubblici dipendenti. L'eventuale scelta di proteggere la zona con l'istallazione di un guardrail non sarebbe stata di spettanza dell'imputato, ma semmai di altri soggetti, dotati di specifica competenza progettuale per quella specifica zona territoriale, ovvero di chi aveva superiori doveri di controllo e vigilanza. D'altronde, secondo la difesa, la stessa pretesa che un guardrail fosse istallato in un punto in cui il canale di bonifica dista ben 24 metri dalla sede stradale è quantomeno di dubbia fondatezza, anche considerando il fatto che la strada provinciale 1,2 era al momento del sinistro chiusa al traffico per la perdurante efficacia dell'ordinanza presidenziale n. 70 del 2004. In ogni caso, secondo la difesa, la norma da prendere in considerazione nella specie non è l'art, 3 del d.m. n. 223 del 1992 ma l'art. 3 delle Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, allegate al d.nn. stesso. Si sarebbe dovuto considerare che nella zona il traffico era ridotto, che la pendenza della scarpata era nulla, che il raggio di curvatura dell'asse stradale non presentava particolari problematicità e che, dunque, non vi era obbligo di guard-rail, come anche confermato dalla persona trasportata sopravvissuta all'incidente. Inoltre, si afferma che la motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria laddove esclude la penale responsabilità di DE PR - titolare dell'omonima impresa, esecutrice dei lavori - sul rilievo che la stessa impresa aveva già consegnato i lavori, ma non esclude quella dell'odierno ricorrente LL. Non si sarebbe considerato che anche quest'ultimo aveva terminato il suo rapporto rispetto al contratto di appalto, con la consegna dell'opera alla Provincia di Taranto da parte della ditta appaltatrice. 2.3. In terzo luogo, si lamentano la violazione delle disposizioni già menzionate e dell'art. 185 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha pronunciato nei confronti degli imputati la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, anche in relazione alla mancata attestazione dell'avvenuto risarcimento del danno subito dalle parti civili. Si 3 chiede, inoltre, che sia sospesa la provvisoria esecuzione delle provvisionali già concesse;
provvisoria esecuzione già sospesa con ordinanza della Corte d'appello di Taranto. 2.4. Con una quarta doglianza, si lamentano vizi della motivazione e la violazione delle disposizioni già menzionate e degli artt. 132 e 133 cod. pen., in punto di determinazione della pena. La Corte d'appello - secondo la difesa - avrebbe omesso di effettuare un distinguo sulla pena irrogata dal Tribunale, perché la posizione di LL, in relazione alla contestazione di cui al capo di imputazione, va ritenuta meno incisiva di quella del dirigente ER, anche alla luce del fatto che lo stesso non aveva nessuna posizione di garanzia rispetto alla messa in sicurezza della strada. 2.5. Con un quinto motivo di ricorso„ si denunciano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 40, secondo comma, 114, 589, secondo c:omma, cod. penj e, con riferimento all'art. 3 del d.m. n. 223 del 1992, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a respingere le doglianze difensive con formule di stile e in base ad assunti erroneamente assertivi e distonici rispetto alle risultanze istruttorie, con particolare riferimento all'obbligo di predisporre il guard rail e alla sua sussistenza in capo all'imputato. 3. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di ER DA, con un unico motivo di ricorso, con cui si lamentano la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione, non avendo la motivazione impugnata tenuto conto delle plurime prospettazioni difensive volte a scardinare l'impianto accusatorio. Il difensore sottolinea come il ruolo rivestito da Legg ieri di responsabile del procedimento sia consistito solo nel garantire che tutte le fasi del procedimento fossero realizzate, al fine di evitare l'inerzia della pubblica amministrazione. Con riferimento al canale oggetto della disamina tecnica, si evidenzia che non può essere considerato una pertinenza della strada perché, in ossequio all'art. 24 del codice della strada, le pertinenze per essere tali devono essere destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale della strada. Nel caso di specie, invece, il canale non serve una strada, ma la attraversa, in corrispondenza di un ponte realizzato ad hoc. Inoltre - asserisce il difensore - lo spazio percorso dall'automobile nel luogo del sinistro è di oltre 20 metri, come tale fuori dalla fascia di pertinenza massima di 6 metri. 4. Con memorie pervenute presso la cancelleria di questa Suprema Corte il 20 dicembre 2022 e il 12 gennaio 2023, i difensori degli imputati insistono per 4 l'accoglimento dei ricorsi e, in particolare, per l'annullamento o revoca delle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di LL è infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza - sostanzialmente riferito alla motivazione della sentenza impugnata circa le modalità di causazione del sinistro e l'obbligo di garanzia in capo all'imputato - è infondato. La motivazione della sentenza impugnata, in linea con i principi affermati dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, evidenzia come la segnaletica presente sul luogo fosse contraddittoria e che a tale contraddittorietà fosse ascrivibile l'incidente occorso, dovendosi ritenere recessivi ulteriori elementi - peraltro frutto di mere illazioni difensive - quale l'eventualità che il conducente avesse ingerito alcol o sostanze stupefacenti o quello relativo alla violazione di norme del codice della strada, di per sé insufficiente a giustificare il sinistro. Nella sentenza di primo grado, con la quale quella impugnata si salda sul piano argomentativo, si afferma, in particolare, che la segnaletica di cantiere con sfondo giallo (divieto di transito solo in caso di allagamento) avrebbe dovuto prevalere per l'utente della strada rispetto a quella ordinaria di divieto di transito ugualmente presente, con specifica violazione dell'art. 30 reg. esec. cod. str., che pone il divieto di apporre segnaletiche contraddittorie (pagg.
5-7 della sentenza di primo grado). Il Tribunale ha giuridicamente ricostruito la responsabilità di LL, evidenziando che lo stesso aveva personalmente disposto l'apposizione della nuova segnaletica di accesso alla strada in esecuzione delle determinazioni dirigenziali nn. 126 e 155 del 2005, a fronte di un'ordinanza del Presidente della Provincia che non era stata revocata e che prevedeva la chiusura al traffico della strada in questione;
chiusura che costituiva il solo rimedio idoneo a consentire che la strada restasse priva di barriere protettive nonostante la pericolosità della presenza del canale di bonifica. Tale ricostruzione, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di cassazione in sede di annullamento, è stata fatta propria dalla Corte d'appello, la quale ha valorizzato la permanenza dell'efficacia dell'ordinanza di chiusura della strada, con la quale le determinazioni dirigenziali a firma ER, eseguite dall'imputato, si ponevano in contraddizione. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano vizi della motivazione e di violazione delle disposizioni incriminatrici e dell'art. 3 del d.m, n. 223 del 1992 - è inammissibile, alla luce di quanto affermato da questa Corte nella sentenza di annullamento dalla quale è scaturito il giudizio di rinvio. Con tale pronuncia, infatti, 5 si è ricostruito il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda e si è evidenziato come l'obbligo di apposizione del guard . -ail derivi dall'art. 14 cod. str., a mente del quale «gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze» (sul rilievo dell'art. 14 quale fonte dell'obbligo manutentivo cfr. anche Sez. 4, n. 46831 del 27/10/2011, Rv. 252141;). Non è quindi applicabile, come invece sostenuto dalla difesa, l'art. 3 del d.m. n. 223 del 1992. La norma evocata, infatti, prevede quali contenuti debba avere la progettazione delle strade pubbliche, in modo che essa contempli i tipi di barriera di sicurezza da adottare e, invero, l'esistenza di una fonte di pericolo impone di per sé l'intervento volto a eliminarlo, oppure, ove non possibile una soluzione radicale, almeno a ridurlo, senza alcun rilievo del carattere occulto o palese di tale pericolo e ferma restando l'ipotizzabilità di un concorso dell'utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente. 1.3. Il terzo motivo di ricorso - riferito alla mancata revoca delle statuizioni civili - è infondato. Risulta infatti dall'ordinanza della Corte d'appello del 14 giugno 2016 che le parti civili sono state integralmente risarcite dalle assicurazioni, con conseguente sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali. Se tale sospensione dell'esecuzione impedisce, in concreto, alle parti civili di lucrare ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno, facendo venire meno la funzione anticipatoria della provvisionale, la statuizione civile di condanna contenuta nella sentenza di primo grado e confermata nella sentenza impugnata è limitata al generico accertamento della responsabilità civile, ampiamente suffragato dalle risultanze processuali. Trattasi, dunque, di questioni che potranno essere affrontate eventualmente nella sede civile, nella quale troveranno regolamentazione i rapporti fra danneggiati, danneggianti e assicurazioni. 1.4. La quarta doglianza - relativa al trattamento sanzionatorio - deve ritenersi assorbita in forza di quanto si dirà sub 3. 1.5. Quanto al quinto motivo di ricorso, deve rilevarsi come lo stesso sia in parte generico, perché riferito a non meglio precisati i vizi motivazionali della sentenza impugnata, e in parte comunque inammissibile, essendo riferito a all'obbligo di predisporre il guard rail e alla sua sussistenza in capo all'imputato, su cui è sufficiente qui richiamare quanto già evidenziato sub 1.2. 2. Il ricorso proposto da ER DA è infondato. Per quanto riguarda le censure relative alla provvisionale e all'omessa considerazione del disposto di cui all'art. 3 del d.m. n. 223 del 1992 valgono le considerazioni già svolte per il coimputato LL sub 1.2. e 1.3. Quanto invece 6 alla ricostruzione della posizione di garanzia gravante su ER, deve darsi atto di come il ricorso risulti formulato in maniera generica, non avendo contrastato in modo diretto la valenza logica dirimente dell'affermazione secondo cui l'imputato era il dirigente che aveva adottato le deliberazioni che avevano portato alla posizione della segnaletica contraddittoria, in espresso contrasto con l'ordinanza presidenziale che disponeva la chiusura della strada. 3. Ciò premesso, essendo i ricorsi infondati e non inammissibili, occorre rilevare come i reati ascritti agli imputati risultino essere già prescritti alla data odierna. Al termine prescrizionale ordinario secondo la legge vigente al momento del fatto (decorso il 26 dicembre 2020) devono essere infatti aggiunti 9 mesi e 24 giorni per sospensione del decorso della prescrizione (dal 19 marzo 2012 al 28 giugno 2012, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata da organismi di categoria;
dal 13 dicembre 2012 al 7 febbraio 2013, per impedimento del difensore;
dal 27 giugno 2013 al 18 luglio 2013, per impedimento del difensore;
dal 12 dicembre 2018 al 12 aprile 2019, per richiesta difensiva), giungendosi così alla data del 20 ottobre 2021. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dei ricorrenti, per essere il reato estinto per prescrizione. I ricorsi devono essere rigettati agli effetti civili, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, da liquidarsi in complessivi euro 4900,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4900,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 31/01/2023.