Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2025, proposto dalla signora FR UT, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. AGEA.AGA.2025.0030158 del 26.03.2025, avente ad oggetto "Regime delle quote latte - versamento del prelievo esigibile", con cui l'AGEA intimava all'Azienda Agricola BE UT ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 5, della legge n. 33/2009 il pagamento della somma di € 44.732,99 a titolo di prelievo supplementare e interessi non pagati per le annate lattiero casearie 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008;
di ogni altro atto connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AN OI e uditi per la ricorrente l’avv. Federica Domenicali in sostituzione dell’avv. Cesare Tapparo e per l’Agenzia intimata l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’8 maggio 2025 e depositato il 3 giugno 2025, la signora FR UT, erede del signor BE UT titolare dell’omonima Azienda agricola produttrice di latte fresco bovino assegnataria di quote latte , ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento dell’atto in epigrafe compiutamente indicato, con il quale l’AGEA ha comunicato al defunto titolare il debito relativo alle quote latte (prelievi supplementari) individuato come esigibile in relazione alle campagne lattiere dal 2004-2005 al 2007-2008 e ne ha intimato il pagamento, aggravato da interessi.
A sostegno della richiesta avanzata ha dedotto un unico motivo di diritto, rubricato “Violazione di legge: inesistenza giuridica della notifica del provvedimento per essere stata effettuata a persona deceduta”, dimettendo a supporto documentazione che comprova l’avvenuto invio in data 15 maggio 2023 della dichiarazione di successione e della domanda di volture catastali all’Agenzia delle Entrate.
L’Agea si è costituita in giudizio con il patrocinio della difesa erariale, la quale, dopo avere osservato che la fattispecie che qui viene in rilievo (ovvero obbligazione tributaria il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, avvenuta il 6 ottobre 2022) è disciplinata dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ha riconosciuto che la notifica del provvedimento gravato è stata fatta in persona del debitore deceduto nell’ultimo suo domicilio fiscale con conseguente inesistenza della notifica stessa, comunque, non valida nei confronti dell’erede. Ha, quindi, comunicato che l’Agea sta provvedendo all’annullamento in autotutela del provvedimento che qui occupa, riservandosi di trasmetterlo.
Parte ricorrente, con breve atto dimesso in prossimità dell’udienza pubblica del 10 marzo 2026, ha ribadito le conclusioni già rassegnate e, in subordine, chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, laddove dovesse intervenire l’annullamento in autotutela preannunciato dall’Agenzia intimata. Ha, inoltre, insistito per il beneficio delle spese di lite.
Celebrata l’udienza - nel corso della quale parte ricorrente ha ulteriormente ribadito le conclusioni rassegnate e l’Agea rappresentato che sta provvedendo nei sensi già evidenziati - l’affare è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è fondato.
La circostanza che l’Agea non abbia, ad oggi, ancora provveduto al formale annullamento dell’atto gravato, di cui ha pacificamente riconosciuto l’illegittimità, non consente, infatti, di dichiarare cessata la materia del contendere, ma impone, necessariamente, di provvedere in maniera satisfattiva per le ragioni di parte ricorrente.
Giova, infatti, osservare che l’atto in questione, riguardante obbligazione il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del signor BE UT, avvenuta il 6 ottobre 2022, è stato emesso nei suoi confronti e parimenti allo stesso notificato da Agea in data 23 aprile 2025 presso l’indirizzo di via Roma n. 40 in Flaibano (UD), sebbene l’erede, odierna ricorrente, avesse ritualmente presentato all’Agenzia delle Entrate in data 10 maggio 2023 la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (all. 3 - fascicolo doc. ricorrente), circostanza di per sé preclusiva all’esercizio della facoltà, assentita dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di effettuare con piena efficacia la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del dante causa degli atti allo stesso intestati.
Nel caso di specie, l’Agea – come già dianzi evidenziato – ha, peraltro, confessoriamente riconosciuto che “la notifica è stata fatta in persona del debitore deceduto (circa tre anni prima) nell’ultimo suo domicilio fiscale con conseguente inesistenza della notifica, comunque, non valida nei confronti dell’erede”.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento prot. n. AGEA.AGA.2025.0030158 del 26.03.2025, avente ad oggetto "Regime delle quote latte - versamento del prelievo esigibile", con cui l'AGEA ha intimato ai sensi dell’art. 8- quinquies, comma 5, della legge n. 33/2009 al defunto signor BE UT il pagamento della somma di € 44.732,99 a titolo di prelievo supplementare e interessi non pagati per le annate lattiero casearie 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico dell’AGEA, vengono liquidate alla ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
L’Agenzia intimata sarà, inoltre, tenuta a rimborsare alla medesima (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna l’AGEA al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Dà atto che l’Agenzia sarà, inoltre, tenuta a rimborsare alla medesima il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
AN OI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO