Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/10/1996, n. 19
CASS
Sentenza 9 ottobre 1996

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Il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclude - salvo i rimedi straordinari - l'ulteriore riesame di ogni questione di merito e di rito. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale con la quale, rappresentando come motivo di correzione la pretesa contradditorietà logica e giuridica di una sentenza di legittimità, se ne intendeva provocare la modificazione sostanziale) (V. Corte cost. 26 giugno 1996 n. 224).

Non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di emendare gli errori di fatto in cui sia incorso il giudice: in tal modo, infatti, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad un'emenda del testo della sentenza, ma ad una inammissibile modifica della decisione, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione nonché dei canoni imposti dall'art. 130 cod. proc. pen. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che deve escludersi l'ammissibilità della correzione dell'errore di fatto basata su una sorta di equiparazione - mutuata dal codice di rito civile - tra la disciplina della correzione degli errori materiali e quella della revocazione, trattandosi di due istituti non ragionevolmente accomunabili, come già ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 119 del 18 aprile 1996, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 391 bis cod. proc. civ., che tale equiparazione effettuava prevedendo un identico termine per la presentazione delle istanze di correzione degli errori materiali e di revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di cassazione)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/10/1996, n. 19
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19
    Data del deposito : 9 ottobre 1996

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