Sentenza 9 ottobre 1996
Massime • 2
Il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclude - salvo i rimedi straordinari - l'ulteriore riesame di ogni questione di merito e di rito. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale con la quale, rappresentando come motivo di correzione la pretesa contradditorietà logica e giuridica di una sentenza di legittimità, se ne intendeva provocare la modificazione sostanziale) (V. Corte cost. 26 giugno 1996 n. 224).
Non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di emendare gli errori di fatto in cui sia incorso il giudice: in tal modo, infatti, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad un'emenda del testo della sentenza, ma ad una inammissibile modifica della decisione, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione nonché dei canoni imposti dall'art. 130 cod. proc. pen. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che deve escludersi l'ammissibilità della correzione dell'errore di fatto basata su una sorta di equiparazione - mutuata dal codice di rito civile - tra la disciplina della correzione degli errori materiali e quella della revocazione, trattandosi di due istituti non ragionevolmente accomunabili, come già ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 119 del 18 aprile 1996, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 391 bis cod. proc. civ., che tale equiparazione effettuava prevedendo un identico termine per la presentazione delle istanze di correzione degli errori materiali e di revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di cassazione)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/10/1996, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Prof. Antonio La Torre Presidente R.G.N.
Dott. Giuseppe Viola Componente 16051/96
Dott. Giovanni Tranfo "
Dott. Renato Teresi "
Dott. Francesco Morelli "
Dott. Mariano Battisti "
Dott. Giuseppe Cosentino "
Dott. Giovanni Silvestri "
Dott. Adalberto Albamonte (Rel.) "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sull'istanza di correzione di errore materiale presentata da TI EN;
in ordine alla sentenza n. 8 del 18 maggio 1994 pronunciata dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione;
Visti gli atti, la sentenza su citata e l'istanza;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani che ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza;
Udito il difensore avv. S. Lazzarini;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto del 17 aprile 1992, il Procuratore della Repubblica di Milano disponeva il sequestro probatorio delle videocassette del film "Bambi", prodotto dalla società IS 4, ravvisando il reato di cui all'art.2 l. 27 marzo 1987 n. 121. La società predetta, in persona dell'amministratore TI EN, proponeva richiesta di riesame avverso il provvedimento impositivo del vincolo reale. Il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riesame, confermava il decreto di sequestro.
La società, come sopra rappresentata, proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del Tribunale. La terza sezione penale, ritenendo erroneamente che il Tribunale si fosse pronunciato sull'opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate, in luogo del giudice per le indagini preliminari competente ai sensi dell'art.263 comma 5 c.p.p., annullava l'ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti al predetto giudice per l'ulteriore corso.
L'TI presentava istanza ai sensi dell'art.130 c.p.p., rilevando l'errore in cui era incorsa la Corte, ed adducendo che il preteso procedimento di opposizione al diniego di restituzione, instaurato in epoca coeva alla presentazione della richiesta di riesame, era stato peraltro definito in termini a lei sfavorevoli. Questa Corte, terza sezione penale, in applicazione del citato art. 130, disponeva la revoca della propria ordinanza, e pronunciando sul ricorso, emetteva sentenza di rigetto.
Con nuova istanza di correzione, l'TI rappresentava che la Corte, con la predetta sentenza, non si era pronunciata su due dei quattro motivi enunciati nel ricorso, ed in particolare su quelli attinenti alla regolarità delle videocassette poste in commercio ed alla insussistenza delle esigenze probatorie.
La terza sezione penale di questa Corte, qualificata l'istanza presentata come ricorso, ne dichiarava l'inammissibilità. In data 29 luglio 1993, l'TI presentava un'ulteriore istanza di correzione, fondata sugli stessi motivi. Tale istanza veniva dichiarata inammissibile dalla terza sezione penale. Alla suddetta ordinanza faceva seguito una nuova istanza di correzione, che la terza sezione penale rimetteva alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art.618 c.p.p., rilevando che la questione di diritto, alla quale dava adito l'istanza presentata, concernente l'ambito di applicabilità del procedimento di correzione di errori materiali, aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale. 2 . Le Sezioni Unite, con sentenza del 1 8 maggio 1994 n. 8, dichiaravano inammissibile la proposta istanza di correzione, affermando che non era consentita la correzione comportante modifica essenziale del provvedimento ovvero la sostituzione della decisione già assunta dal giudice.
La società IS 4, in persona dell'amministratore TI EN, ha presentato, in data 26 aprile 1996, istanza di correzione della suddetta sentenza, sostenendo che le Sezioni Unite avevano reso una pronuncia che contraddiceva il principio di diritto enunciato nella motivazione, così riassunto dall'istante stessa: "con riguardo ai vizi radicali comportanti nullità dell'atto non vi sono limiti all'applicabilità dell'art.130 c.p.p. ...". E, nella specie, - a suo parere - mancava proprio una decisione su due dei motivi enunciati nel ricorso originario.
A sostegno argomentativo dell'istanza venivano, in prosieguo, presentate due memorie.
Il Primo Presidente Aggiunto assegnava l'istanza di correzione alle Sezioni Unite, e fissava l'odierna udienza per la decisione.
3. Osserva questo Collegio che nell'istanza viene rappresentato come motivo di correzione la pretesa contraddittorietà logica e giuridica della declaratoria di inammissibilità rispetto al principio enunciato nella sentenza, in virtù del quale l'applicabilità della procedura di cui all'art.130 non può essere esclusa "in presenza di vizi del provvedimento così radicali da renderlo inesistente". Dalla suddetta prospettazione delle ragioni della richiesta correzione appare di tutta evidenza come mediante l'istanza si intenda surrettiziamente provocare la modificazione sostanziale della precedente decisione.
Orbene, come affermato nel citato precedente di queste Sezioni Unite e dalla stessa Corte Costituzionale (in ultimo: sent.26 giugno 1996 n. 224), il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclude - salvo i rimedi straordinari - l'ulteriore riesame di ogni questione di merito e di rito.
Difatti, secondo la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, è connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della Corte di cassazione per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111, secondo comma)- che definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta e deducibile al fine di dare certezza ai rapporti giuridici controversi e che quindi non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso. Tale certezza - ad avviso della Corte (sent. n. 224 del 1996) - costituisce un valore costituzionalmente protetto "in quanto direttamente ricollegabile al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre (ed indefinitivamente) possibile controvertere della legittimità delle pronunce della cassazione". In conclusione, esigenze di certezza delle situazioni giuridiche richiedono che ad un certo momento il processo si concluda irretrattabilmente (Corte Cost. n. 224 del 1996).
4. Quanto al tentativo di ampliare l'ambito di applicabilità della correzione di errori materiali - a tutela del diritto di difesa - comprendendovi i c.d. errori di fatto, sulla base di una sorta di equiparazione mutuata dal codice di rito civile (art. 391 bis c.p.c. ) tra tale procedura e la revocazione, secondo quanto assunto in alcune sentenze (per tutte : sez. 6, 2 giugno 1995, Russo), tale tesi non può più ritenersi praticabile a seguito della sentenza n. 119 del 18 aprile 1996 dalla Corte Costituzionale. Nella suddetta pronuncia, esaminando la questione relativa all'art. 391 bis c.p.c. (introdotto dall'art.67 della legge 26 novembre 1990 n. 453), laddove detta norma accomunava quanto alla disciplina l'istituto della correzione a quello della revocazione (dalla quale era stato desunto quel principio di sostanziale equiparazione estensibile al processo penale), è stata affermata la intrinseca eterogeneità dei due istituti. Difatti, la correzione "consiste in un'emenda che non incide sulla volontà del giudice, mentre (la revocazione) può condurre a modificare la decisione". Pertanto, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 391 bis sul punto, la Corte ha sostenuto che non risponde ad un canone di ragionevolezza accomunare i due istituti in questione, dovendosi considerare che l'errore materiale emerge dal testo della sentenza, mentre l'errore di fatto (revocatorio) risulta solo dagli atti e documenti di causa.
5. E, la sentenza delle Sezioni Unite n. 8 del 1994 ha correttamente affermato che gli interventi correttivi sono esperibili solo per la necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione al suo reale contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta.
Diversamente opinando, a parere di queste Sezioni Unite, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad un'emenda del testo della sentenza, ma ad una non consentita modificazione della decisione, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione nonché dei canoni imposti dall'art.130 c.p.p.. L'istanza va, pertanto, dichiarata inammissibile. Dal che consegue la condanna della parte istante al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, la cui misura va determinata in termini equivalenti ai motivi stessi della declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali nonché a versare lire 2.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Camera di consiglio il 9 ottobre 1996.