Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
Il divieto di concessione della riabilitazione al condannato che non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato non viene meno nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione delle stesse obbligazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2008, n. 45765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45765 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3243
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 007702/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG TR AO, N. IL 29/06/1939;
avverso ORDINANZA del 15/01/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. FRATICELLI Mario, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 15 gennaio 2008 e depositata il 18 gennaio 2008, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha respinto la richiesta di riabilitazione presentata da ED ET AO Aurelio, motivando: il condannato non ha risarcito il danno;
non ha dimostrato di versare nella impossibilità di adempiere le obbligazioni nascenti dal reato;
a tal fine non è sufficiente la dimostrazione della percezione della pensione dell'I.N.P.S., tanto non escludendo la titolarità di "altri beni, mobili o immobili". 2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Coran, mediante atto, recante la data del 6 febbraio 2008, depositato il 7 febbraio 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 179 c.p., nonché mancanza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore oppone: le obbligazioni derivanti dal reato sono estinte per prescrizione;
il Tribunale di sorveglianza ha addossato al condannato la prova diabolica, impossibile da offrire, di non possedere beni, immobili o mobili di valore, e di non percepire altri redditi;
il danno da risarcire ammonta, con gli interessi, a L. un miliardo;
laddove il condannato è titolare della sola pensione della previdenza sociale, pari a Euro 420,00 al mese.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 19 luglio 2008, obietta: l'assoluta inerzia del condannato è incompatibile con l'attivazione "del reo, in qualche modo utile, all'adempimento delle obbligazioni civili". 4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - Innanzi tutto affatto irrilevante è la prospettazione della estinzione delle obbligazioni risarcitorie per maturata prescrizione. La prescrizione della obbligazione, la quale presuppone la condotta inadempiente, protratta nel tempo del condannato, consegue esclusivamente alla eccezione in senso stretto del debitore (art.2938 c.c.); sicché non rimuove il divieto normativo dell'art. 179 c.p.p., comma 6, costituito dal mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Infatti, pur se è maturato il termine prescrizionale, il condannato ha sempre la possibilità di adempiere la obbligazione (naturale) del debito risarcitorio prescritto, con l'effetto giuridico della soluti retentio, à sensi degli artt. 2034 e 2940 cod. civ.. E la conclusione riceve conforto alla luce della considerazione della ratio che informa l'istituto della riabilitazione, assumendo rilievo l'adempimento delle obbligazioni civili ex delicto "in funzione del suo valore dimostrativo della emenda voluta dalla legge - in relazione alla - condotta successiva alla condanna che sia stata tenuta dal condannato" (Cass., Sez. 1, 7 ottobre 1970, n. 1661, Mazzucato, massima n. 116083).
4.2 - Non ricorre, peraltro, il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di sorveglianza esattamente interpretato l'art. 179 c.p., alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
4.3 - Neppure è apprezzabile vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto sufficientemente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione adeguata, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Laddove è fuori discussione la circostanza, che neppure in minima parte il condannato si sia adoperato, o abbia incominciato ad adoperarsi, neppure per l'adempimento delle mere obbligazioni di restituzione di quanto sottratto colle rapine consumate, rende prive di pregio le deduzioni difensive in ordine al reddito attuale di Pedinaci e in ordine all'onere della dimostrazione della capacità patrimoniale del riabilitando.
4.4 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2008