Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
In tema di garanzie di libertà del difensore, mentre per le perquisizioni e le ispezioni la garanzia di cui all'art. 103, comma primo, cod. proc. pen. è collegata all'esecuzione delle stesse presso gli uffici dei difensori, per i sequestri il divieto di acquisire documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, è collegato direttamente alle persone dei difensori, ai sensi del secondo comma del citato art. 103, in linea con quanto previsto anche dall'art. 4 della direttiva 2013/48/UE; ne deriva che il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dagli uffici dei difensori.
Commentari • 2
- 1. Art. 103 - Garanzie di libertà del difensorehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 22560 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22560 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FASANO Anna Maria – Presidente – Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. D'ORIANO Milena – Consigliere – Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA nel procedimento n. 22657/2017 ha pronunciato la seguente: C.P. nato il (OMISSIS) a Ferrara elettivamente domiciliato in Roma viale Bruno Buozzi 99 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Criscuolo che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Vittorio Dalloca. – ricorrente – contro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2017, n. 19255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19255 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
19255 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Presidente N. - 981 Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 37331/2016 Dott. IGNAZIO PARDO Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LO N. IL 30/01/1937 avverso la sentenza n. 3773/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Po ssuille che ha concluso per λ new wh البلد now Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di truffa. proponeva ricorso per cassazione il difensore 2. Avverso tale sentenza dell'imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione: non sarebbe stata analizzata la autenticità della lettera di contenuto confessorio proveniente dall'imputato, né la credibilità dei suoi contenuti;
tale missiva essendo diretta al difensore sarebbe comunque inutilizzabile ai sensi dell'art 103 comma 6 cod. proc. pen.; 2.2. il reato sarebbe prescritto tenuto conto del fatto che le dazioni che integravano l'ingiusto profitto sarebbero avvenute tra il 14 giugno 2006 ed il 12 agosto 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. In materia di utilizzabilità della corrispondenza tra l'imputato ed il difensore, il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui «mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la "garanzia" prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali ("presso i difensori"), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio. Dunque, essendosi in presenza di documentazione afferente ad assistenza legale, il sequestro è illegittimo » (Cass. sez. 4 n. 23002 del 3\04\2014, rv 262235). Se è dunque la "persona" cui il documento è diretto, ovvero il difensore, che circoscrive l'area di efficacia delle guarentigie previste dall'art. 103 cod. proc. pen., deve ritenersi che la corrispondenza dell'imputato inviata al difensore soggiace al divieto di utilizzabilità previsto dal comma 6 dello stesso articolo. Si tratta di una interpretazione coerente con le indicazioni della normativa sovranazionale e, segnatamente, con quanto prevede l'art. della Direttiva 2013\48\UE sul diritto di avvalersi di un difensore, che non è stato oggetto di specifica trasposizione (ritenendosi evidentemente sufficiente la tutela prevista dall'art. 103 cod. proc. pen.), che indirizza chiaramente verso la massima tutela della riservatezza della comunicazioni tra accusato e difensore stabilendo che gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o 2 imputati e il loro difensore nell'esercizio del loro diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tale comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale». Il divieto di acquisizione e di utilizzo colpisce pertanto ogni documento rilevante ai fini della difesa, che sia indirizzato dall'imputato al difensore o viceversa, indipendentemente dal luogo ove lo stesso sia rinvenuto. Tale interpretazione delle garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. che si intendono estese ad ogni documento relativo alla gestione dell'attività difensiva indirizzato al "difensore" (che non sia corpo del reato) indipendentemente dal "luogo" ove tale documento sia rinvenuto impone di correggere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen l'affermazione della Corte territoriale che qualifica come "documento" acquisibile al processo la lettera inviata al difensore e da questa consegnata alla moglie dell'imputato (che a sua volta la consegnava alla parte lesa: pag. 4 della sentenza impugnata). Tale lettera è infatti inutilizzabile. Tuttavia l'affermazione di responsabilità, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, prescinde dal contenuto della prova inutilizzabile discendendo essenzialmente dalle dichiarazioni della parte offesa, puntualmente confermate dai documenti allegati alla querela (pag. 4 della sentenza impugnata) 1.2. Anche il motivo di ricorso che deduce il decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte territoriale, infatti, il termine in questione non risultava decorso tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 175 comma 8 cod. proc. pen. tra la data di notifica della sentenza contumaciale e quella dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione del termine per impugnare. Peraltro il difensore insta in Cassazione per la rivalutazione del tempus commissi delicti, proponendo una indagine di merito inammissibile in sede di legittimità. Si ribadisce, al riguardo, che il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata fl all'individuazione di un dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (Cass. sez. 4 n. 27019 del 16\06\2015, rv 263869; cass. sez. 2 n. 34891 del 16\05\2013 Rv 256096) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 3 processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 30 marzo 2017 Il Presidente L'estensore Piercamillo Davigo Sandra Recchione ཐཅུ སྒྱུ ཨ ུལ ང པར་ཚེ་.e DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 21 APR. 2017 Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Planelli E N O ++