Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11416 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
RE UBILICA ITA1 14 16/02 IN NOME EL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 5130/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron.29024 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. Ud. 19/04/02Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LB IO, ON MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 4 FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUERRERI, difesi dall'avvocato LIBERO COSLOVICH, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
UFFICIO TURISTICO DELL'ADRIATICO SPA UTAT, in persona del legale rappresentante OR VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINICIO CORTESE 176, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FONNESU, 2002 che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato BRUNO 955 BELLELI, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
pace di avversO la sentenza n. 117/99 del Giudice di TRIESTE, emessa il 03/02/99 e depositata il 10/03/99 (R.G. 1241/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il giudice di pace di Triste, con sentenza del 10 marzo 1999, ha rigettato la domanda, proposta da LV DE EL e NA IO contro la spa Uffi- cio Turistico per l'Adriatico (U.T.A.T.) per conseguire la restituzione della somma di lire un milione che cia- scuno degli attori aveva versato alla convenuta a tito- lo di compenso per l'organizzazione di un viaggio.
2. Il giudice di pace è giunto alla conclusione in- dicata sulla base della documentazione prodotta e delle prove testimoniali raccolte.
3. LV DE EL e NA IO hanno propo- sto ricorso con il quale hanno chiesto che la sentenza sia cassata, indicando i seguenti motivi: a) nullità 2 della procura al difensore della convenuta, perché ri- lasciata da soggetto non identificato;
b) violazione delle norme sostanziali concernenti i viaggi "tutto compreso" (art. 11 del d. leg.vo 17 marzo 1995, 11, n. di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE) e di quel- le sulla tutela del consumatore e sull'onere della pro- va (artt. 1469bis e 2697 c.c.). L'U.T.A.T. ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato anche memoria.
4. Il giudice di pace ha escluso la denunziata nul- lità della procura, con la motivazione che 'essa non può essere fatta valere dopo la prima difesa". La soluzione è sostanzialmente corretta, sia pure per ragioni diverse da quella che la nullità non è sta- ta denunciata tempestivamente ai sensi del secondo com- ma dell'art. 157 cod. proc. civ.
4.1. Dalla lettura degli atti, consentita in ragio- ne della denunciata violazione di norme processuali, si ricava che la comparsa di risposta del 4 dicembre 1998 della U.T.A.T. è stata presentata dalla stessa Società e la procura è stata conferita con firma leggibile di OR VI, che è lo stesso legale rappresentante della Società ed ha proposto anche il ricorso per cas- sazione conferendo la procura speciale per detto giudi- zio.
4.2. Ne deriva che il vizio denunciato non sussi- ste.
5. Nel merito, la decisione del giudice di pace si fonda sulla regola equitativa che gli interessati ave- vano rinunciato tardivamente ad effettuare il viaggio prenotato. Tale regola non è sindacabile in questa sede.
5.1. Il giudice di pace, infatti, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non deve procedere all'individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fat- tispecie, ma è tenuto soltanto all'osservanza delle di quelle comunitarie (ove dinorme costituzionali e rango superiore a quelle ordinarie), giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata ap- plicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitu- tiva (e non della cosiddetta equità correttiva o inte- grativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore inferiore a lire due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equi- tà, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) il ricorso per cassa- 4 zione, quindi, non può essere proposto per violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art.360 cod. proc. civ., la quale ricorre soltanto in caso di inos- servanza o falsa applicazione della Costituzione e del- le norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie: Cass. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 2001, n. 3290. 5.2. I principi indicati trovano applicazione nella controversia oggetto di questo giudizio. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico dei ricorrenti in solido, in base alla regola della soccombenza.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in € 486.00 con onorari liquidati in € 400,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- il la terza sezione civile della Corte di cassazione, 19 aprile 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. My fr Il Presidente CANCELLERIA N. DIRETTORE Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 01 AGO. 2002 E SUPRE T oggi, R O IL DIRETTORE DY CANCELLERIA C Umberto Cicero 5