Sentenza 20 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assume interposto, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal soggetto presunto interponente che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario, e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta unicamente a quest'ultimo, unico soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2012, n. 15474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15474 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 20/01/2012
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 152
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 39939/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 96/2011 emessa in data 18 maggio 2011 dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. SGAMBATO CLAUDIO, difensore di fiducia del ricorrente, anche in sostituzione del l'avv. Giuseppe Stellato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 maggio 2011, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere rigettava l'appello proposto da AN IO avverso l'ordinanza in data 4 marzo 2011 del medesimo Tribunale con cui era stata rigettata la richiesta di restituzione dei beni (fra cui un immobile, un'autovettura e circa trentamila Euro in contanti) sottoposti a sequestro preventivo dal g.i.p. con provvedimento del 27 dicembre 2007, in relazione al delitto di usura.
Contro tale statuizione il IO propone ricorso per l'annullamento, sostenendo che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto questi beni fiduciariamente intestati alla moglie IE RI TT e che vi è piena compatibilità fra il loro possesso e le capacità reddituali dell'intero nucleo familiare. In particolare, il tribunale avrebbe svilito la ricostruzione del patrimonio familiare offerta dalla difesa, limitandosi a bollare, con motivazione apparente, il reddito accumulato come esiguo;
inoltre, il tribunale avrebbe motivato rinviando per relationem all'ordinanza di primo grado, nonostante questa fosse stata fatta oggetto di puntuali censure, così disattendendo integralmente un motivo di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto da soggetto carente di interesse e deve essere dichiarato inammissibile.
In materia di misure cautelari reali, soggetti legittimati alla impugnazione sono il proprietario della cosa, i titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione qualificati (ad esempio, il conduttore di bene immobile;
Sez. 3, 22/04/2010 n. 26196 Rv. 247693). L'impugnazione, infatti, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene.
Nella specie il provvedimento di sequestro preventivo è stato adottato nei confronti di RI TT IE, moglie del IO, ipotizzandosi che costei non sia effettiva proprietaria, ma mera intestataria fiduciaria dei beni. Il IO, invece, ricorre per sostenere che la moglie non sarebbe una semplice prestanome, bensì la vera titolare.
La prospettazione del ricorrente pone dunque davanti alla seguente alternativa: o la titolarità dei bene appartiene a tutti gli effetti alla IE, ed allora il IO (che non sarebbe ne' proprietario, ne' titolare di diritti reali, ne' possessore qualificato) sarebbe privo di legittimazione ad agire;
oppure i beni dovrebbero essere riconducibili al IO e, in tal caso, il suo ricorso sarebbe manifestamente infondato. Infatti, l'impugnativa dell'interponente, che contesti la ritenuta divaricazione tra l'apparenza e l'effettiva realtà giuridica, implica il riconoscimento dell'effettiva disponibilità da parte sua e dunque la fondatezza del presupposto legittimante l'ablazione del cespite, non avendo altrimenti egli alcun altro interesse a dedurre l'inesistenza di una situazione di mera apparenza.
Poiché la legittimazione ad impugnare la misura cautelare reale deve farsi avendo riguardo alla situazione di fatto e di diritto prospettata dal ricorrente, il IO - che assume di essere estraneo alla titolarità dei beni - deve essere dichiarato carente di interesse anche in relazione agli altri motivi dedotti in ricorso. È quindi possibile formulare il seguente principio di diritto: in tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto interposto (terzo), è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal presunto interponente che assume l'inesistenza del rapporto fiduciario e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta solamente a quest'ultimo, quale unico soggetto avente diritto alla restituzione del bene (v. pure Sez. 5, ord. 21/10/2010 n. 6208/2011 Rv. 249499, in tema di misure di prevenzione patrimoniali).
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2012