Sentenza 10 gennaio 2014
Massime • 1
Nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito; ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. (Nella fattispecie, relativa al decesso per annegamento di un minore nel corso di una lezione di nuoto, la Corte ha precisato in motivazione che il gestore delle attività sportive, ove non sia in condizioni di adempiere all'obbligo di sicurezza di cui è titolare, è tenuto ad astenersi dall'attività medesima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2014, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 10/01/2014
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 41
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 40896/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA AN, N. IL 4.3.1972;
avverso la sentenza n. 648/2013 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino il 18/6/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Ferraris Marco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato quella del Tribunale di LE Monferrato che aveva giudicato IA AN colpevole del reato di omicidio colposo in danno di AN MA e l'aveva condannata alla pena ritenuta equa. Secondo l'accertamento operato nei gradi di merito, nella fase ludica della lezione di nuoto svolta, con altri trentacinque bambini, suddivisi in cinque gruppi, nel centro natatorio polivalente "Alcarotti Monferrato", la piccola AN MA veniva a trovarsi in una zona della vasca con acqua alta cm. 116 ed annegava. Tra i diversi soggetti tratti a giudizio per rispondere del tragico evento - tra essi VE ER, istruttrice alla quale era stata affidata la piccola MA, definiva la propria posizione con applicazione di pena concordata - alla IA, nella qualità di Presidente della società cooperativa "IC OD", gerente le attività sportive svolte nel predetto centro, veniva ascritto di aver omesso le misure di sicurezza necessarie in relazione alla prevista fase di gioco e alle caratteristiche strutturali della vasca, ed in particolare l'interdizione del transito dei bambini alla parte più profonda della piscina mediante opportuni ostacoli materiali e la programmazione dei compiti di sorveglianza tra gli istruttori, in modo da assicurare il costante controllo di tutti gli allievi sino al rientro negli spogliatoi.
2. Con l'appello la IA aveva lamentato il fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto sussistente una responsabilità per assunzione di posizione di garanzia, assistenza e custodia nei confronti della IN, confinando nell'irrilevanza le omissioni sopra descritte. Con l'effetto di una mancata corrispondenza tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza.
La Corte di Appello ha ritenuto l'assunto infondato ribadendo che la IA era stata ritenuta responsabile proprio per le menzionate omissioni.
Respingeva altresì la Corte distrettuale la tesi di una caduta accidentale della IN al termine della lezione, essendo questa non confortata dalle evidenze processuali ed in particolare non riscontrata dalle dichiarazioni del consulente del PM NI, che la difesa aveva malamente interpretato. Per la Corte distrettuale, durante la fase in cui i bambini erano intenti a giocare usando uno scivolo posto non distante dal punto in cui la profondità della vasca subiva un aumento, passando dai 61 cm. ai 116 cm., la IN aveva oltrepassato il varco esistente tra le due zone della piscina con diversa altezza dell'acqua ed era scivolata verso l'area di maggiore profondità a causa del piano del pavimento, in quel varco, inclinato.
Quanto alla titolarità degli obblighi la cui violazione era stata attribuita alla IA, la Corte di Appello affermava che - anche ad ammettere, pur nella mancanza di prova al riguardo, che ella non potesse apportare modifiche agli impianti e alle strutture per le condizioni del contratto stipulato con la concessionaria LE Sport & Service srl - ella avrebbe dovuto rifiutarsi di firmare il contratto;
aggiungeva che la posizione di garanzia dell'imputata non abbisognava di espressa delega, essendo inscindibilmente connessa alla gestione e all'organizzazione dei corsi di nuoto.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, avv. Marco Ferraris.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 40 c.p., comma 2 e vizio motivazionale, per aver omesso la Corte di Appello di pronunciarsi in ordine al motivo di appello concernente la carenza di titolarità del debito di sicurezza da parte della IA ed inoltre contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione di prova decisiva in relazione al contratto tra il Comune di LE Monferrato e la LE Sport & Service srl, a quello intercorso tra tal ultima società e la IC OD, alla testimonianza Gallea, alla deliberazione della Giunta comunale di LE Monferrato del 27.7.2006.
Secondo l'esponente, dai mezzi di prova testè citati emerge che l'organizzazione e la gestione dei corsi di nuoto incombeva alla LE Sport & Service srl, con assunzione della relativa posizione di garanzia. La Corte di Appello non ha tenuto conto di tali prove e non ha reso alcuna motivazione per spiegare perché abbia ritenuto insussistente un divieto della IC CA di apportare modifiche ad impianti e strutture.
Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge, vizio motivazionale e travisamento della prova avendo la Corte di Appello ritenuto di confermare la ricostruzione del sinistro che attribuisce l'annegamento della IN al raggiungimento di una zona con acqua alta per scivolamento piuttosto che alla caduta della medesima nella vasca al termine della lezione. La Corte di Appello sarebbe pervenuta a ciò travisando le dichiarazioni dei testi AR, ZU, NI, RT, CE e della coimputata VE, rendendo altresì una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale per aver la Corte di Appello di omesso di considerare le testimonianze MO, EL, OL, ZU e IC, dalle quali emerge che il tragico evento si era verificato non perché non fossero state date adeguate direttive ai vari istruttori ma perché la VE, alla quale era affidata la piccola MA, aveva omesso di compiere quanto doveva per il controllo della IN. Si lamenta anche che tale condotta non sia stata ritenuta unica causa dell'evento luttuoso.
Con un quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale per aver la Corte di Appello di omesso di considerare le testimonianze EN e IC, dalle quali emerge che la IA aveva adempiuto agli obblighi di informazione degli istruttori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Appello non ha omesso di replicare al motivo di impugnazione che investiva l'attribuzione alla IA di una posizione di garanzia nei confronti della piccola AN MA, così come nei confronti degli altri bambini affidati alle cure degli istruttori facenti capo alla cooperativa IC OD.
Occorre tener presente che la condanna pronunciata in primo grado fa esplicito riferimento al fatto che la IA ammise di aver dato disposizioni in ordine all'organizzazione dei corsi proprio in rapporto alle necessità di vigilanza sui bambini (ella intervenne, tra l'altro, per assicurare un numero di istruttori adeguato al numero degli allievi: cfr. pg. 5).
La sentenza della Corte di Appello ribadisce quelle affermazioni laddove puntualizza che la posizione di garanzia dell'imputata era "inscindibilmente connessa con la gestione e l'organizzazione dei corsi di nuoto che aveva effettuato".
In effetti, il concreto esercizio di poteri direttivi in relazione allo svolgimento di un'attività pericolosa importa di per sè l'assunzione di una posizione di garanzia nei confronti di coloro che al pericolo risultano esposti ("in tema di colpa omissiva, l'obbligo giuridico di attivarsi gravante sull'agente può originare anche dall'esercizio di attività pericolose, dovendosi intendere per tali non solo quelle così identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno": Sez. 4, n. 26239 del 19/03/2013 - dep. 14/06/2013, Gharby e altri, Rv. 255697).
4.2. Siffatto principio nel caso di specie svela l'irrilevanza del tenore dei rapporti contrattuali instauratisi tra la LE Sport & Service srl e la IC OD;
in ordine ai quali la Corte di Appello non ha omesso la valutazione. Si legge, infatti, nella impugnata sentenza, che ancorché non risulti dalla documentazione versata in atti che la concessionaria avesse imposto alla cooperativa il divieto di apportare modifiche agli impianti e alle strutture, il dato assunto dalla difesa potrebbe essere ammesso come vero senza che tanto influenzi la posizione della IA, perché in tal caso - ha puntualizzato il Collegio torinese - ella avrebbe dovuto rifiutarsi di firmare il contratto non essendo in grado di assolvere i propri doveri per la sicurezza degli allievi.
Si tratta di affermazione del tutto coerente con i principi fissati da questa Corte in tema di responsabilità per colpa: nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento (Sez. 4, n. 7026 del 15/10/2002 - dep. 13/02/2003, Loi e altri, Rv. 223748). Allorquando il titolare dell'obbligo di sicurezza non sia in condizioni di adempiere al medesimo in alcun modo e non si tratti di attività pericolosa di estrema rilevanza sociale (si pensi alle attività di sperimentazione nelle quali non sono note regole cautelari), può giungersi all'astensione dall'attività medesima. Va anche aggiunto che dai rapporti contrattuali in argomento al più potrebbe scaturire la costituzione di ulteriori posizioni di garanzia, ma non l'elisione del comportamento concretamente serbato dalla IA ed il conseguente ruolo di garante. La fondatezza di quanto appena affermato si appalesa con la massima evidenza se si considera che l'articolata contestazione mossa alla IA (e convalidata dalle pronunce) fa riferimento sia alla mancata predisposizione di "misure di sicurezza necessarie in relazione alla prevista fase di gioco e alle caratteristiche strutturali della vasca, ed in particolare l'interdizione del transito dei bambini alla parte più profonda della piscina mediante opportuni ostacoli materiali", che alla "programmazione dei compiti di sorveglianza tra gli istruttori, in modo da assicurare il costante controllo di tutti gli allievi sino al rientro negli spogliatoi". Quest'ultima modalità di adempimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia non richiedeva alcun potere di intervento materiale sulla struttura utilizzata per il corso di nuoto;
non può sfuggire che l'interdizione del passaggio tra le due zone della vasca con diversa profondità ben poteva assicurarsi, ad esempio, facendolo presidiare da soggetto di ciò specificamente incaricato. Del tutto appropriata è quindi l'affermazione della Corte di Appello secondo la quale la IA avrebbe dovuto programmare una ripartizione dei compiti tra i vari istruttori al fine di assicurare un controllo più circoscritto e pregnante su ciascuno dei gruppi dei bambini (cfr. pg. 11).
4.3. Ulteriore importante implicazione di quanto appena rilevato è la non decisività della questione concernente l'alternativa tra l'ipotesi che la piccola MA abbia raggiunto la zona che doveva esserle preclusa dall'interno stesso della vasca e quella che ella sia caduta in essa dall'esterno. In primo luogo va esplicato che la Corte di Appello ha respinto la ricostruzione proposta dalla difesa con motivazione non manifestamente illogica: "nessuno ha visto la IN uscire dall'acqua e cadere in acqua dal bordo della piscina e ... se fosse caduta in acqua tutti se ne sarebbero accorti e l'avrebbero soccorsa ...". L'affermazione riposa su una massima di esperienza rimasta inespressa e tuttavia chiaramente tenuta presente dalla Corte di Appello: cadere in acqua dall'esterno della vasca produce un rumore e un movimento di acqua che non può passare inosservato a chi sia nei pressi. Si tratta di massima di esperienza che non appare invalidata dalle particolari condizioni di confusione che caratterizzarono la fase ludica della lezione. Per contro, la ricostruzione alternativa della difesa risulta prospettata come scaturente dalla posizione del corpo in acqua al momento del suo rinvenimento.
Orbene, al riguardo va rilevato che se risponde al vero che la NI ha affermato di aver tratto dagli atti che la bimba venne trovata con i piedi verso il centro della vasca e il capo verso il bordo e che se fosse caduta la posizione del corpo sarebbe stata quella opposta, è altrettanto vero che tal ultima affermazione non è stata in alcun modo approfondita, tanto che la stessa consulente ha poi ripetutamente escluso che la IN fosse caduta invece che scivolata, come puntualmente e rettamente rilevato dalla Corte di Appello nell'interloquire con le asserzioni dell'appellante. In altri termini, non emerge dalle dichiarazioni della NI la chiara e definitiva esclusione della ricostruzione operata dalla Corte di Appello.
Peraltro, non può essere dimenticato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516).
Orbene, quand'anche la motivazione resa dalla Corte distrettuale risultasse contraddittoria con la specifica emergenza processuale (posizione del corpo della bimba nella vasca), va comunque escluso che tanto comporti la radicale illogicità della medesima, proprio per quanto sin qui osservato in ordine alla non decisività della ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto.
4.4. Come già i primi due, anche il terzo ed il quarto motivo insistono su presunti travisamenti della prova (ma sovente quelli prospettati sono ritenuti travisamenti "del fatto", ovvero valutazioni della prova pretesi erronei), dimenticando che il travisamento della prova, non può trovare accoglienza nel presente giudizio, perché si verte in ipotesi di "doppia conforme" ed il giudice di secondo grado non ha utilizzato dati probatori non scrutinati dal primo (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636). L'affermazione della ricorrente, per la quale non vi sarebbe stata alcuna confusione nella vigilanza perché ogni istruttore aveva affidati dai cinque agli otto bambini attinge la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di Appello e non può essere presa in considerazione in questa sede. Per quanto concerne il profilo della asserita violazione dell'art. 41 cod. pen., il terzo motivo pare ignaro che la condotta colposa concorrente può qualificarsi quale causa sopravvenuta di esclusiva efficienza causale, ai sensi dell'art. 41 cod. pen., solo quando essa, per il fatto di essere del tutto estranea o avulsa dall'area di rischio sulla quale si proietta il dovere di sicurezza posto in capo all'autore della diversa condotta della cui valenza causale si discute, rompe ogni relazione tra l'evento e la trasgressione cautelare commessa da quest'ultimo. Nel caso che occupa, per quanto grave possa esser stata la negligenza, l'imprudenza e/o l'imperizia della VE, essa va comunque ricondotta alle modalità di esercizio dei compiti di sorveglianza degli allievi;
ovvero all'area di rischio alla quale si riferiscono gli obblighi di sicurezza derivanti alla IA dalla posizione di garanzia assunta. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, esso propone esclusivamente una diversa ricostruzione dei fatti, in relazione al comportamento tenuto dalla IA in rapporto agli obblighi derivanti dalla posizione direttiva assunta nei confronti degli istruttori e della VE in particolare. Come tale, esso è inammissibile.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014