Sentenza 21 giugno 2004
Massime • 1
Nel caso in cui l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni sia stata ritualmente disposta, ma il provvedimento esecutivo sia formalmente viziato per mancanza di motivazione sull'utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle installate nell'ufficio della Procura della Repubblica, di tali ragioni può darsi contezza in un provvedimento successivo, purchè anteriore alla utilizzazione delle risultanze dell'operazione; in tal caso, infatti, il provvedimento successivo ha valenza integrativa ed esplicativa del precedente provvedimento, cui accede e col quale si coniuga, ed il suo intervento prima dell'utilizzazione delle risultanze dell'operazione per un verso consente il controllo del giudice cui l'atto è sottoposto, e, per altro verso, rende edotto anche l'interessato delle ragioni effettive che hanno giustificato la deroga alla regola generale (in senso difforme, inoltre, Cass. Sez. I,1.4.2003, Cozzolino ed altri, n.23727, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2004, n. 34181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34181 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 21/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1224
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 18365/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR MO, n. in Messina il 01.04.1963;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina in data 22 marzo 2004;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Stroscio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Il 22 marzo 2004 il Tribunale del riesame di Messina confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale della stessa città, del 4 marzo 2004, con la quale ad Edmondo SG era stata imposta la misura della custodia cautelare in carcere per imputazioni di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990. Nel pervenire alla resa statuizione i giudici del riesame richiamavano il contenuto di disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali e ritenevano la sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla esistenza di una organizzazione criminale, operante nel territorio di Taormina e zone limitrofe, dedita in maniera continuativa al traffico di significativi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina ed hascisc, al cui vertice si ponevano TE D'EL ed il figlio LA D'EL, e nella quale era inserito anche SG;
e disattendevano una eccezione difensiva di inutilizzabilità degli esiti di tali comunicazioni intercettate, per la dedotta violazione dell'art. 268.3 c.p.p., rilevando che "con riferimento ai decreti emessi nel presente procedimento dal Pubblico Ministero... essi risultano privi di motivazione in ordine alla indisponibilità degli impianti della Procura della Repubblica", ma che "con successivo provvedimento emesso in data 23 gennaio 2004 il Pubblico Ministero ha provveduto a dare conto delle ragioni per cui i servizi di intercettazione sono stati eseguiti presso la Compagnia Carabinieri di Taormina" e quindi della "indisponibilità degli impianti della Procura della Repubblica" e della "impossibilità di utilizzazione degli stessi in assenza di postazioni libere, come da documentazione allegata".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, per mezzo del difensore, deducendo che:
a) "la impugnata decisione... incorre in vistose contraddizioni" e "il Tribunale del riesame non si è neppure posto il problema di motivare circa la esistenza delle esigenze cautelari..."; "il ricorrente nel corso del suo interrogatorio ammetteva un passato di tossicomane da cocaina, dal quale si è affrancato;
riconosceva di essersi avvicinato al D'EL con la scusa della droga per scoprire il tradimento della ex moglie Lo CI OL, dalla quale subito dopo si separava in modo tumultuoso..."; tali circostanze sarebbe state note agli inquirenti ed avrebbero "dovuto portare ad escludere la contestazione del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, la cui esistenza, a tutto voler concedere, si sarebbe protratta dal 06.02.01 al 16.02.01 se l'altro soggetto dell'ultima conversazione si identifica con il ricorrente...; per quanto rudimentale la si vuole, l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti richiede pur sempre un organico di almeno tre soggetti e nella specie ne esistono solo due...";
b) "il Tribunale del riesame non si è neppure per un attimo soffermato ad esaminare gli argomenti difensivi...; se il 6.02.01 lo SG viene scoperto nell'atto di trattare parte di droga, è altrettanto logico ritenere che a norma dell'art. 335 c.p.p. il nome del ricorrente e quello dei suoi presunti complici deve risultare, a quella data o ad un'altra di poco successiva, iscritto nel registro degli indagati..." e "se ciò non è accaduto non si potrà certo addebitare alla difesa...", dovendosi escludere "che dopo lo scadere del termine per lo svolgimento delle indagini possa essere adottata una ordinanza impositiva di misura cautelare"; le "intercettazioni illegittime nel febbraio 2001 divengono legittime per un decreto del P.M. emesso nel gennaio 2004...; le intercettazioni sono illegittime e per le stesse sentenze indicate dal Tribunale sono inutilizzabili, anche al limitato fine di emettere la ordinanza di custodia cautelare...; le intercettazioni venivano disposte per accertare il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 ed è un maldestro tentativo quello compiuto da Tribunale, che tenta di recuperare una validità del provvedimento attraverso la successiva contestazione dell'art. 74 stesso D.P.R....".
3.0 Le proposte doglianze non sono condivisibili.
Esaminando, invero, per prima, per le connotazioni di pregiudizialità che l'investono, la (ri)proposta questione della dedotta inutilizzabilità degli esiti delle conversazioni intercettate, ha altre volte rilevato questa Suprema Corte (Cass., Sez. 4^, n. 3986/2000; id., Sez. 1^, n. 2096/1991), e va qui riaffermato, che, come correttamente ritenuto nel provvedimento impugnato, nel caso in cui la intercettazione sia stata ritualmente disposta, ma il provvedimento esecutivo sia formalmente viziato per mancanza di motivazione sulla utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle in dotazione dell'ufficio della Procura della Repubblica, di tali ragioni può darsi contezza in un provvedimento successivo, purché anteriore alla utilizzazione delle risultanze dell'operazione; in tal caso, difatti, il provvedimento successivo ha valenza integrativa ed esplicativa del precedente provvedimento, cui accede e col quale si coniuga, ed il suo intervento prima della utilizzazione delle risultanze dell'operazione per un verso consente il controllo del giudice cui l'atto è sottoposto, e, per altro verso, rende edotto anche l'interessato delle ragioni effettive che hanno giustificato la deroga alla regola generale. Ed il provvedimento impugnato da atto che tanto è utilmente avvenuto nel caso di specie, sulla questione, poi, concernente la ritenuta sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza non rinvenendosi specifici rilievi del ricorrente all'argomentare esplicitato nel provvedimento impugnato.
3.1 Ciò posto, e premesso che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, deve riconoscersi che, nella specie, i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione. Essi, difatti, hanno evocato le circostanze ritenute inducenti a ritenere la sussistenza di un sodalizio criminoso dedito alla acquisizione e spaccio di sostanze stupefacenti, "al cui vertice si pongono D'EL TE ed il figlio D'EL LA", richiamando al riguardo gli esiti di alcune conversazioni intercettate (pagg.
6-9 del provvedimento impugnato); e non illogicamente hanno ritenuto "l'inserimento dello SG nella struttura organizzativa finalizzata all'acquisto di sostanze stupefacenti da destinare allo spaccio in Taormina e zone limitrofe", annotando come "da una serie di conversazioni ambientali e telefoniche" si rilevava che tale indagato era "un soggetto assai vicino a D'EL TE con il quale collabora attivamente al traffico di sostanze stupefacenti", anche al riguardo, ed ih riferimento agli episodi oggetto dei singoli capi di imputazione, richiamando le singole e specifiche emergenze procedimentali in tal senso convergenti (pagg. 12-15). Tale argomentare si sottrae, come s'è detto, a rinvenibili vizi di illogicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, e sotto un profilo sistematico d'ordine generale pure giova rilevare che dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice del merito una diversa ricostruzione, quand'anche questa fosse altrettanto logica (Cass., Sez. Un., n. 16/1996). Contrariamente all'assunto del ricorrente, il provvedimento impugnato ha dato congrua e logica contezza anche delle ritenute esigenze cautelari e della adeguatezza di quella imposta (pag. 15 della gravata ordinanza). Il rilievo, infine, circa la iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, non si sostanza in una specifica allegazione di utilizzazione di atti compiuti dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari, ma piuttosto in un lamentato ritardo di tale iscrizione ("... se ciò non è accaduto non si potrà certo addebitare alla difesa..."), che, in ogni caso, comporterebbe, ove il rilievo, comunque allo stato indimostrato, fosse fondato, solo eventuali conseguenze di ordine disciplinare.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1-bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1- bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2004