Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2004, n. 34181
CASS
Sentenza 21 giugno 2004

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Nel caso in cui l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni sia stata ritualmente disposta, ma il provvedimento esecutivo sia formalmente viziato per mancanza di motivazione sull'utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle installate nell'ufficio della Procura della Repubblica, di tali ragioni può darsi contezza in un provvedimento successivo, purchè anteriore alla utilizzazione delle risultanze dell'operazione; in tal caso, infatti, il provvedimento successivo ha valenza integrativa ed esplicativa del precedente provvedimento, cui accede e col quale si coniuga, ed il suo intervento prima dell'utilizzazione delle risultanze dell'operazione per un verso consente il controllo del giudice cui l'atto è sottoposto, e, per altro verso, rende edotto anche l'interessato delle ragioni effettive che hanno giustificato la deroga alla regola generale (in senso difforme, inoltre, Cass. Sez. I,1.4.2003, Cozzolino ed altri, n.23727, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2004, n. 34181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34181
    Data del deposito : 21 giugno 2004

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