CASS
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2025, n. 34988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34988 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d’Appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere, CI LL;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, Lucia Odello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Gabriele Mundo, che si associato alla richiesta del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nola del 9 dicembre 2020, ha ridotto a due anni la durata delle pene accessorie applicate ad NT ZE, confermando la condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Al ZE, quale legale rappresentante della società "AFM s.r.l." (poi dichiarata fallita il 22/9/2016), è stato addebitato di aver distratto la somma di euro 38.360,00 dal conto corrente societario per finalità personali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo un unico motivo, incentrato sulla violazione degli artt. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34988 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 19/09/2025 2 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. Si lamenta la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata per l’omesso avviso dell'udienza di appello al difensore di fiducia. Si evidenzia che l'avviso per l'udienza in data 11 novembre 2024 sarebbe stato notificato a un omonimo legale del Foro di Napoli, anziché all'avv. Gabriele Mundo del Foro di Avellino, nominato in calce all'atto di appello. Tale errore avrebbe privato l'imputato del suo diritto ad un’effettiva assistenza difensiva, non potendo rilevare in senso contrario la presenza di un sostituto nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Dall'esame degli atti processuali emerge che ZE NT, con l'atto di appello depositato il 12 marzo 2021, aveva nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Gabriele Mundo del Foro di Avellino, come risulta dalla procura in calce all'atto stesso. Ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per l'udienza camerale in data 11 novembre 2024, è stato notificato ad un suo omonimo, l’avv. Gabriele Mundo, iscritto però al foro di Napoli. Di conseguenza, il difensore di fiducia non ha avuto conoscenza della pendenza del giudizio e non ha potuto esercitare il proprio mandato difensivo, né presentare conclusioni scritte, come previsto dalla procedura camerale. Questa Corte ha costantemente affermato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, legittimamente nominato, integra una nullità di ordine generale, a carattere assoluto e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto pregiudica l'intervento e l'assistenza dell'imputato. In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la notifica dell'avviso di udienza a un difensore diverso da quello di fiducia, equivale ad una omessa notifica e determina una nullità assoluta, non sanata neppure dalla eventuale nomina di un difensore d'ufficio (confronta Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01 e Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722-01). Nel caso di specie, l'errore nell'individuazione del destinatario della notifica, causato dall'omonimia tra due professionisti iscritti ad albi differenti, ha comportato la mancata partecipazione del difensore di fiducia al giudizio d'appello. Tale vizio procedurale, incidendo direttamente sul diritto di difesa, invalida 3 insanabilmente il procedimento e la conseguente sentenza. 2. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere celebrato previa regolare notifica al difensore di fiducia, avv. Gabriele Mundo del Foro di Avellino.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 19/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CI LL EL TE
udita la relazione svolta dal Consigliere, CI LL;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, Lucia Odello, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Gabriele Mundo, che si associato alla richiesta del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nola del 9 dicembre 2020, ha ridotto a due anni la durata delle pene accessorie applicate ad NT ZE, confermando la condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Al ZE, quale legale rappresentante della società "AFM s.r.l." (poi dichiarata fallita il 22/9/2016), è stato addebitato di aver distratto la somma di euro 38.360,00 dal conto corrente societario per finalità personali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo un unico motivo, incentrato sulla violazione degli artt. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34988 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 19/09/2025 2 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. Si lamenta la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata per l’omesso avviso dell'udienza di appello al difensore di fiducia. Si evidenzia che l'avviso per l'udienza in data 11 novembre 2024 sarebbe stato notificato a un omonimo legale del Foro di Napoli, anziché all'avv. Gabriele Mundo del Foro di Avellino, nominato in calce all'atto di appello. Tale errore avrebbe privato l'imputato del suo diritto ad un’effettiva assistenza difensiva, non potendo rilevare in senso contrario la presenza di un sostituto nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Dall'esame degli atti processuali emerge che ZE NT, con l'atto di appello depositato il 12 marzo 2021, aveva nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Gabriele Mundo del Foro di Avellino, come risulta dalla procura in calce all'atto stesso. Ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per l'udienza camerale in data 11 novembre 2024, è stato notificato ad un suo omonimo, l’avv. Gabriele Mundo, iscritto però al foro di Napoli. Di conseguenza, il difensore di fiducia non ha avuto conoscenza della pendenza del giudizio e non ha potuto esercitare il proprio mandato difensivo, né presentare conclusioni scritte, come previsto dalla procedura camerale. Questa Corte ha costantemente affermato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, legittimamente nominato, integra una nullità di ordine generale, a carattere assoluto e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto pregiudica l'intervento e l'assistenza dell'imputato. In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la notifica dell'avviso di udienza a un difensore diverso da quello di fiducia, equivale ad una omessa notifica e determina una nullità assoluta, non sanata neppure dalla eventuale nomina di un difensore d'ufficio (confronta Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01 e Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722-01). Nel caso di specie, l'errore nell'individuazione del destinatario della notifica, causato dall'omonimia tra due professionisti iscritti ad albi differenti, ha comportato la mancata partecipazione del difensore di fiducia al giudizio d'appello. Tale vizio procedurale, incidendo direttamente sul diritto di difesa, invalida 3 insanabilmente il procedimento e la conseguente sentenza. 2. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere celebrato previa regolare notifica al difensore di fiducia, avv. Gabriele Mundo del Foro di Avellino.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 19/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CI LL EL TE