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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13361 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR EB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/07/2025 del TRIBUNALE di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
Udito il Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lo Presti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Messina ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di EB IR emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577 cod. pen., commesso in danno del figlio NG IR il 3 giugno 2025, e del reato di cui agli artt. 2, 4, e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per il porto dell'arma con cui fu commesso il delitto.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto l'ordinanza avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sul dato sensoriale dell'ascolto del file audio registrato da una telecamera di sicurezza il 3 giugno 2025 alle 21:59, in cui si sente un rumore che il collegio ha ritenuto essere corrispondente ad un colpo di arma da fuoco, valutazione priva di qualsiasi crisma di scientificità e che avrebbe richiesto un accertamento tecnico o una perizia;
la motivazione è anche illogica, perché il luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere dista 473 m. in linea d'aria dal luogo in cui si trovava la telecamera che ha registrato questo rumore, e tra i due luoghi scorre la sede dell'autostrada A20, è logicamente insostenibile ritenere che un colpo di pistola calibro 7,65 mm, sparato all’aria aperta, possa essere stato registrato in modo nitido a mezzo chilometro di distanza con l'interferenza di un'arteria autostradale;
la circostanza che sul luogo del delitto sia stato ritrovato un mozzicone riferibile al ricorrente attesta solo la sua presenza sul luogo del delitto, ma non che egli sia l'autore dello sparo, anche perché il luogo era stato frequentato anche da altre persone, atteso il ritrovamento di altri mozziconi non ascrivibili a lui;
l'ordinanza ignora del tutto piste alternative suggerite dallo stesso indagato in sede di interrogatorio, ignora la versione dei fatti dell’indagato che riferisce di Penale Sent. Sez. 1 Num. 13361 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 12/02/2026 aver accompagnato il figlio nel luogo in cui è avvenuto il delitto, perché questi si doveva incontrare con persone non specificate, versione corroborata dal rinvenimento sul posto di nove mozziconi di sigaretta non attribuibili al ricorrente;
l'ordinanza non considera la scarsa cultura e le limitate capacità intellettive dell'indagato che giustificano alcuni comportamenti e dichiarazioni rese, il Tribunale non considera, inoltre, che i vuoti di memoria palesati dall'indagato durante l’interrogatorio derivano anche da turbe a livello cognitivo con perdita di memoria, che sono attestate in una precedente sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
l'ordinanza contiene anche una contraddizione perché a pagina 11 afferma che l'indagato non sapeva neppure dire con certezza se avesse provato a contattare il figlio telefonicamente nei giorni successivi alla scomparsa, ma poi nella stessa pagina riporta un estratto dell'interrogatorio in cui a tale domanda l’indagato ha risposto, in realtà, di esser sicuro di averlo contattato;
l'ordinanza sostiene, da ultimo, che sia irrilevante la mancata individuazione di un movente, che però è orientamento applicabile solo in presenza di quadro indiziario solido e univoco.
3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lo Presti, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Il percorso logico dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ricostruisce i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per il coinvolgimento nell’omicidio del figlio NG, è partito da un dato di fatto che non è contestato in ricorso, ovvero che la sera del 3 giugno, in cui poi è scomparso NG IR, l’odierno ricorrente era passato a prendere il figlio con la sua autovettura Fiat Grande Punto, lo aveva condotto sul luogo del delitto, ed era poi tornato a casa da solo. La circostanza è documentata dalle immagini della telecamera di sicurezza dell'esercizio commerciale Mondo GN, posto lungo il percorso effettuato in auto dall’indagato, che provano che alle 21:52 la Fiat Grande Punto è transitata davanti all’esercizio commerciale in direzione del luogo dell’omicidio ed al suo interno erano presenti sia EB IR che NG IR, e che alle 22:12 la medesima auto ha effettuato il percorso in senso opposto, è ripassata davanti all’esercizio commerciale, ed a bordo di essa c’era soltanto il padre, ma non il figlio, che verrà poi rinvenuto cadavere nei giorni successivi. Il percorso logico dell’ordinanza impugnata ha aggiunto a questo primo elemento indiziario un secondo dato di fatto, anch’esso non contestato in ricorso, ovvero che, nel luogo in cui è stato ucciso NG IR, è stato rinvenuto un mozzicone di sigaretta sicuramente attribuibile all'indagato. L’ordinanza impugnata ha, poi, aggiunto che alle ore 21.59 l’impianto audio della telecamera di sicurezza posta davanti all’esercizio commerciale Mondo GN ha registrato l’esplosione di uno sparo. Il ricorso deduce che, per accertare la natura del rumore sentito alle 21:59, sarebbe stata necessaria una perizia, non essendo sufficiente la mera percezione soggettiva del giudice. L'argomento è infondato. L’ordinanza impugnata ha precisato che è stata la polizia giudiziaria a qualificare come sparo il rumore improvviso registrato alle 21.59 dall’impianto posto davanti al negozio Mondo 2 GN. Si trattava, quindi, di un elemento probatorio che faceva parte del corredo di indizi che il giudicante era chiamato a valutare, e tenuto a valutare, un elemento probatorio che, per di più, proveniva dai militari dell’Arma dei Carabinieri, ovvero da persone che, per ragioni professionali, hanno una particolare competenza tecnica in materia di armi da sparo, e rientrano, quindi, in una tipologia di dichiarante “particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività” (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086 – 01), il che comporta che “in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto” (ibidem). L’apprezzamento dei Carabinieri sulla natura del rumore improvviso registrato alle 21.59 era, pertanto, inscindibile dal fatto da essi narrato e doveva essere valutato dal Tribunale del riesame. È, poi, vero che dall’ordinanza impugnata si comprende che - nell’esercizio di un potere di valutazione della prova che gli competeva (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803 – 01), il collegio giudicante ha ritenuto di ascoltare direttamente il file audio ed ha tratto anch’esso la conclusione che il rumore registrato alle 21.59 fosse effettivamente uno sparo. Però, questa conclusione della ordinanza impugnata, comunque effettuata nell’ambito del potere del giudice di valutazione della prova, poggia su un atto di indagine che, come detto, faceva parte del corredo indiziario che il giudice era tenuto a valutare. Va anche ricordato che, come evidenziato dal Procuratore generale nel corso della discussione orale, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi, ed è tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, per cui il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di rilettura degli elementi probatori (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso deduce, ulteriormente, che è illogico aver ritenuto che lo sparo possa esser stato udito alla distanza di 473 m., in una zona che, per di più, è attraversata dall'autostrada. L'argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha già preso in considerazione questo particolare, ed ha evidenziato che i fatti sono avvenuti in orario notturno, che il tratto di autostrada in questione non è trafficato in quell'orario, che tra il luogo del delitto e quello in cui era installata la telecamera non vi erano altri edifici che potessero limitare la propagazione del rumore. Il ricorso deduce che i comportamenti anomali tenuti dal ricorrente dopo la scomparsa del figlio, e le dichiarazioni omissive o mendaci che lo stesso ha rilasciato, non potrebbero essere utilizzati come ulteriore elemento a suo carico, in quanto originati, in realtà, da problemi cognitivi e di memoria del ricorrente già accertati in un precedente giudizio. L'argomento è manifestamente infondato, in quanto poggia su un accertamento tecnico sulla persona del ricorrente avvenuto in altro processo nel 2017, e relativo ad un reato commesso nel 2013 (la violazione di una misura di prevenzione determinata dalla mancata ottemperanza ad obblighi di cui l’imputato si sarebbe asseritamente dimenticato), e, quindi, privo di qualsiasi utilità a disarticolare il percorso logico dell’ordinanza impugnata, che riguarda fatti avvenuti nel giugno 2025, per di più del tutto inconferenti, e non spiegabili con eventuali dimenticanze determinate da decadimento cognitivo, quale, ad esempio, la circostanza, valutata in ordinanza, dell’esser documentato che l’indagato è rientrato a casa 3 del figlio mettendosi dei guanti allo scopo di non lasciare impronte. Il ricorso deduce che ci sarebbe una contraddizione a pag. 11 dell'ordinanza, nella parte in cui essa sostiene che l'indagato non sapeva neanche dire con certezza se, dopo la scomparsa, avesse provato a contattare telefonicamente il figlio, in quanto dalla trascrizione dell'interrogatorio risulterebbe il contrario. L’argomento è infondato, perché, in realtà, la lettura dello stralcio dell'interrogatorio del ricorrente riportato nell’ordinanza impugnata non restituisce questa contraddizione perché, in interrogatorio, alle ripetute domande se egli avesse contattato il figlio dopo la scomparsa, l’indagato risponde “può essere” “sì credo che si” e solo successivamente, incalzato, aggiunge “sicuro di sì”, per cui la conclusione dell'ordinanza, secondo cui egli non sapeva neanche dire con certezza se avesse provato a contattare telefonicamente il figlio dopo la sua scomparsa, non contiene né travisamenti, né contraddizioni, ed è conforme al contenuto del verbale di interrogatorio. Il ricorso deduce che nell’ordinanza impugnata non sarebbe stata attribuita importanza al non esser stato individuato, allo stato, uno specifico movente per il delitto. L’argomento è infondato. In realtà, il percorso logico dell'ordinanza impugnata è conforme sul punto alla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che l'assenza di movente dell'azione omicidiaria sia irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109: L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione), prova che, nei limiti della valutazione cautelare, è stata, come detto, in modo non illogico ritenuta esistere nell'ordinanza impugnata.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
Udito il Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lo Presti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Messina ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di EB IR emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577 cod. pen., commesso in danno del figlio NG IR il 3 giugno 2025, e del reato di cui agli artt. 2, 4, e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per il porto dell'arma con cui fu commesso il delitto.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto l'ordinanza avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sul dato sensoriale dell'ascolto del file audio registrato da una telecamera di sicurezza il 3 giugno 2025 alle 21:59, in cui si sente un rumore che il collegio ha ritenuto essere corrispondente ad un colpo di arma da fuoco, valutazione priva di qualsiasi crisma di scientificità e che avrebbe richiesto un accertamento tecnico o una perizia;
la motivazione è anche illogica, perché il luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere dista 473 m. in linea d'aria dal luogo in cui si trovava la telecamera che ha registrato questo rumore, e tra i due luoghi scorre la sede dell'autostrada A20, è logicamente insostenibile ritenere che un colpo di pistola calibro 7,65 mm, sparato all’aria aperta, possa essere stato registrato in modo nitido a mezzo chilometro di distanza con l'interferenza di un'arteria autostradale;
la circostanza che sul luogo del delitto sia stato ritrovato un mozzicone riferibile al ricorrente attesta solo la sua presenza sul luogo del delitto, ma non che egli sia l'autore dello sparo, anche perché il luogo era stato frequentato anche da altre persone, atteso il ritrovamento di altri mozziconi non ascrivibili a lui;
l'ordinanza ignora del tutto piste alternative suggerite dallo stesso indagato in sede di interrogatorio, ignora la versione dei fatti dell’indagato che riferisce di Penale Sent. Sez. 1 Num. 13361 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 12/02/2026 aver accompagnato il figlio nel luogo in cui è avvenuto il delitto, perché questi si doveva incontrare con persone non specificate, versione corroborata dal rinvenimento sul posto di nove mozziconi di sigaretta non attribuibili al ricorrente;
l'ordinanza non considera la scarsa cultura e le limitate capacità intellettive dell'indagato che giustificano alcuni comportamenti e dichiarazioni rese, il Tribunale non considera, inoltre, che i vuoti di memoria palesati dall'indagato durante l’interrogatorio derivano anche da turbe a livello cognitivo con perdita di memoria, che sono attestate in una precedente sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
l'ordinanza contiene anche una contraddizione perché a pagina 11 afferma che l'indagato non sapeva neppure dire con certezza se avesse provato a contattare il figlio telefonicamente nei giorni successivi alla scomparsa, ma poi nella stessa pagina riporta un estratto dell'interrogatorio in cui a tale domanda l’indagato ha risposto, in realtà, di esser sicuro di averlo contattato;
l'ordinanza sostiene, da ultimo, che sia irrilevante la mancata individuazione di un movente, che però è orientamento applicabile solo in presenza di quadro indiziario solido e univoco.
3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lo Presti, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Il percorso logico dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ricostruisce i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per il coinvolgimento nell’omicidio del figlio NG, è partito da un dato di fatto che non è contestato in ricorso, ovvero che la sera del 3 giugno, in cui poi è scomparso NG IR, l’odierno ricorrente era passato a prendere il figlio con la sua autovettura Fiat Grande Punto, lo aveva condotto sul luogo del delitto, ed era poi tornato a casa da solo. La circostanza è documentata dalle immagini della telecamera di sicurezza dell'esercizio commerciale Mondo GN, posto lungo il percorso effettuato in auto dall’indagato, che provano che alle 21:52 la Fiat Grande Punto è transitata davanti all’esercizio commerciale in direzione del luogo dell’omicidio ed al suo interno erano presenti sia EB IR che NG IR, e che alle 22:12 la medesima auto ha effettuato il percorso in senso opposto, è ripassata davanti all’esercizio commerciale, ed a bordo di essa c’era soltanto il padre, ma non il figlio, che verrà poi rinvenuto cadavere nei giorni successivi. Il percorso logico dell’ordinanza impugnata ha aggiunto a questo primo elemento indiziario un secondo dato di fatto, anch’esso non contestato in ricorso, ovvero che, nel luogo in cui è stato ucciso NG IR, è stato rinvenuto un mozzicone di sigaretta sicuramente attribuibile all'indagato. L’ordinanza impugnata ha, poi, aggiunto che alle ore 21.59 l’impianto audio della telecamera di sicurezza posta davanti all’esercizio commerciale Mondo GN ha registrato l’esplosione di uno sparo. Il ricorso deduce che, per accertare la natura del rumore sentito alle 21:59, sarebbe stata necessaria una perizia, non essendo sufficiente la mera percezione soggettiva del giudice. L'argomento è infondato. L’ordinanza impugnata ha precisato che è stata la polizia giudiziaria a qualificare come sparo il rumore improvviso registrato alle 21.59 dall’impianto posto davanti al negozio Mondo 2 GN. Si trattava, quindi, di un elemento probatorio che faceva parte del corredo di indizi che il giudicante era chiamato a valutare, e tenuto a valutare, un elemento probatorio che, per di più, proveniva dai militari dell’Arma dei Carabinieri, ovvero da persone che, per ragioni professionali, hanno una particolare competenza tecnica in materia di armi da sparo, e rientrano, quindi, in una tipologia di dichiarante “particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività” (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086 – 01), il che comporta che “in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto” (ibidem). L’apprezzamento dei Carabinieri sulla natura del rumore improvviso registrato alle 21.59 era, pertanto, inscindibile dal fatto da essi narrato e doveva essere valutato dal Tribunale del riesame. È, poi, vero che dall’ordinanza impugnata si comprende che - nell’esercizio di un potere di valutazione della prova che gli competeva (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803 – 01), il collegio giudicante ha ritenuto di ascoltare direttamente il file audio ed ha tratto anch’esso la conclusione che il rumore registrato alle 21.59 fosse effettivamente uno sparo. Però, questa conclusione della ordinanza impugnata, comunque effettuata nell’ambito del potere del giudice di valutazione della prova, poggia su un atto di indagine che, come detto, faceva parte del corredo indiziario che il giudice era tenuto a valutare. Va anche ricordato che, come evidenziato dal Procuratore generale nel corso della discussione orale, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi, ed è tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, per cui il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di rilettura degli elementi probatori (Sez. U. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso deduce, ulteriormente, che è illogico aver ritenuto che lo sparo possa esser stato udito alla distanza di 473 m., in una zona che, per di più, è attraversata dall'autostrada. L'argomento è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha già preso in considerazione questo particolare, ed ha evidenziato che i fatti sono avvenuti in orario notturno, che il tratto di autostrada in questione non è trafficato in quell'orario, che tra il luogo del delitto e quello in cui era installata la telecamera non vi erano altri edifici che potessero limitare la propagazione del rumore. Il ricorso deduce che i comportamenti anomali tenuti dal ricorrente dopo la scomparsa del figlio, e le dichiarazioni omissive o mendaci che lo stesso ha rilasciato, non potrebbero essere utilizzati come ulteriore elemento a suo carico, in quanto originati, in realtà, da problemi cognitivi e di memoria del ricorrente già accertati in un precedente giudizio. L'argomento è manifestamente infondato, in quanto poggia su un accertamento tecnico sulla persona del ricorrente avvenuto in altro processo nel 2017, e relativo ad un reato commesso nel 2013 (la violazione di una misura di prevenzione determinata dalla mancata ottemperanza ad obblighi di cui l’imputato si sarebbe asseritamente dimenticato), e, quindi, privo di qualsiasi utilità a disarticolare il percorso logico dell’ordinanza impugnata, che riguarda fatti avvenuti nel giugno 2025, per di più del tutto inconferenti, e non spiegabili con eventuali dimenticanze determinate da decadimento cognitivo, quale, ad esempio, la circostanza, valutata in ordinanza, dell’esser documentato che l’indagato è rientrato a casa 3 del figlio mettendosi dei guanti allo scopo di non lasciare impronte. Il ricorso deduce che ci sarebbe una contraddizione a pag. 11 dell'ordinanza, nella parte in cui essa sostiene che l'indagato non sapeva neanche dire con certezza se, dopo la scomparsa, avesse provato a contattare telefonicamente il figlio, in quanto dalla trascrizione dell'interrogatorio risulterebbe il contrario. L’argomento è infondato, perché, in realtà, la lettura dello stralcio dell'interrogatorio del ricorrente riportato nell’ordinanza impugnata non restituisce questa contraddizione perché, in interrogatorio, alle ripetute domande se egli avesse contattato il figlio dopo la scomparsa, l’indagato risponde “può essere” “sì credo che si” e solo successivamente, incalzato, aggiunge “sicuro di sì”, per cui la conclusione dell'ordinanza, secondo cui egli non sapeva neanche dire con certezza se avesse provato a contattare telefonicamente il figlio dopo la sua scomparsa, non contiene né travisamenti, né contraddizioni, ed è conforme al contenuto del verbale di interrogatorio. Il ricorso deduce che nell’ordinanza impugnata non sarebbe stata attribuita importanza al non esser stato individuato, allo stato, uno specifico movente per il delitto. L’argomento è infondato. In realtà, il percorso logico dell'ordinanza impugnata è conforme sul punto alla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che l'assenza di movente dell'azione omicidiaria sia irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109: L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione), prova che, nei limiti della valutazione cautelare, è stata, come detto, in modo non illogico ritenuta esistere nell'ordinanza impugnata.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4