CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33815 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 13 giugno 2022, confermava quella del Tribunale di Verona, che aveva accertato la responsabilità penale di SA CA, per i delitti di furto in abitazione tentato (capo a) in danno di RL AN e LI AR in data 14 maggio 2015 e consumato (capo b) in danno della sola prima, in data 11 maggio 2015. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di SA CA consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33815 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 26/05/2023 3. Il motivo deduce violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito abbiano ritenuto la responsabilità penale dell'imputato sulla base dei verbali di arresto, atti inutilizzabili per tutto il contenuto ripetibile, atti da ritenersi inesistenti. Inoltre, erroneo sarebbe stato l'aver attribuito maggior valore probatorio alle individuazioni in fase di indagine rispetto a quelle dibattimentali, come l'omesso riconoscimento operato in udienza, in assenza di una motivazione logica e rafforzata. Anche l'indizio della sola presenza dell'imputato nella cantina della AR, in sé sarebbe inidoneo a integrare la prova della responsabilità. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8 dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. 2. Il motivo è fondato. I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, tra cui il verbale di arresto e di sequestro, devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve esser data lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; essi, tuttavia, costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati. In particolare, come richiamato da Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630 - 01, con riferimento ai casi di atti tipici comunemente ritenuti irripetibili (perquisizioni, sequestri, arresti, etc.), le Sezioni Unite hanno rilevato che «qualunque attività svolta dagli appartenenti alla polizia giudiziaria può essere ri-descritta in forma narrativa nel contradditorio delle parti, ma se questa attività 2 I 4 , si è cristallizzata in un atto o in un fatto estrinseci alla mera attività investigativa il risultato dell'attività può essere descritto ma non riprodotto. Così, l'apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro, la ricerca materiale del corpo di reato che si svolge nel corso della perquisizione, la concreta privazione della libertà personale nei casi di arresto o fermo: tutte attività ulteriori, diverse ed estrinseche rispetto a quelle investigative, che vengono cristallizzate in un verbale il cui contenuto informativo non sarebbe riproducibile in dibattimento o lo sarebbe ma con il risultato della perdita della genuinità e immediatezza che caratterizza la redazione del verbale che riproduce queste attività diverse ed ulteriori» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906). Con riferimento agli atti di polizia giudiziaria, descrittivi di un'attività di pedinamento, le Sezioni unite hanno chiarito che «se il pedinato verrà osservato mentre consegna sostanza stupefacente ad un terzo saranno l'arresto e il sequestro della sostanza che non potranno essere riprodotti in dibattimento non la descrizione dell'attività investigativa precedentemente svolta e delle modalità di acquisizione della notizia di reato». Dunque, riveste il connotato dell'irripetibilità il momento, il luogo e i soggetti che hanno operato la concreta limitazione della libertà personale, a causa dell'arresto, non anche l'attività investigativa consistita nelle dichiarazioni rese dalle persone offese e rifluite nel verbale di arresto, in linea con la ricostruzione offerta da Sez. U Greco, poiché il verbale documenta con validità probatoria esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo (così, con riferimento al verbale di arresto, Sez. 1, n. 23311 del 24/02/2015, Mauro, Rv. 263604). Poiché, nel caso in esame, la Corte di appello trae la prova dalle risultanze tutte del verbale di arresto, e dallo stesso fa derivare anche la prova logica e indiziaria per il tentato furto in danno della AR, non fa buon governo dei predetti principi, cosicché, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della di Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consiglie e estensore Il resid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 13 giugno 2022, confermava quella del Tribunale di Verona, che aveva accertato la responsabilità penale di SA CA, per i delitti di furto in abitazione tentato (capo a) in danno di RL AN e LI AR in data 14 maggio 2015 e consumato (capo b) in danno della sola prima, in data 11 maggio 2015. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di SA CA consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33815 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 26/05/2023 3. Il motivo deduce violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che i giudici di merito abbiano ritenuto la responsabilità penale dell'imputato sulla base dei verbali di arresto, atti inutilizzabili per tutto il contenuto ripetibile, atti da ritenersi inesistenti. Inoltre, erroneo sarebbe stato l'aver attribuito maggior valore probatorio alle individuazioni in fase di indagine rispetto a quelle dibattimentali, come l'omesso riconoscimento operato in udienza, in assenza di una motivazione logica e rafforzata. Anche l'indizio della sola presenza dell'imputato nella cantina della AR, in sé sarebbe inidoneo a integrare la prova della responsabilità. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8 dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto. 2. Il motivo è fondato. I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, tra cui il verbale di arresto e di sequestro, devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve esser data lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; essi, tuttavia, costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati. In particolare, come richiamato da Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630 - 01, con riferimento ai casi di atti tipici comunemente ritenuti irripetibili (perquisizioni, sequestri, arresti, etc.), le Sezioni Unite hanno rilevato che «qualunque attività svolta dagli appartenenti alla polizia giudiziaria può essere ri-descritta in forma narrativa nel contradditorio delle parti, ma se questa attività 2 I 4 , si è cristallizzata in un atto o in un fatto estrinseci alla mera attività investigativa il risultato dell'attività può essere descritto ma non riprodotto. Così, l'apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro, la ricerca materiale del corpo di reato che si svolge nel corso della perquisizione, la concreta privazione della libertà personale nei casi di arresto o fermo: tutte attività ulteriori, diverse ed estrinseche rispetto a quelle investigative, che vengono cristallizzate in un verbale il cui contenuto informativo non sarebbe riproducibile in dibattimento o lo sarebbe ma con il risultato della perdita della genuinità e immediatezza che caratterizza la redazione del verbale che riproduce queste attività diverse ed ulteriori» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906). Con riferimento agli atti di polizia giudiziaria, descrittivi di un'attività di pedinamento, le Sezioni unite hanno chiarito che «se il pedinato verrà osservato mentre consegna sostanza stupefacente ad un terzo saranno l'arresto e il sequestro della sostanza che non potranno essere riprodotti in dibattimento non la descrizione dell'attività investigativa precedentemente svolta e delle modalità di acquisizione della notizia di reato». Dunque, riveste il connotato dell'irripetibilità il momento, il luogo e i soggetti che hanno operato la concreta limitazione della libertà personale, a causa dell'arresto, non anche l'attività investigativa consistita nelle dichiarazioni rese dalle persone offese e rifluite nel verbale di arresto, in linea con la ricostruzione offerta da Sez. U Greco, poiché il verbale documenta con validità probatoria esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo (così, con riferimento al verbale di arresto, Sez. 1, n. 23311 del 24/02/2015, Mauro, Rv. 263604). Poiché, nel caso in esame, la Corte di appello trae la prova dalle risultanze tutte del verbale di arresto, e dallo stesso fa derivare anche la prova logica e indiziaria per il tentato furto in danno della AR, non fa buon governo dei predetti principi, cosicché, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della di Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consiglie e estensore Il resid nte