Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3673
CASS
Sentenza 19 giugno 1998

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La previsione secondo la quale l'applicabilità dell'art. 297, comma terzo, prima parte, cod. proc. pen. è esclusa se il fatto non è desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio è del tutto incongrua, perché in un sistema improntato al pluralismo delle misure cautelari, è del tutto logico che dagli atti debba desumersi, ai fini della valutazione circa l'inoperatività del primo periodo del citato comma terzo dell'art. 297, un episodio storico che sia riferibile all'indagato e che delinei a suo carico un quadro indiziario e di esigenze cautelari che consentirebbe l'applicazione della stessa misura cautelare già applicata con la prima ordinanza per il fatto diverso, poco importa se per esso sia intervenuto, o non, il rinvio a giudizio, che è e resta un elemento estraneo alla vicenda interamente considerata. (Nella specie, il g.i.p. aveva affermato che, quantunque la notizia del fatto per cui era stata emessa la seconda ordinanza di custodia cautelare - ritenuto in continuazione con quello che aveva dato luogo all'emissione della prima - fosse acquisito agli atti già dal momento del primo provvedimento coercitivo, per esso i gravi indizi di colpevolezza erano emersi solo successivamente al rinvio a giudizio per il primo fatto; mentre il tribunale della libertà, escludendo la continuazione, aveva ritenuto acquisiti gli elementi idonei a giustificare l'emissione della seconda ordinanza anteriormente al rinvio a giudizio per il primo fatto, ma comunque otto mesi dopo l'emissione della prima ordinanza. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto tale circostanza sufficiente a impedire la retrodatazione della seconda ordinanza al momento di esecuzione della prima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3673
    Data del deposito : 19 giugno 1998

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