Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
La previsione secondo la quale l'applicabilità dell'art. 297, comma terzo, prima parte, cod. proc. pen. è esclusa se il fatto non è desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio è del tutto incongrua, perché in un sistema improntato al pluralismo delle misure cautelari, è del tutto logico che dagli atti debba desumersi, ai fini della valutazione circa l'inoperatività del primo periodo del citato comma terzo dell'art. 297, un episodio storico che sia riferibile all'indagato e che delinei a suo carico un quadro indiziario e di esigenze cautelari che consentirebbe l'applicazione della stessa misura cautelare già applicata con la prima ordinanza per il fatto diverso, poco importa se per esso sia intervenuto, o non, il rinvio a giudizio, che è e resta un elemento estraneo alla vicenda interamente considerata. (Nella specie, il g.i.p. aveva affermato che, quantunque la notizia del fatto per cui era stata emessa la seconda ordinanza di custodia cautelare - ritenuto in continuazione con quello che aveva dato luogo all'emissione della prima - fosse acquisito agli atti già dal momento del primo provvedimento coercitivo, per esso i gravi indizi di colpevolezza erano emersi solo successivamente al rinvio a giudizio per il primo fatto; mentre il tribunale della libertà, escludendo la continuazione, aveva ritenuto acquisiti gli elementi idonei a giustificare l'emissione della seconda ordinanza anteriormente al rinvio a giudizio per il primo fatto, ma comunque otto mesi dopo l'emissione della prima ordinanza. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto tale circostanza sufficiente a impedire la retrodatazione della seconda ordinanza al momento di esecuzione della prima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 19/06/1998
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 3673
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 15615/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AN n. il 13.04.1956
avverso ordinanza del 17.12.1997 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso
O S S E R V A
I. Nei confronti di IO NC il gip del tribunale di Napoli ha emesso il 20 maggio 1994 una prima ordinanza di custodia cautelare in carcere (cui è seguito decreto di rinvio a giudizio il 19 maggio 1995) per l'omicidio di EL TO, commesso in Castellammare di Stabia il 2 settembre 1981, e il 9 luglio 1996 una seconda ordinanza custodiale per gli omicidi di IN NA e PI IN, nonché per i tentati omicidi di ZA NA e LI RA, commessi in San Giuseppe Vesuviano il 15 dicembre 1981, cioè circa tre mesi dopo il primo episodio. Secondo il gip napoletano, tra i fatti oggetto delle due ordinanze sussisterebbe identità di disegno criminoso sulla base della identità della causale che li determinarono, la guerra tra cutoliani ed anti-cutoliani che infuriò in quel periodo.
Il 15 maggio 1997, il gip rigettava l'istanza difensiva intesa ad ottenere la retrodatazione dell'inizio della custodia cautelare disposta nei confronti dell'RO con la seconda ordinanza (quella del 9 luglio 1996) alla data di esecuzione della prima ordinanza cautelare (quella del 20 maggio 1994), osservando che, sebbene tra i fatti oggetto delle due ordinanze fosse ravvisabile identità di disegno criminoso, difettavano tuttavia i presupposti per l'applicazione del disposto del comma 3 dell'art. 297 c.p.p., atteso che solo dopo l'emissione del decreto che dispose il giudizio in relazione al primo addebito (19 maggio 1995) erano stati acquisiti i necessari elementi di riscontro alla chiamata in correità operata da ME PA fin dal gennaio 1995 nei confronti dell'RO anche in relazione ai fatti oggetto della seconda ordinanza. Il tribunale di Napoli, pronunciandosi il 17 dicembre 1997 in sede di appello, confermava l'ordinanza del 15 maggio 1997, modificando però in parte le conclusioni del primo giudice, sul rilievo che non fosse ravvisabile nei vari omicidi ascritti all'RO nelle due ordinanze cautelari un'unica originaria programmazione criminosa, rilevante ai fini della continuazione, sia perché tra i due episodi delittuosi intercorreva un intervallo di tempo di oltre tre mesi, sia perché esisteva una situazione di conflittualità permanente tra le due opposte fazioni, destinata a rinnovarsi ed evolversi quotidianamente, nel senso che l'eliminazione dell'avversario di turno veniva deliberata ed eseguita a seconda delle circostanze favorevoli che di volta in volta si verificavano e quindi sulla base di deliberazioni di volontà assolutamente autonome ed indipendenti da quelle che avevano determinato altri precedenti analoghi fatti.
II. Ricorrono per cassazione i difensori dell'RO, deducendo, sotto il profilo della violazione di norme processuali, che il giudice di appello, rivalutando la continuazione, aveva investito punti non dedotti, dilatando in sostanza il contenuto del devoluto da quello positivo e normativo di "punto" a quello più ampio di "capo". Secondo la difesa del ricorrente, insomma, non è ipotizzabile un potere di ufficio del giudicante derivatogli dal "punto dedotto" ed "oltre il punto dedotto".
III. Il ricorso non è fondato.
Nel quadro delle innovazioni introdotte nel nostro sistema processuale per contrastare in modo sempre più efficace la prassi abusiva delle c.d. contestazioni a catena, l'art. 297 comma 3 c.p.p., nella nuova versione dettata dall'art. 12 l. 332 del 1995, ha notevolmente ampliato l'ambito di operatività del meccanismo legislativo previsto al fine di scongiurare continui spostamenti in avanti del momento di decorrenza dei termini di custodia cautelare, enunciando una regola applicabile anche nell'eventualità di ordinanze disposte "per fatti diversi" da quello inizialmente contestato, sempre che tra tali fatti sussista uno dei rapporti di connessione tipizzati dall'art- 12 lett. b) c.p.p. (vale a dire il concorso formale di reati o il reato continuato) o dall'art. 12 lett. c) c.p.p. (limitatamente, però, al caso di reati commessi per eseguirne altri). Verificandosi una delle suddette condizioni, entra in gioco la regola per cui i termini di durata decorrono dall'esecuzione o dalla notificazione del primo provvedimento applicativo della misura cautelare e vanno commisurati alla più grave delle imputazioni contestate.
Per comprendere appieno la reale portata dell'innovazione, non sembra inutile tracciare una breve panoramica delle regole garantistiche enunciate dalla Corte di cassazione in rapporto al testo abrogato della norma in esame.
Sulla scia di un indirizzo interpretativo affermatosi sotto il vigore del codice precedente, si era innanzitutto statuito che "in presenza di una pluralità di fatti criminosi, formanti oggetto di separati provvedimenti emessi in successione tra loro" il principio della autonoma decorrenza dei diversi titoli cautelari vale soltanto quando "non vi siano elementi per affermare in modo incontestabile che gli indizi originariamente a disposizione dell'autorità giudiziaria fossero già tali da consentire l'emissione di un unico provvedimento cautelare" (Cass, 1 dicembre 1993, Prete, in Riv. pen., 1995, 126; Id., 25 febbraio 1992, Mazzuoccolo, in Giur. it., 1993, II, 49). Ricorreva invece un caso di contestazione a catena qualora nei confronti di una stessa persona venisse adottato un ulteriore provvedimento limitativo della libertà "per fatti già acquisiti agli atti" al momento dell'emissione dell'ordinanza iniziale" (Cass., 1 dicembre 1993, cit.; Id., 22 dicembre 1992, Morales, in Arch. nuova proc. pen., 1993, 641; Od., 16 dicembre 1993, Tomaselli, ivi, 1994, 575).
Veniva poi opportunamente specificato che "l'ingiustificata scissione delle diverse contestazioni con emissione 'a catena' di successivi provvedimenti cautelari, nonostante i fatti contestati fossero noti sin dall'inizio, comportava conseguenze identiche a quelle di cui all'art. 279 comma 3 c.p.p.", ossia la decorrenza dei termini, per tutte le ordinanze cautelari, dal giorno in cui è stato eseguito o notificato il primo provvedimento (Cass., 23 luglio 1992, Pezzella, in C.E.D. Cass., n. 191938).
Naturalmente, sulla base delle riferite regole giurisprudenziali, l'unificazione del dies a quo dei suddetti termini era ammissibile soltanto quando gli elementi necessari a legittimare la nuova misura restrittiva fossero già emersi al momento della richiesta del provvedimento iniziale. Nel caso opposto, i termini relativi ai fatti per ultimi contestati cominciavano invece a decorrere in un secondo tempo, e cioè a partire dal giorno in cui i successivi provvedimenti avrebbero potuto essere emessi. Le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza sono state trasfuse nel nuovo testo dell'art. 297 comma 3 c.p.p., applicando innanzitutto l'orinai nota clausola garantistica alle ordinanze disposte per fatti diversi solo quando questi ultimi siano in un particolare rapporto di connessione con il fatto originariamente contestato. Più precisamente, sono a questo fine richiamate tutte le situazioni descritte dall'art. 12 lett. b c.p.p., nonché - quanto all'art 12 lett. c) c.p.p. - l'ipotesi dei "reati commessi per eseguire gli altri", Pertanto, la nuova disciplina si applica solo quando si tratta di fatti diversi: a) che siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza;
b) che siano tra loro connessi teologicamente o per l'esistenza del vincolo della continuazione;
c) che siano infine desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio per il fatto che ha dato origine all'adozione della prima ordinanza.
Ma, nel nuovo art. 297 comma 3 c.p.p., è contenuta un'ulteriore precisazione volta a delimitarne l'ambito di incidenza oggettiva. Stando a quanto prescritto dalla seconda parte della disposizione, la regola dell'unificazione del dies a quo dei diversi termini non opera "relativamente alle ordinanza per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma". Anche se il dettato legislativo non brilla per chiarezza (specie a causa dell'uso della doppia negazione), sembra potersi ritenere che si sia voluto circoscrivere gli effetti della norma alle sole ipotesi in cui i fatti diversi, oggetto delle successive ordinanze, siano già conosciuti dal pubblico ministero in un momento antecedente alla pronuncia del rinvio a giudizio per il fatto inizialmente contestato. Circa il significato da attribuire alla espressione "fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio", c'è da domandarsi - come ha evidenziato un'autorevole dottrina - se possa considerarsi sufficiente la circostanza che, entro i limiti temporali appena descritti, sia emersa la mera notizia del fatto "storico" dagli atti del procedimento, o se sia invece indispensabile che dagli atti discenda una notizia tale da far ritenere, con giudizio di prognosi postuma, che già all'epoca della prima ordinanza sussistevano le condizioni di applicabilità della stessa misura cautelare (artt. 273-280 c.p.p.). L'interpretazione offerta dal gip napoletano prospetta una terza ipotesi, e cioè che la notizia del fatto "storico" oggetto della seconda ordinanza sia già emersa dagli atti del procedimento (nella specie gli omicidi di IN e PI e i tentati omicidi di ZA e LI), ma solo dopo il rinvio a giudizio siano stati acquisiti gli elementi necessari a raggiungere la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p. Il che comporta che, se la desumibilità dagli atti è successiva al rinvio a giudizio, opera il regime normale e nulla impedisce al giudice di emettere, per il fatto connesso, un nuovo e separato provvedimento senza farsi carico delle vicende del primo. Sennonché, se questa è l'interpretazione che deve darsi del secondo periodo dell'art. 297 comma 3 c.p.p., proprio il riferimento in esso contenuto al momento processuale del rinvio a giudizio rende la previsione stessa compatibile anche con la clausola dell'anteriorità. La regola della "desumibilità dagli atti" si riferisce insomma ad un periodo che va dalla prima ordinanza al rinvio a giudizio.
Deve allora concludersi che la previsione secondo cui l'applicabilità della norma è esclusa se il "fatto" non è desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio è del tutto incongrua, perché in un sistema improntato al pluralismo delle misure cautelari, è del tutto logico che dagli atti debba desumersi, ai fini dell'inoperatività del primo periodo dell'art. 297 comma 3 c.p.p., un episodio "storico" che sia riferibile all'indagato e che delinei a suo carico un quadro indiziario e di esigenze cautelari che consentirebbe l'applicazione della stessa misura cautelare già applicata con la prima ordinanza per il fatto diverso, poco importa se per esso sia intervenuto o meno il rinvio a giudizio, che è e resta un elemento "estraneo" alla vicenda interamente considerata. In quest'ottica, la circostanza che gli elementi di accusa a carico dell'RO acquisiti successivamente al 19 maggio 1995 non abbiano mutato affatto il quadro indiziario preesistente, come sembra ritenere l'ordinanza impugnata, ma siano stati in ogni caso acquisiti dopo il gennaio 1995, e quindi in epoca successiva alla data di esecuzione della prima ordinanza (che è del 20 maggio 1994), offre di per sè una convincente giustificazione dell'inapplicabilità della norma di garanzia dell'art. 297 comma 3 c.p.p., a prescindere dalla configurabilità del vincolo della continuazione - ritenuto dal gip ed escluso dal tribunale - tra i fatti oggetto delle varie ordinanze. L'esclusione della ritenuta continuazione, indipendentemente dalla possibilità o meno di disporla in violazione dell'effetto devolutivo proprio dell'appello, non sposta di una virgola la valutazione della cadenze temporali della vicenda sottoposta all'esame di questa Corte.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con le conseguenze di legge meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento venga comunicato al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il ricorrente, ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998