Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del D.L. n. 693 del 1980 (convertito nella legge n. 891 del 1980), l'aliquota agevolata applicabile alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria riguarda quelle, poste al servizio di centri abitati costruiti o da costruire (e costituenti opere di nuova urbanizzazione), elencate nell'art. 4 della legge n. 847 del 1964, integrato dall'art. 44 della legge n. 865 del 1971, applicabile
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15948 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI UN - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
IMPRESA OF RU in persona del titolare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio legale CARTONI, difeso dall'avvocato FERRAZZANI ROBERTO, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- controricorrente -
avverso la sent. n. 442/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 6 aprile 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2003 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OF UN, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, adiva la C.T. di primo grado di Viterbo avverso gli avvisi di rettifica IVA relativi agli anni 1986, 1987 e 1988, notificatigli dall'Ufficio IVA della stessa città, per aver applicato l'aliquota agevolata del 2% anziché quella ordinaria del 18% per le fatturazioni relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in aree industriali in difformità di quanto previsto dalla L. n. 891 del 1980. Sosteneva il contribuente che le fatture si riferivano ad opere di urbanizzazione primaria contemplate dall'art. 4 L. n. 847 del 1964 e, quindi soggette all'aliquota privilegiata anche se tali opere si riferivano ad insediamenti industriali e non a centri abitati, in quanto la L. n. 891 del 1980 doveva essere interpretata alla luce delle nuove disposizioni previste dal D.L. n. 90 del 1990 che estendeva detta aliquota anche alle opere realizzate fuori del centro urbano. Resisteva l'Ufficio ribadendo la legittimità dell'aliquota applicata, riferendosi la L. n. 891 del 1980 solo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di centri abitativi e contestando l'efficacia retroattiva del D.L. n. 90 del 1990. La C.T. di Viterbo, riuniti i ricorsi, accoglieva le domande del contribuente con sentenza del 19 aprile 1994; la C.T.R. del Lazio, con sentenza del 14 ottobre 1997, accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio IVA, ritenendo che il comma undicesimo dell'art. 3 D.L. n. 90 del 1990, convertito in L. n. 165 del 1990 a norma del quale l'aliquota agevolata "deve ritenersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano" andava interpretato nel senso che le opere devono comunque riferirsi ad aree destinate ad accogliere centri abitativi, mentre nella specie trattavasi di aree destinate ad insediamenti industriali. Compensava, inoltre, le spese. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione OF UN, articolando un unico motivo e chiedendo la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, con la conseguente statuizione sulle spese. Si costituisce con controricorso il Ministero delle finanze, in persona del Ministro "pro tempore", contrastando quanto "ex adverso" sostenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 8 D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 e art. 3, undicesimo comma, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 per non aver il giudice del gravame riconosciuto la legittimità dell'applicazione dell'aliquota agevolata per i lavori dallo stesso svolti. Sostiene infatti, il contribuente che detta aliquota è applicabile anche per i lavori realizzati al di fuori dell'ambito urbano come disposto dal D.L. n. 90 del 1990, confermato dalla circ. 24 ottobre 1990, n. 69 concernente le strade che traversano centri industriali, nonché da risoluzioni dell'Amministrazione delle finanze.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiede "la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, non necessitando accertamenti in punto di fatto, nonché la condanna alle spese dell'amministrazione per il grado di appello e quello di legittimità in ottemperanza del principio della soccombenza ed ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, poiché l'interpretazione da lui sostenuta era già stata fatta propria dal Ministero delle finanze.
Il motivo è infondato.
È opportuno premettere, per chiarezza espositiva, l'indicazione delle norme rilevanti ai fini della presente decisione. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 (convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891), opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle quali era applicabile l'aliquota Iva agevolata, dovevano intendersi quelle indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in quanto realizzate al servizio di centri abitati costruiti o da costruire, e costituenti opere di nuova urbanizzazione.
L'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 elencava tra le opere di urbanizzazione primaria le "strade residenziali", mentre l'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 aggiungeva all'elenco varie altre opere (asili, scuole, mercati, delegazioni comunali, chiese, impianti sportivi, centri sociali, aree verdi).
Alla luce, dunque, della legislazione vigenze all'epoca dei fatti oggetto degli accertamenti, erano comprese nelle opere di urbanizzazione primaria le strade, purché "residenziali" (situate cioè nei centri urbani).
Successivamente, l'art. 3, comma 11, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165) ha disposto che l'aliquota Iva agevolata prevista dall'art. 8 D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
"deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano", soggiungendo che "non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate".
La formulazione di tale ultima norma rende palese il suo carattere interpretativo e non innovativo.
Ed invero, l'espressione "deve intendersi applicabile" non lascia dubbi sul fatto che la disposizione si configura come interpretazione autentica della precedente normativa, chiarendone la sfera di applicabilità.
Nè osta a tale conclusione l'inciso che vieta il rimborso delle imposte pagate, il quale costituisce, invece, un argomento a conferma. Proprio in virtù, infatti, del carattere interpretativo e quindi retroattivo della disposizione, era necessario specificare l'esclusione del diritto al rimborso, poiché in caso contrario tale esclusione sarebbe stata la naturale conseguenza dei principi in materia di successione di leggi.
Ciò premesso, occorre ora valutare che cosa deve intendersi per "opere realizzate al di fuori dell'ambito urbano", se cioè tutte le strade costruite al di fuori del centro abitato devono ritenersi comprese in detta locuzione o meno. Questa Corte ritiene che, poiché trattasi di norma agevolativa, occorre riportarsi strettamente a quanto indicato nelle leggi "de quibus" e, pertanto, ritiene, come giustamente interpretato manche dalla C.T.R. del Lazio, che per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% occorre che si tratti di opere relative alla costruzione di "strade residenziali" anche se realizzate "fuori dell'ambito urbano" e quindi in aree destinate ad accogliere centri abitativi. Nella specie, invece, come rilevato dal giudice del merito, trattasi di aree industriali destinate ad attività produttive e non, quindi, come necessario, si destinazione residenziale, in attuazione delle finalità per incentivare la costruzione di abitazioni di edilizia economica e popolare;
ne' la costruzione di alcune abitazioni riservate ad custodi delle unità industriale vale a modificare la natura della destinazione delle relative aree. Nè, peraltro, ad un'interpretazione diversa soccorre la circolare ministeriale n. 69 del 24 ottobre 1990, citata a fondamento delle rispettive tesi sia da parte ricorrenze che dalla C.T.R. in quanto detto atto amministravo si limita ad esporre che "... il legislatore ha inteso ricomprendere nella richiamata agevolazione tutte le opere elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e nell'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ancorché non siano effettuate nell'ambito propriamente urbano
'strictu sensù, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere al servizio di un tessuto urbano. In tale ottica sono da considerarsi rientranti nell'agevolazione in rassegna, ad esempio le strade comunali che attraversano un centro industriale, ovvero quella che unisce una frazione al centro cittadino...".
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. La Corte, peraltro, ritiene che, nella specie, sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2003