Sentenza 15 dicembre 2004
Massime • 1
Il denaro versato dal contribuente in adempimento di un'obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene "pecunia pubblica" non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione, non venendo meno detta natura pubblica neppure in conseguenza dell'obbligazione di quantità a cui l'esattore è eventualmente tenuto verso l'ente impositore. (Fattispecie in tema di peculato di somme ricevute in pagamento di prestazioni sanitarie dal pubblico ufficiale addetto al servizio cassa di una azienda ospedaliera).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2004, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 15/12/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1733
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 43387/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TO;
avverso la sentenza 12/3/03 Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Granandola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Antonello Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Franco Di Gioia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 12/3/03 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna inflitta a AR TO con sentenza in data 19/1/01 dal Tribunale capitolino in ordine ai reati di peculato e falso in atto pubblico continuato e aggravato ex artt. 81-314; 81-61 n.
2-479 cp. Era ascritto al predetto di essersi appropriato nella sua qualità di pubblico ufficiale addetto al servizio di riscossione tichet, con mansioni di coordinatore di cassa presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata della complessiva somma di L. 2.159.100, di cui aveva disponibilità in quanto ricevuta come pagamento tichet o corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate al pubblico dall'anzidetta azienda ospedaliera, effettuando operazioni di storno, consistite nell'annullamento di dette ricevute, consegnate ai pazienti a fronte di effettivi pagamenti di tichet e nell'emissione di altre ricevute, corrispondenti a ciascuna di quelle riscosse, di importo zero In motivazione la corte territoriale, nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello faceva propri i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado e riteneva non plausibile che l'imputato avesse agito a fronte di errori contabili, dovuti al cattivo funzionamento del sistema informatico e per evitare di pagare di tasca propria gli ammanchi di cui era incolpevole. Ciò in quanto mai nessun particolare inconveniente o nessuna particolare disfunzione del sistema informatico tale da determinare ammanchi di cassa era stata denunziata. In ogni caso ripianare ammanchi di cassa, appropriandosi di altro danaro, appartenente, come quello de quo, alla p.a. non poteva non integrare il reato di peculato, tanto più in un sistema che prevedeva un'apposita indennità a fronte di occasionali disguidi di cassa. Rilevava infine che nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che l'imputato nel giustificare la sua condotta in sede di ispezione avesse alluso a difficoltà di ordine economico ovvero tecnico che avrebbero occasionato il suo comportamento.
Ricorre l'imputato avverso tale decisione a mezzo del suo difensore e deduce la violazione dell'art. 192 cpp e il vizio motivazionale e il travisamento del fatto nella valutazione della prova circa la configurabilità dei reati contestati. La Corte di merito invece di valutare le risultanze processuali per accertare se vi era stato o meno l'appropriazione delle somme, era pervenuto alla conclusione che anche ove avesse voluto ammettersi che l'imputato si fosse appropriato di danaro pubblico per ripianare ammanchi di cassa, si doveva comunque ritenere integrato il reato ex art. 314 cp, con ciò equivocando sulla pretesa confessione dell'imputato e sul contenuto della tesi difensiva, che giammai avevano parlato di appropriazione per ripianare ammanchi di cassa, ma solo di operazioni di storno senza alcuna appropriazione.
Il ricorso è destituito di fondamento e come tale va rigettato. Resiste infatti alle censure di irragionevolezza e manifesta illogicità il percorso motivazionale seguito dalla corte di merito per giungere alla conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato.
Ed invero dalla lettura del provvedimento impugnato, a prescindere dalle ammissioni rese dall'imputato in sede amministrativa, la prova della appropriazione del danaro pubblico da parte del AR, operatore addetto all'esazione dei tichets, tanto criticata dalla difesa, da ritenerla oggetto di un palese travisamento del fatto, trova invece precisa collocazione negli esiti dell'ispezione amministrativa, disposta dall'Azienda Ospedaliera, e segnatamente nella relazione informativa della responsabile, RO TR e nelle informazioni testimoniali, da costei rese al dibattimento, nonché nelle deposizioni dei testi BA RC e SI DA, da cui è emerso che, in occasione della verifica degli storni anomali, compiuti dall'imputato, vale a dire dagli annullamenti delle ricevute per utenti, che risultavano godere dell'esenzione, si era riscontrato che costoro corrispondevano regolarmente i tichets con altri operatori, non godendo pertanto del predetto beneficio, e avevano regolarmente pagato gli importi dovuti per le prestazioni sanitarie, esibendo le ricevute di pagamento, di cui trattasi. Non hanno mancato poi i giudici del merito di sottolineare a confutazione della tesi difensiva dell'errore contabile e della finalità di verificare la funzionalità del sistema informatico, che il riscontro dell'appropriazione era desunto dalla mancata allegazione delle ricevute annullate alle distinte di cassa, come di norma sarebbe dovuto avvenire in presenza di storni regolarmente eseguiti per errore di digitazione o a seguito di richieste di rimborso, e dal rilievo, tutt'altro che illogico, che, se vi fosse stata la necessità di fare una simulazione, le ricevute avrebbero riportato numeri e nomi fittizi e non i codici regionali e i nomi degli utenti.
Ma v'è di più. La corte territoriale ha risposto anche alla censura relativa al mancato approfondimento del motivo addotto a discarico dal AR, che era quello di aver agito al fine di evitare di pagare di tasca propria gli ammanchi, di cui era incolpevole, valorizzando la circostanza, pacifica agli atti, secondo la quale l'imputato mai aveva segnalato alla Direzione alcun particolare inconveniente, di cui ritenesse fosse affetto il sistema informatico, ovvero che altri operatori addetti al medesimo sistema avessero lamentato specifiche disfunzioni, tali da determinare ammanchi di cassa, tanto più che i cassieri godevano di una certa indennità di cassa proprio per far fronte ad eventuali ammanchi, dipendenti da errori di digitazione. Nè può sembrare contraddittoria l'ipotesi alternativa in ordine all'origine (colpevole o incolpevole) della segnalata disfunzione, ugualmente valutata dalla corte di merito, la quale nel suo iter argomentativo, pur negando valore alla ricostruzione del fatto operata dal difensore, ha richiamato la natura pubblica del danaro versato dagli utenti nella casse della pubblica amministrazione e la illiceità del ripianamento degli ammanchi di cassa, avvenuto utilizzando altro danaro appartenente all'ente pubblico, in sintonia con l'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 314 cp, che è quello del regolare funzionamento della pubblica amministrazione e della sicurezza patrimoniale dei beni mobili ad essa appartenenti.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, pur se risalente nel tempo, insegna che il danaro versato dal contribuente in adempimento di una obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico (alla quale va senza dubbio equiparato il contributo versato dall'utente di prestazioni sanitarie pubbliche a titolo di partecipazione alla spesa) diviene "pecunia pubblica" non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione, non venendo meno detta natura pubblica neppure in conseguenza dell'obbligazione di quantità, cui l'esattore è tenuto verso l'ente impositore (Cass. 17/1/83 Colabella Cass. Pen. 84, 1127). Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2005