Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2004, n. 5453
CASS
Sentenza 15 dicembre 2004

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Il denaro versato dal contribuente in adempimento di un'obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene "pecunia pubblica" non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione, non venendo meno detta natura pubblica neppure in conseguenza dell'obbligazione di quantità a cui l'esattore è eventualmente tenuto verso l'ente impositore. (Fattispecie in tema di peculato di somme ricevute in pagamento di prestazioni sanitarie dal pubblico ufficiale addetto al servizio cassa di una azienda ospedaliera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2004, n. 5453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5453
    Data del deposito : 15 dicembre 2004

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