Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2002, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME051 8 7/02 UBBLREPUBBLIC ITALIA) POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Глигийльный е SEZIONE SECONDA CIVILE contourour ripristino Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 13761/99 Cron.15818 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Rep. 1153 - Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 18/10/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere - "CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig per diritt€ 620 sul ricorso proposto da: 11/04/02 domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE MAIONE WALLY, elettivamente CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO P PANARITI, che la difende unitamente agli avvocati GERARDO PASQUARELLA, RICCARDO M PASQUARELLA, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
SA AN, elettivamente domiciliato in ROMA PZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso DELLA PIETRA, giusta delegadall'avvocato GIOACCHINO 2001 in atti;
controricorrente 1382 -1- avverso la sentenza n. 2240/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ udito 1'Avvocato PANARITI Benito, difensore della ricorente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- IO c/ SA RG 13761/99 -1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 17.2.92 Wally IO, pro- prietaria in Capri d'un terreno a confine con altro ap- partenente ad AN SA, premesso che quest'ultimo aveva realizzato delle opere murarie a confine tra i due fondi creando delle "affacciate" ed immesso nel terreno di sua proprietà acque di qualsiasi natura provocando danni per le colture, lo conveniva innanzi al tribunale chiedendone la condanna al ripristino dello di Napoli stato dei luoghi, con eliminazione delle costruzioni il- legittime e delle immissioni, ed al risarcimento dei dan- ni da liquidarsi in separata sede. Costituendosi, il SA eccepiva che la situazione degli immobili in questione era sostanzialmente la stessa da moltissimi anni e che le opere eseguite avevano avuto soltanto finalità di sistemazione e di manutenzione;
pre- cisava che nessuna innovazione era stata realizzata quan- to alle immissioni di acque, parte delle quali pro- venienti, peraltro, anche da fondi vicini e, comunque, defluenti secondo percorsi rimasti invariati per anni;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Espletata CTU e prova per testi, l'adito tribunale ritenuto che il SA non avesse apportato alcuna al- terazione allo stato dei luoghi, onde il regime delle ac- IO c/ SA RG 13761/99 -2A que tra i due fondi a dislivello fosse retto dall'art. 913 CC;
che fosse fondata l'eccezione d'usucapione solle- vata dal convenuto circa l'originaria sistemazione degli immobili a monte, con conseguente deflusso delle acque dal fondo superiore a quello inferiore di proprietà Ma- ione "da moltissimi anni" rigettava la domanda. Avverso tale sentenza la IO proponeva appello deducendo che la controparte non aveva mai sollevato una eccezione intesa al riconoscimento d'una servitù di scolo delle acque ed, in ogni caso, non ne aveva dimostrato i fatti costitutivi;
che l'obbligo legale di non impedire lo scolo attiene alle sole acque defluenti naturalmente dal fondo superiore e non anche, come nel caso di specie, a quelle luride provenienti dallo stesso, onde detti sca- richi non potevano dar luogo all'acquisto per usucapione corrispondente diritto di servitù; che il SA d'un aveva recentemente pavimentato una parte del proprio fon- do a confine con il terreno di sua proprietà e ciò aveva comportato un ingiusto aggravamento di detta servitù; che le opere murarie eseguite dalla controparte avevano aper- to vedute sul proprio fondo in violazione dell'art. 905 CC e delle distanze legali;
che il SA aveva realizza- to altre costruzioni peggiorando ulteriormente lo stato dei luoghi sia per le distanze, sia per le acque. Conclu- deva, dunque, chiedendo che, in riforma dell'impugnata IO c/ SA RG 13761/99 - 3 sentenza e previo espletamento di nuova indagine perita- le, fosse accolta la domanda proposta in primo grado. Resisteva il SA contestando la fondatezza degli assunti avversari e chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza 10.11.98 la corte d'appello di Napoli ritenuto che il SA avesse dedotto e provato a mezzo - testimoni di non aver apportato alcuna innovazione al de- flusso delle acque;
che, quanto alla natura di queste, ne dovesse essere esclusa la qualificazione come "acque lu- ride", giacché sia i testi escussi sia il CTU avevano confermato trattarsi soltanto di "acque piovane"; che il dedotto aggravamento della servitù di scolo fosse que- stione estranea all'oggetto della lite come prospettato in primo grado eppertanto inammissibile in secondo grado;
che fosse corretta la decisione del giudice di prime cure circa l'acquisto per usucapione di detta servitù da parte del LV, poiché la situazione dei luoghi esposta da quest'ultimo era stata confermata sia dal CTU (negli ela- borati del 16.5.85 e del 2.6.87), sia dai testimoni escussi sino all'udienza del 1.2.94; che fossero infonda- ti anche i motivi d'appello concernenti la pretesa viola- zione dell'art. 905 CC e delle norme sulle distanze le- gali;
che i mezzi di prova già acquisiti consentissero la decisione senza necessità d'ulteriori indagini tecniche le quali, peraltro, essendone stata la richiesta espres- IO c/ SA RG 13761/99 -4A samente correlata alla pretesa realizzazione di "altre costruzioni" ad opera del SA, sarebbero state comun- que precluse dall'art. 345 CPC;
che inammissibile fosse la richiesta di chiamare in causa la Soprintendenza - ri- gettava l'appello condannando l'appellante alla refusione delle spese del grado. Avverso tale decisione la IO proponeva ricorso per cassazione con dodici motivi. Resisteva il SA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denunziando "violazione del principio del contraddittorio e difformi- tà tra il chiesto e pronunciato" si duole che la corte territoriale abbia ritenuto acquisita per usucapione la servitù di scolo artificiale, senza procedere ai necessa- ri conteggi ventennali e soprattutto in mancanza di appo- dacché controparte avevasita domanda riconvenzionale, solo dedotto a titolo difensivo che lo stato dei luoghi era sempre rimasto immutato, in tal guisa impedendole di articolare mezzi istruttori e di controdedurre alle OC- culte eccezioni dell'avversario. -Con il secondo motivo, la ricorrente denunziando "violazione del principio di parità tra le parti in con- si duole che la corte territoriale abbiatraddittorio" 1 omesso di rilevare come nella propria domanda volta ad IO c/ SA RG 13761/99 -5 ottenere il ripristino dello stato dei luoghi dovesse ri- tenersi compresa anche quella volta ad ottenere l'elimi- nazione di servitù anomale ed abbia, invece, affermato la usucapione in favore della controparte pur in difetto d'una domanda riconvenzionale, in tal guisa utilizzando un diverso criterio di valutazione delle pretese avanzate dalle parti. che, per evidenti ragioni diI riportati motivi connessione, possono essere trattati congiuntamente non meritano accoglimento. I l soggetto che intenda contrapporre l'usucapione all'avversa domanda negatoria servitutis non deve neces- sariamente proporre una domanda riconvenzionale, come sembra ritenere la ricorrente, ma può limitarsi a dedurla come eccezione, ciò che entrambi i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che il resistente abbia fat- to nel prospettare quelle che la ricorrente definisce "deduzioni a titolo difensivo". Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qua- lificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta de- sumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma an- che dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate IO c/ SA RG 13761/99 -6 dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni for- mulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, ciò con il solo li- mite di rispettare il principio della corrispondenza del- la pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Tale ampio potere, attribuito al giudice onde possa valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complesso del comportamento processuale della stessa, estinsecandosi in valutazioni essenzialmente discreziona- li sul merito della controversia, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità salvo che il suo eserci- zio abbia dato luogo a violazione dei suddetti limiti ov- vero risulti insufficientemente od illogicamente motivato Nella specie la ricorrente non imputa vizi siffatti all'impugnata sentenza né in relazione all'eccezione del- la controparte né in relazione all'estensione della pro- pria domanda, onde le altre considerazioni risultano, per i sopra richiamati principi, prive di rilevanza. terzo motivo, la ricorrente - denunziando Con il contraddittoria motivazione circa " omessa comunque l'accertamento dell'usucapione" - si duole che la corte territoriale non abbia sufficientemente motivato in ordi- ne alla ritenuta usucapione e non abbia esaminato la do- IO c/ SA RG 13761/99 - 7 cumentazione utile al fine di verificare il decorso paci- fico dei venti anni. Con il quarto motivo, la ricorrente denunziando -"falsa applicazione dell'art. 1158 CC e segg." si duole che la corte territoriale abbia omesso di verificare la sussistenza dei presupposti legali dell'usucapione. Con il quinto motivo, la ricorrente - denunziando "falsa applicazione degli artt. 1158 CC e 1062 CC" - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto accertata l'usucapione pur in difetto d'una precisa data d'inizio dell'assunta servitù. Con il sesto motivo, la ricorrente denunziando carente о contraddittoria motivazione circa la scelta " -del fenomeno usucapione" si duole che la corte territo- riale non abbia motivato in merito alla ritenuta usuca- pione ed abbia omesso di rilevare come la diversa ipotesi della destinazione del padre di famiglia avrebbe potuto adattarsi più verosimilmente alla fattispecie sottoposta al suo esame. Neppure questi motivi che, del pari per evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente me- ritano accoglimento. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot- to, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- IO c/ SA RG 13761/99 - 8 sizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contra- sto con le norme regolatrici della fattispecie о con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le que- stioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle so- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime а quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impu- gnata. Tanto meno può poi - come con il motivo in esame ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione di legge idoneamente formulata, secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giu- dice del merito non di non aver correttamente individuato IO c/ SA RG 13761/99 -9 - la norma regolatrice della questione controversa, bensì d'aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi Co- d'una determinata fattispecie normativamente stitutivi regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnar- si, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazio- ne. Né può essere sollevata come con il sesto motivo una questione del tutto nuova non avendo formato ogget- to di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta dall'esame delle conclusioni delle parti riporta- te nell'epigrafe, dell'esposizione del fatto e della mo- tivazione della sentenza impugnata, contro la quale non è stata formulata censura per omesso esame delle stesse;
né, d'altro canto, ostandovi il disposto dell'art. 345 CPC, avrebbe potuto essere validamente introdotta in quel giudizio, giacché con l'atto di citazione in primo grado non risulta essere stata prospettata quale causa petendi del petitum in quella sede dedotto e la sua trattazione l'esame avrebbe comportato la trattazione d'un thema decidendum completamente diverso (sul che si rinvia a quanto si dirà anche nell'esame dell'undicesimo motivo). E' ben vero che trattasi di questione di diritto che potrebbe, anch'essa, essere invocata a sostegno di IO c/ SA RG 13761/99 - 10 - quel medesimo petitum, ma poiché introduce un tema di di- battito completamente nuovo, implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in fatto e che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non può essere presa in considerazione. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modi- fichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase. All'esame del ricorso non risulta, d'altronde, nep- IO c/ SA RG 13761/99 -11 pure sviluppata alcuna argomentazione in diritto, nei sensi sopra indicati, inerente alla denunziata violazione degli artt. 1158 SS. CC;
e ciò, peraltro, non stupisce, quando si vada a considerare come l'intera trattazione dei motivi in esame non riguardi affatto un'erronea ap- plicazione della disciplina dettata dalle richiamate nor- me, risultando, piuttosto, essenzialmente incentrata su di un'assunta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice. Anche sotto tale profilo, tuttavia, il motivo ri- sulta inidoneamente formulato e, comunque, da disattende- re in quanto sostanzialmente inteso ad un ulteriore giu- dizio sul fatto. Per costante insegnamento di questa Corte, il moti- vo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex 5 CPC dev'essere inteso a far valere, a penaart. 360 n. d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze о lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzio- IO c/ SA RG 13761/99 -12- ne dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagan- coordinamento dei molteplici dati acquisiti, attesote che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convin- cimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della il motivo di ricorso per norma in esame;
diversamente, cassazione si risolverebbe com'è, appunto, per quello - di cui trattasi in un'inammissibile istanza di revisio- ne delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea al- la natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. com'è del pari da tralaticio insegnamento diNé, questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omes- se l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- - me logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state IO c/ SA RG 13761/99 -13- ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo;
in altri termini, perché sia rispettata la pre- scrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giu- dice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una moti- vazione logica ed adeguata dell' adottata decisione evi- denziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suf- fragarla ovvero la carenza di esse. Devesi, inoltre, considerare come, allorchè sia de- nunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 un vizio di motivazione della sentenza impugnata,CPC, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività de- gli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che la ricorrente indichi puntual- mente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fà riferimento e ne specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti od IO c/ SA RG 13761/99 14-M alle consulenze espletate nella fase di merito e la pro- spettazione del valore probatorio di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle va- lutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisi- zioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissi- bili richiami per relationem agli atti della precedente fase del giudizio. Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpre- tazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valu- tazioni rimesse al giudice della legittimità e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente speci- fico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle prove do- cumentali e delle argomentazioni dei consulenti alle qua- li la ricorrente ha fatto riferimento - giacché il mate- riale probatorio acquisito in fase di merito è indicato genericamente e/o solo parte di esso appare preso in con- siderazione ma neppure l'esatto significato delle stes- IO c/ SA RG 13761/99 -15 se giacché non ne è riportato l'integrale contenuto bensì una frammentaria ricostruzione, basata sull'estra- polazione di talune componenti o sulla prospettazione per riassunto del loro significato quale dalla ricorrente soggettivamente inteso cosicché, avulse dal loro conte- sto e dal complesso delle emergenze istruttorie e colle- gate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono utilizzate al fine d'estrarne signi- ficati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dal- la ricorrente stessa, ma non risultano, all'evidenza, su- scettibili d'adeguato riscontro e, quindi, costituiscono elementi di giudizio inidonei a fornire qualsivoglia sup- porto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai fini d'una soluzione dei punti salienti in controversia difforme da quella adottata dal giudice a quo. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che, come già accennato, la motivazione fornita dal detto giu- dice all'assunta decisione risulta non solo puntuale, ma anche adeguata e logica, basata com'è su considerazioni del tutto idonee allo scopo in ordine alla valenza ogget- tiva e consequenziale attribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi, nonché al giudicato formatosi in punto d'inter- pretazione e valutazione delle risultanze della CTU, capo IO c/ SA RG 13761/99 -16 di motivazione, questo, assorbente e neppure impugnato;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri di- screzionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabi- li in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva della ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Con il settimo motivo, la ricorrente denunziando "contraddittoria motivazione circa la servitù artificia- le" si duole che la corte territoriale abbia ritenuto verificatasi la servitù artificiale, omettendo d'esamina- re comparativamente le risultanze dell'ATP e della CTU, nella quale sono denunziate opere non esistenti nella de- scrizione dei luoghi dell'ATP di poco precedente;
non ab- bia considerato come a norma dell'art. 1095 CC la servitù deve essere apparente, mentre nel caso in esame essa divenuta tale solo con 1'intervento delle opere di cana- lizzazione realizzate dal SA, non rilevate in ATP ed esistenti nella successiva CTU. Con l'ottavo motivo, la ricorrente denunziando "contraddittoria motivazione rispetto alle dichiarazioni della controparte" - si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto di quanto dichiarato dalla
contro
- parte, la quale aveva sempre indicato come naturale e non artificiale il deflusso dell'acqua dal proprio fondo a IO c/ SA RG 13761/99 17- quello inferiore ed abbia consapevolmente forzato tali dichiarazioni del SA poiché, diversamente non vi sa- rebbero stati gli elementi utili per l'accertamento del- l'usucapione. Con il nono motivo, la ricorrente - denunziando 'omessa motivazione circa la irrilevanza parziale della "1 CTU" si duole che la corte territoriale abbia stravolto il senso della CTU, nella quale era chiaramente descritta un'intera zona agricola pavimentata, con conseguente ag- gravio dell'asserita servitù a carico del fondo inferio- re, costretto a ricevere non più il residuo dell'assor- bimento del fondo superiore, bensì l'intera quantità di acqua inevitabilmente rifiutata dalla pavimentazione non più di terreno, ma di cemento. I tre surriferiti motivi - che afferiscono ad aspetti d'una questione da decidersi in unico contesto e da trattare, quindi, congiuntamente - non meritano acco- glimento. La corte territoriale ha, infatti, evidenziato non solo come la domanda originaria attenesse alla sola pre- tesa inesistenza del diritto all'immissione delle acque e non anche all'assunto aggravamento della servitù dedotto in appello, da ciò deducendo l'inammissibilità di tale non consentita estensione della domanda stessa, ma anche come tanto le due CTU quanto le deposizioni testimoniali, IO c/ SA RG 13761/99 - 18 - donde era stata desunto il fondamento dell'eccezione d'usucapione, attenevano alle connotazioni degli scoli ed all'insussistenza del preteso aggravamento sino alla data della loro acquisizione, donde l'estraneità al giudizio di qualsiasi questione riguardante innovazioni successive sia alla domanda originaria sia all'acquisizione dei mez- zi istruttori;
tali considerazioni, decisive sul punto, non hanno formato oggetto di puntuali contestazioni nei motivi in esame. Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente ido- nee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si rea- lizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una capo, l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una ° sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il sin- golo capo di essa, debbano essere respinti nella loro in- IO c/ SA RG 13761/99 -19A terezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute av- verso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza Q del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse. Con il decimo motivo, la ricorrente denunziando - 'omessa integrazione del contraddittorio" si duole che - la corte territoriale, interpretando le richieste di con- troparte come tacite riconvenzionali dirette all'accer- tamento dell'usucapione, non abbia disposto l'integrazio- ne del contraddittorio nei confronti del proprio coniuge, GE EL, cui il fondo in questione appartiene per essere stato acquistato da essa ricorrente in regime di comunione legale dei beni. Il motivo non merita accoglimento. Anzi tutto perché, come già evidenziato, i giudici del merito hanno fondatamente ritenuto di delibare non una domanda riconvenzionale bensì un'eccezione, onde l'argomentazione in diritto svolta con la censura, atte- nendo alla sola ipotesi della domanda riconvenzionale, in quanto prende le mosse da un presupposto errato non può che essere disattesa;
in secondo luogo perché, co- munque, la circostanza di fatto all'origine del motivo è solo apoditticamente enunziata senza alcun riscontro probatorio, dacché dei pretesi rapporto di coniugio ed acquisto comune non s'indicano i necessari dati identi- IO c/ SA RG 13761/99 - 20 - ficativi, e tanto già basterebbe, risultando disatteso il principio d'autosufficienza del ricorso, ma neppure si deduce che la relativa documentazione fosse stata ri- tualmente prodotta ed acquisita agli atti. Con l'undicesimo motivo, la ricorrente - denunzian- ilmotivazione circa do "omessa valutazione ed errata -vincolo sul fondo di proprietà IO" si duole che la corte territoriale abbia erroneamente interpretato la ri- chiesta di disporre nuovi accertamenti e l'acquisizione d'informazioni presso determinati soggetti, tra i quali la Sovrintendenza, come richiesta volta ad ottenere la chiamata in causa di quest'ultima ed abbia omesso di va- lutare sia il DM 19/12/92, con il quale era stata dispo- sta a conservazione della vegetazione esistente nell'area di sua proprietà, sia la documentazione depositata in se- condo grado, comprovante l'esistenza del vincolo ex I. 1089/39 sul fondo stesso. Il motivo non merita accoglimento. Indipendentemente dalla motivazione data sul punto dalla corte territoriale e, comunque, a sua integrazione e/o correzione ex art. 384/II CPC, devesi, infatti, rile- vare come la questione della sussistenza d'eventuali vin- coli di carattere pubblicistico quale presupposto del pe- titum non avesse formato oggetto di deduzione e tratta- zione nel corso del giudizio di primo grado o di censura IO c/ SA RG 13761/99 -21A della sentenza resa in quella sede per omessa pronunzia sul punto. Pertanto, si trattava di nuova causa petendi impli- cante un thema decidendum estraneo al contraddittorio svoltosi nel precedente grado comportando i nuovi ele- menti, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, con modifica dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei ter- mini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non s'era svolto in quella sede il contraddittorio che non poteva, dunque, essere prospettata per la prima volta in appello, ostandovi il disposto dell'art. 345 CPC. Con il dodicesimo motivo, la ricorrente denun- ziando 'omessa motivazione circa la mancata ammissione di "1 -interrogatorio formale" si duole che la corte territo- riale non abbia ammessO l'interrogatorio formale della controparte omettendo qualunque motivazione sul punto. Il motivo non merita accoglimento. Non vi si riportano, infatti, le circostanze sulle quali l'interrogando avrebbe dovuto rispondere, mentre, come si è già in precedenza evidenziato, il ricorrente per cassazione che denunci un vizio ovvero una carenza di IO c/ SA RG 13761/99 -22-洺 motivazione su di un punto decisivo della controversia per mancato esame d'un mezzo di prova nel corso del giu- dizio di merito ha l'obbligo, se non di trascriverne, nell'atto di impugnazione, il contenuto integrale, quanto meno d'indicare, in modo esaustivo, le circostanze di fatto che formavano oggetto del detto mezzo di prova, at- teso il principio dell'autosufficienza del ricorso, che deve contenere in sé tutti gli elementi che consentano al giudice di legittimità il diretto controllo della decisi- vità del mezzo di prova, non essendo sufficiente, al ri- guardo, il mero richiamo agli atti difensivi o propositi- vi del pregresso giudizio di merito. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 3.227.200 , pari ad E 1666,71 delle quali £ 3.000.000, pari ad E 1.549/37, per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 18.10.2001. sidente Il President Factorici Il est. natiev Kettiny IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 11 APR 2002 IL CANCELLIERE C1 1097 122.11 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 145ET 61,97 Iscritto a ruolo il 03.05.12 Art. 11. 12 1276 TOT 191,08