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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/11/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro n. 3551/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. LE Di IE nella causa
TRA
(nato a [...] - RM – in data 8.07.1973), Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Valdinievole n. 11, presso lo studio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, giusta procura generale in atti convenuto
CP_2
- dichiara illegittimo l'indebito di cui alla comunicazione del CP_1
27.10.2022 e dichiara non dovute da parte ricorrente le somme pretese dall' con detto provvedimento;
CP_1
- condanna, di conseguenza, il medesimo Istituto alla restituzione in favore del ricorrente di quanto eventualmente trattenuto e/o riscosso a tale titolo, oltre interessi nella misura di legge;
- condanna l' alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari di CP_1 parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è titolare di pensione di inabilità civile. Parte_1
Con nota del 27.10.2022, l' ha comunicato al quanto segue: CP_1 Parte_1
«Gentile Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07727537 per un importo complessivo di euro 4.083,99 per i seguenti motivi: - Ѐ stato riscosso l'aumento sociale della pensione non spettante
a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge
[…]»
Il ha contestato l'operato dell' deducendo l'irripetibilità delle Parte_1 CP_1
somme percepite antecedentemente al suddetto provvedimento per aver percepito le stesse in buona fede.
L' nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza, precisando che l'indebito è scaturito dal superamento del limite di reddito per godere della maggiorazione sociale, dal momento che nell'anno 2020, il oltre a percepire la pensione di invalidità civile, ha ricevuto anche Parte_1 ratei di assegno ordinario d'invalidità.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
La Corte di legittimità ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale (come quello che viene in rilievo nella specie) determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (in questi termini,
2 vedi Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 26036 del 2019; Cass. n. 31372 del 2019;
Cass. n. 16088 del 2020; ancora più recentemente Cass. n. 13916 del 2021).
In particolare, con riguardo alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, tale giurisprudenza ha spiegato che “la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Applicando tali principi al caso in esame, deve rilevarsi che il provvedimento di comunicazione dell'indebito sia datato 27.10.20222 ed il periodo di recupero è compreso tra il mese di gennaio 2021 e quello di dicembre 2021, ossia riguarda un arco temporale antecedente a detta comunicazione.
Le somme erogate alla ricorrente, pertanto, sono irripetibili.
Invero, l' non ha neppure dedotto un'ipotesi di dolo del ricorrente, né un CP_1 intento fraudolento emerge dalle evidenze documentali a disposizione, riguardando la contestazione dell'Istituto uno scostamento reddituale di modesta entità. Peraltro, deve notarsi che la prestazione oggetto di indebito (ossia la maggiorazione sociale) è stata riconosciuta “automaticamente” dall' (vedi CP_3
pag. 2 della memoria difensiva), per cui non appare ipotizzabile una condotta abusiva del volta ad ottenere indebitamente prestazioni assistenziali. Parte_1
Dunque, il provvedimento restitutorio dell' deve ritenersi illegittimo. CP_1
Ogni altra questione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente (nella liquidazione delle spese si tiene conto del valore
3 dell'indebito e della non particolare complessità della controversia nonché del carattere meramente riepilogativo della fase decisoria).
Tivoli, 18.11.2025.
Il Giudice
LE Di IE
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