Sentenza 16 dicembre 1999
Massime • 2
L'avvocato dello Stato, generale o distrettuale, che ha esercitato la difesa di un impiegato o di un agente della pubblica amministrazione davanti a un giudice penale territoriale, può proporre, ai sensi dell'art.571, comma 3, cod.proc.pen, ricorso per cassazione; ne' a tal fine deve essere iscritto all'albo speciale di cui all'art.613 dello stesso codice, in quanto gli avvocati dello Stato sfuggono a questa preselezione in base alla disciplina derogatoria dettata dall'art.1, comma 2, del r.d. n.1611 del 1933.
A norma dell'art.2 del d.lgs. n.626 del 1994, per datore di lavoro - ai fini della normativa sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro - deve intendersi, nelle pubbliche amministrazioni, il dirigente al quale spettano poteri di gestione, da individuare ai sensi dell'art.30 del d.lgs. n. 242 del 1996. Tale individuazione è stata operata, per gli uffici giudiziari, con decreto del Ministro della giustizia del 18 novembre 1996, il cui art.1, lett.g), ha stabilito che per gli uffici medesimi devono considerarsi datori di lavoro i rispettivi capi. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso che tale qualità rivestisse il provveditore regionale alle opere pubbliche, chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all'art.13 del d.P.R. n.547 del 1955, per la omessa dotazione di uscite di sicurezza per taluni uffici di un tribunale, conseguentemente annullando senza rinvio la relativa sentenza di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/1999, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 16/12/1999
1. Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe SAVIGNANO " N. 4263
3. " Pierluigi ONORATO (est.) " REGISTRO GENERALE
4. " ER IN " N. 04575/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto per AD NI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 5.11.1998 dal pretore di Salerno. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto,
Udito il difensore dell'imputato, avvocato generale dello Stato Vincenzo Nunziato, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 5.11.1999 il pretore di Salerno ha dichiarato NI GI colpevole del reato di cui all'art. 13 D.P.R. 547/1955, perché, quale Provveditore alle Opere Pubbliche per la
Campania, aveva omesso di dotare i locali del quarto piano del Palazzo di Giustizia di Salerno, adibiti alle cancellerie delle sezioni civili del tribunale, delle uscite di sicurezza da utilizzare per le situazioni di emergenza (accertato in Salerno il 29.5.1996). Per l'effetto il pretore ha condannato il GI alla pena di lire 6.000.000 di ammenda.
Il giudice osservava che, delle tre contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro imputate al GI in relazione ai detti locali: e cioè omessa apposizione di cartelli indicanti il sovraccarico massimo sopportabile (art. 9 D.P.R. 547/1995), omessa manutenzione in buono stato di stabilità dei locali in rapporto agli eccessivi carichi dei fascicoli processuali (art. 374 D.P.R. cit.), omessa dotazione delle uscite di sicurezza per le situazioni di emergenza (art. 13 cit.), solo quest'ultima rientrava nella sfera di responsabilità dello stesso GI, quale provveditore regionale alle opere pubbliche, in quanto solo quest'ultima richiedeva un intervento edilizio di manutenzione straordinaria, come tale di competenza del provveditore alle opere pubbliche.
2 - Il difensore dell'imputato, Rossella Sibilia, avvocato dello Stato in servizio presso l'avvocatura distrettuale di Salerno, ha proposto appello, convertito ex lege in ricorso, deducendo sostanzialmente due motivi.
Co0l primo sostiene che il provveditore regionale alle opere pubbliche non è destinato delle norme sulla sicurezza del lavoro, che incombono invece sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui preposti, e quindi - nella fattispecie - sull'amministrazione della giustizia, la quale avrebbe dovuto rivolgersi al provveditore semplicemente per la progettazione e l'esecuzione dei lavori individuati come necessari.
Col secondo motivo il difensore ricorrente sostiene che sussistevano comunque due cause di non punibilità, che il pretore non ha preso in considerazione: in primo luogo, l'impossibilità di eseguire i lavori nel termine concesso dall'Asl competente, giacché l'amministrazione giudiziaria non aveva liberato i locali - come richiesto dal provveditore - dodici mesi prima del termine stesso;
in secondo luogo, il blocco della spesa pubblica disposto con D.L. 20.6.1996, che impedì di dar corso ai lavori già programmati dal provveditore. Motivi della decisione
3 - In un primo momento il procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso, considerato che l'avvocato distrettuale dello Stato, Rossella Sibilia, che l'aveva sottoscritto, non era iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione di cui all'art. 613 c.p.p.. Avverso tale conclusione l'avvocato generale dello Stato ha presentato tempestiva memoria scritta, argomentando per la legittimazione a ricorrere in capo all'avvocato Sibilia, e chiedendo la fissazione del ricorso in udienza pubblica.
In relazione a tale questione preliminare, va affermata l'ammissibilità del ricorso.
Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del R.D. 30.10.1933 n. 1611 (testo unico sull'avvocatura dello Stato), "gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità". Ciò vale anche per i casi (come quello presente) in cui l'avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa degli impiegati e degli agenti delle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 44 del predetto testo unico (v. art. 45). È quindi evidente che gli avvocati dello Stato possono esercitare le loro funzioni difensive anche presso la corte di cassazione, senza necessità che siano iscritti all'albo speciale di cui al predetto art. 613 c.p.p. (che infatti non comprende avvocati dello Stato nella loro specifica qualità). In altri termini, la norma del testo unico è chiaramente derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art.613 c.p.p., limitatamente agli avocati dello Stato, appartenenti alla avvocatura generale o alle avvocature distrettuali. Vero è che è l'avvocatura generale dello Stato che provvede alla difesa delle cause davanti alla corte di cassazione, mentre le avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni, salvo il potere dell'avvocatura generale di avocare a sè la trattazione di qualsiasi causa (artt. 1, 2 e 3 del R.D. 30.10.1933 n. 1612, regolamento esecutivo del t.u. sull'avvocatura di Stato;
art. 9 legge 3.4.1979 n.103). Ma è anche vero, anzitutto, che gli avocati e i procuratori dello Stato addetti alle avvocature distrettuali possono, in via eccezionale, essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, quando l'avvocato generale ne ravvisi l'opportunità (art. 3, comma 3, del regolamento), ovvero su proposta dell'avvocato distrettuale e previo parere del comitato consultivo (art. 9, comma 3, legge 103/1979). Inoltre, questo sono norme che regolano la ripartizione interne delle funzioni nell'ambito dell'avvocatura di Stato, ma non hanno effetto in ordine alla legittimazione a proporre impugnazione in capo agli addetti alla stessa avvocatura. Invero, l'avvocato dello Stato (generale o distrettuale) che ha esercitato la difesa di un impiegato o di un agente della pubblica amministrazione davanti a un giudice penale territoriale;
ai sensi dell'art. 571, comma 3, c.p.p., può proporre ricorso per cassazione;
ne' a tal fine deve essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., proprio perché gli avvocati dello Stato sfuggono a questa preselezione.
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa corte. In particolare si è statuito che l'avvocato distrettuale dello Stato è legittimato a proporre ricorso per cassazione e ad estendere i relativi motivi e a depositarli, quando l'avvocato generale dello Stato non abbia esercitato il potere di avocazione (Cass. Sez. VI, n. 17330 del 16.12. 1989, ud. 6.11.1989, Greco, rv. 182829); che è ammissibile il ricorso per cassazione redatto e presentato da un addetto all'avvocatura distrettuale dello Stato, anziché dall'avvocatura generale, giacché la ripartizione delle funzioni tra avvocatura generale e avvocature distrettuali può avere effetti sull'abilitazione di queste ultime allo svolgimento delle funzioni di difesa nei procedimenti davanti alla corte di cassazione, ma non incide in alcun modo sulla loro legittimazione a produrre i motivi del ricorso (Cass. Sez. II, n. 10954 del 4.11.1991, ud. 24.4.1991, p.c. in proc. Leonetti, rv. 1888489).
4 - Nel merito il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo resta assorbito.
Destinatario della norma di sicurezza prescritta dall'art. 13 del D.P.R. 27.4.1955 n. 547 è sicuramente il datore di lavoro indicato nell'art. 4 dello stesso decreto, giacché rientra evidentemente solo nelle attribuzioni proprie del datore di lavoro quella di deliberare e realizzare le vie e uscite di emergenza che sono necessarie per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Orbene, com'è noto, l'art. 2 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, modificato dal D.Lgs. 19.3.1996 n. 242, ha per la prima volta definito il concetto di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (lett. b). E in particolare ha stabilito che, nelle amministrazioni pubbliche per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione. Inoltre, a norma dell'art. 30, comma 1, del citato D.Lgs. 242/1996, gli organi di direzione politica o di vertice della stesse pubbliche amministrazioni, devono procedere alla individuazione specifica dei dirigenti o funzionari da considerarsi come datori di lavoro nella soggetta materia. E il ministro di (grazia e) giustizia, in ottemperanza a detta norma, con decreto del 18.11.1996, ha stabilito che per gli uffici giudiziari devono considerarsi dato di lavoro i rispettivi capi (lett. g) dell'art. 1).
Ne consegue che, per la fattispecie di causa, obbligato principale per la prevenzione era il presidente del tribunale civile di Salerno, al quale incombeva il dovere di predisporre le vie e uscite di emergenza per i locali adibiti alla cancelleria.
In ossequio al principio di legalità vigente nel diritto penale, invece, nessuno obbligo di prevenzione incombeva al provveditore regionale alle opere pubbliche, al quale compete propriamente il potere di approvare e gestire opere nuove su edifici pubblici di importo modesto (come verosimilmente quelle di cui trattasi). In ipotesi, al provveditore per la Campania poteva semmai contestarsi la contravvenzione di cui all'art. 13 del D.P.R. 547/1955 non nella sua propria qualità, ma in concorso con il presidente del tribunale (e sembra in effetti di capire dalla sentenza impugnata che la misura prevenzionale fu segnalata al provveditore regionale dal capo dell'ufficio giudiziario o direttamente dal competente ispettorato del lavoro;
e che poi la misura non fu tempestivamente attuata, per inadempienze o dell'ufficio giudiziario o dello stesso provveditorato). Ma in effetti la contravvenzione è stata contestata al GI non a titolo di concorso col capo dell'ufficio giudiziario, ma nella sua qualità di provveditore regionale alle opere pubbliche. In tale veste però, egli non era destinatario delle norme sulla sicurezza degli uffici giudiziari. Sicché andava assolto per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il GI non ha commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000