Sentenza 11 dicembre 2003
Massime • 1
Il principio posto dall'art.51, comma secondo e terzo, D.Lgs. n.213 del 1998 - per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali - riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative. Ne consegue che detto arrotondamento non è applicabile al ragguaglio ex art. 135 cod. pen. fra pene pecuniarie e detentive, che sebbene previsto da legge penale non ha natura di sanzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2003, n. 6514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6514 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 11/12/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2020
3. Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 04168/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Ancona;
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, emessa ex art. 444 c.p.p. in data 9.7.2002 nei confronti di:
ZI AN;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Letta la requisitoria del P.G. presso questa Corte che ha concluso per: Annullamento con rinvio;
OSSERVA
Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in data 9.7.2002, con la quale, su conforme richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. era stata applicata a ZI NA la pena di mesi uno e giorni venti di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 1.900,00 di multa, ha proposto ricorso per Cassazione il PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo a motivi del gravame:
Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) in relazione all'art. 444 c.p.p. per erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 53 L. 689/81, 135 c.p. e 51 D. L.vo 213/98, per errato calcolo di traduzione in Euro della pena, con immediato arrotondamento del criterio di ragguaglio, con eliminazione in via preliminare dei decimali, nonostante il D. L.vo cit., in relazione alla conversione in Euro dei valori espressi in Lire ed alla eliminazione degli eventuali decimali prodotti con il calcolo legale di tale conversione, si riferisse soltanto "alle sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, espresse in Lire nelle vigenti disposizioni", non risultando, quindi, applicabile tale criterio nella specie, posto che l'importo di L. 75.000, previsto dalla legge penale ex art. 135 c.p. non ha natura di sanzione, costituendo, invece, un criterio di ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie, sicché il calcolo esatto doveva essere fissato in Euro 1.936,00 con eliminazione del decimale (Infatti: Euro 38,73, pari a L. 75.000, moltiplicati per 50 giorni determinano l'importo di Euro 1.936,50).
Il ricorso è fondato.
Ed invero, come esattamente rileva il P.G. ricorrente, il computo eseguito dal giudice di merito, in relazione all'eliminazione "a monte" dei decimali, in tema di conversione in Euro dei valori espressi in lire, è errato perché in contrasto con la normativa puntualmente richiamata nel ricorso, tenuto conto proprio del fatto che, quanto disposto dal D. L.vo. 213/98, circa l'eliminazione "preventiva" dei decimali, si riferisce soltanto alle sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, espresse in lire nelle vigenti disposizioni, sicché non risulta applicabile tale criterio all'importo pecuniario di L. 75.000 che, ex art. 135 c.p., sebbene previsto da legge penale, non ha natura di sanzione, ma costituisce "un criterio di ragguaglio fra pene detentive e pecuniarie". Di qui la corretta conclusione cui perviene l'Ufficio ricorrente nella determinazione dell'importo in Euro nella conclusiva misura di 1.936 in luogo di 1.900, come erroneamente fissata in sentenza impugnata, quale pena pecuniaria della multa in conversione di mesi uno e giorni 20 di reclusione, applicata in concreto alla imputata. Ritiene la Corte che, avuto riguardo al fatto ascrivibile ad un mero errore di computo della quantità della pena, giova richiamare il disposto del co. 2^ dell'art. 619 c.p.p., sicché, anche per intuibili ragioni di economia processuale, la rettifica della quantità della pena pecuniaria della multa "tradotta" in Euro va operata da questa stessa Corte, senza pronunciare annullamento con rinvio.
L'impugnata sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena pecuniaria che va rideterminata in complessivi Euro 1.936,00.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che ridetermina in complessivi Euro 1.936,00. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004