Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
L'ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere (nella specie detenzione domiciliare) di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non può essere automaticamente preclusa, senza limiti di tempo, dalla condanna stessa, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione delle condizioni richieste dalla legge per fruire del beneficio, valutazione che impone al giudice un'analisi approfondita della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.
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Una lettura costituzionalmente orientata non preclude automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell'intervenuta condanna per evasione, ma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti, oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione compiuto. Nel nostro ordinamento penitenziario è esclusa la prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati: nella materia …
Leggi di più… - 2. Benefici penitenziari, personalizzazione, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 41956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41956 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2734
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 14264/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO;
nei confronti di:
1) LL COSIMO, N. IL 08/01/1950;
avverso l'ordinanza n. 709/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO, del 25/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza deliberata il 25 febbraio 2009, il Tribunale di sorveglianza di Tarante, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, concedeva il beneficio della detenzione domiciliare a LO Cosimo, in stato di libertà per la intervenuta sospensione dell'esecuzione della residua pena da espiare, inferiore a tre anni di reclusione, allo stesso inflitta in forza di due sentenze di condanna, una delle quali, emessa nell'ottobre 2005, relativa al reato di evasione.
Il Tribunale riteneva, infatti: a) che il divieto stabilite dall'art. 58 quater, comma 1, ord. pen., non operava nel caso in esame, in quanto erano trascorsi più di tre anni dalla commissione del reato e dalla ripresa della detenzione, termine di scadenza del divieto, ex art. 58 quater, comma 3, ord. pen.; b) che il LO appariva meritevole del beneficio, in quanto dalla indagine sociale dell'UEPE di Taranto si evinceva la idoneità e sperimentabilità della misura alternativa, tenuto conto: (1) dell'esistenza di una forte rete familiare, (2) dello svolgimento da parte del condannato, da molti anni, di una regolare attività lavorativa;
(3) della circostanza che l'istante, sia pure soltanto dopo la commissione di numerosi reati, aveva finalmente intrapreso, col raggiungimento dell'età matura, un percorso di riflessione sul proprio passato e di comprensione della valenza antisociale delle sue condotte.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, atteso il chiaro disposto normativo dell'art. 58 quater ord. pen., che ha voluto introdurre una preclusione generalizzata all'ammissione ai benefici nei confronti di coloro che siano stati riconosciuti responsabili del delitto di evasione, evidenziando altresì la totale assenza di motivazione sul punto, malgrado la questione fosse stata oggetto di specifica trattazione nel corso dell'udienza camerale.
3. Il ricorso è infondato.
Ed invero questa Corte, con riferimento ad una fattispecie non dissimile esaminata proprio dal Tribunale di Sorveglianza di Tarante, ha di recente affermato (si veda Sez, 1, Sentenza n. 22368 del 28/5/2009, Rv. 244130), anche in base ad una attenta interpretazione della L. n. 251 del 2005, art 7, comma 6, che ha novellato la L. n.354 del 1975, art. 58 quater, comma 1 e successive modifiche (c.d.
legge di ordinamento penitenziario) rispettosa delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale in argomento, il principio di diritto secondo cui "la condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari...., dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio", sicché, avendo il giudice di merito provveduto ad una siffatta indagine, sviluppando sul punto una motivazione completa ed esauriente che non ha formato oggetto di specifica censura da parte del PM ricorrente, nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nell'ordinanza impugnata. In particolare come affermato da questa Corte nella già citata decisione, dalle decisioni più recenti della Consulta emerge una trama interpretativa unitaria, in base alla quale l'automatica preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari in ragione di una scelta general-preventiva si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa che caratterizzano il trattamento penitenziario;
principi generali, questi, recepiti anche in due recenti decisioni delle Sezioni Unite (Sez. Un. 28 marzo 2006, ric. Alloussi;
Sez. Un.30 maggio 2006, ric. Aloi), sicché deve ritenersi che l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (nel caso di specie, la detenzione domiciliare) di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta affermazione di penale responsabilità per il delitto di evasione non possa, come sostenuto dal PM ricorrente, essere automaticamente preclusa, senza limiti di tempo, dalla intervenuta condanna, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire del beneficio richieste dalla legge. Piuttosto, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 c.p., oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione compiuto, che nel caso in esame risulta regolarmente svolta. Tali considerazioni, per altro, non si pongono in contrasto con il precedente citato dal Procuratore generale ricorrente (Cass., Sez. 1A, 13 febbraio 2007, n. 9719, Tarante), intervenuto in epoca antecedente alla parziale declaratoria di incostituzionalità della norma in esame, e si pongono in una linea di coerenza interpretativa con altre decisioni di questa Sezione (Cass., Sez. 1A, 12 marzo 2008, Ahmetovic, rv. 240142; Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 5 giugno 1992, ric. D'Onofrio, Rv. 190521) che ha affermato principi analoghi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009