Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9452 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
$ 9452 /01 REPUBBLICA 'ITA, MANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 20937/99 Cron. N. 21181composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- Rep. N. 66 Ettore Mercurio -Consigliere- Ud. 11.05.2001 2. 3. " RA NI AI -Consigliere- 66 Corrado Guglielmucci -Consigliere- 4. 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Cerioni e NI Todaro, elettivamente domi- ciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17, in virtù di mandato speciale in atti 2332 Ricorrente
CONTRO
AR RI PP, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Stazione di Monte Mario 9, presso lo studio 2 dell'Avv. Alessandra Gullo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giu- seppe Magaraggia del foro di Brindisi Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 45/99 del Tribunale del Lavo- ro di Brindisi del 14.5.1999/25.8.1999 nella causa iscritta al n. 2125 del R. G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Nicola Valente per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Fi- nocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, BA RI NA. premesso di essere bracciante agricola, conveniva l'INPS dinanzi al Pretore di Brindisi per sentirlo condannare al pagamento in suo favore dell'indennità di malattia per i periodi dal 30.4.1990 al 10.6.1990 e dal 22.6.1990 al 27.7.1990. L'INPS, costituendosi, contestava l'avversa pretesa, sostenendo che la BA aveva inviato due certificati medici non conte- nenti indicazioni sufficienti e adeguate circa il proprio indirizzo, sicché l'assicurata non aveva consentito tempestivamente l'espletamento della visita medica di controllo. All'esito, l'adito Pretore, con sentenza n. 1655 del 1997, accoglie- va la domanda. Tale decisione, appellata dall'INPS, veniva confermata dal Tri- 3 bunale di Brindisi,con sentenza del 14.5.1999/25.8.1999, il quale osservava, sulla base di informazioni assunte presso il Comune di Ceglie Messapica e delle certificazioni mediche in atti, che non potevano ritenersi sussistenti le condizioni per dichiarare la de- cadenza della BA dal diritto alla relativa indennità di malat- tia per i due periodi in questione Avverso la decisione anzidetta ricorre per cassazione l'INPS con unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso la BA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del D.L. n. 464 del 1983, conver- tito nella legge n. 638 del 1983, 2697 cod. civ., 115 c.p.c., non- ché erronea ed insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c. p. c. In particolare l'INPS sostiene che l'impugnata sentenza, con evi- dente violazione di diritto, decidendo in relazione ad entrambi i periodi di malattia, ha ritenuto che l'irreperibilità fosse dovuta alla mancanza del numero civico, da addebitare esclusivamente al comune di residenza e comunque ad "inadeguate ricerche" da parte di esso istituto. Aggiunge che tali conclusioni non possono ritenersi accettabili sul piano del diritto, innanzitutto perché non possono essere ad- dossate ad esso istituto le conseguenze negative addebitabili ad altro soggetto (Comune) né la mancanza di colpa da parte del la- 4 voratore ammalato può essere assunta quale elemento discrimi- nante nella materia in esame. Il ricorrente afferma altresì che non era esso istituto a dover compiere ulteriori indagini, come erroneamente deciso dai giudici di appello, ma sarebbe spettato al lavoratore fornire all'INPS ulteriori elementi di dettaglio per rendere possibile la concreta reperibilità da parte del medico di controllo. Da parte sua la BA in via preliminare deduce l'inammissibilità del ricorso, per essere stati proposti motivi in fatto e non in diritto, in ogni caso contesta le avverse argomen- tazioni e deduzioni per avere i giudici di merito escluso qualsiasi negligenza di essa resistente. Ciò premesso e puntualizzato sulle opposte linee difensive, que- sta Corte ritiene privi di pregio i rilievi mossi dall'INPS. Il Tribunale, attraverso una attenta disamina del comportamento tenuto dalle parti e degli elementi acquisiti anche attraverso in- formazioni presso il Comune di Ceglie Messapica, ha ritenuto che il mancato espletamento della prima visita di controllo fosse da attribuire, non ad un comportamento colposo dell'assicurata, ma al mancato tempestivo aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica da parte dell'anzidetto Comune ovvero ad inadeguate ricerche sulla Via Villa Castelli, denominata dal 1987 per un tratto Viale Aldo Moro. Uguali considerazioni ha svolto lo stesso Tribunale per il secon- do periodo di malattia, in relazione al quale la BA indicò 5 come propria residenza quella di Via Villa Castelli. Orbene, la valutazione compiuta dal Tribunale è sorretta da logica ed esauriente motivazione, ove si consideri che l'assicurata aveva indicato il proprio indirizzo nella Via Villa Castelli, successiva- mente denominata per un tratto Viale Aldo Moro, e che tale indi- cazione, anche se incompleta, avrebbe potuto consentire al me- dico incaricato dall'INPS con una normale diligenza di individua- re la residenza della BA. In questo senso del resto è l'orientamento di questa Corte, che in precedenza ha affermato come la mancata o incompleta indica- zione nel certificato medico del domicilio del lavoratore durante la malattia non comporti la perdita del diritto alla relativa inden- nità, quando l'INPS, usando la normale diligenza, sarebbe stato ugualmente in grado di esercitare il potere di controllo (Cass. sentenza n. 8093 del 26 luglio 1999; Cass. sentenza n. 6195 dell'8 luglio 1997). In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore della parte resistente come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del del giudizio di legittimità, che liquida in £. 23.000 oltre £.
2.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma addì 11 maggio 2001 6 Il Consigliere relatore estensore Alessandro be Neusis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 12 LUG. 2001 N E oggi,. R P I R IL CANCELLIERE T R E O N I Z O C 4 2 Il Presidente Luceurs Cere