Sentenza 24 marzo 1990
Massime • 1
La locuzione "diminuita fino ad un terzo" contenuta nell'art. 444 cod. proc. pen. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo. (nella specie è stata annullata con rinvio la sentenza che aveva accolto una richiesta di riduzione pari a due terzi della pena).*
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 1° dicembre 2022, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. 1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata della contravvenzione di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 maggio 2024
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 1° dicembre 2022, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. 1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata della contravvenzione di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/1990, n. 6179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6179 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 5
Dott. Ecc. ANTONIO BRANCACCIO Presidente
1. Dott. GAETANO LO COCO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " LF AS " n. 31062/89
3. " AE LC "
4. " DO GA "
5. " LO EL NA "
6. " NA RE "
7. " AS LA CA "
8. " OR LA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contro
OR IC, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 24 ottobre 1989 del Tribunale di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LO EL NA;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. PICCININNI che ha concluso per annullamento con rinvio. Osserva in fatto e diritto
1 - VE TT, in stato di detenzione, RI EP e AG EN, entrambi a piede libero, venivano tratti a giudizio avanti al Tribunale di Trento per rispondere ciascuno del delitto di cui all'art. 71 L. 22.12.1975, n. 685 per aver il primo venduto ed il secondo acquistato dal predetto e rivenduto in esecuzione di un medesimo disegno criminoso quantità non modiche di eroina e per aver la terza illecitamente detenuto, siccome accertato in Lavis il 17.6.1989, quindici grammi di eroina in concorso con il RI.
Alla udienza del 24 ottobre 1989, in cui il Tribunale dichiarava la contumacia del RI, il VE e la AG avanzavano entrambi ex art. 444 C.P.P. richiesta di applicazione della pena di un anno, quattro mesi di reclusione e £1.350.000 di multa da sospendersi condizionalmente ed in via subordinata di ammissione a giudizio abbreviato.
Il P.M. si opponeva all'accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 C.P.P. dagli imputati rilevando che alla stregua dell'anzidetta norma non era "concedibile la riduzione dei due terzi" sollecitata dai predetti, mentre "nel merito" riteneva la congruità della pena indicata dalla AG e "troppo mite quella indicata dal VE".
Decidendo con ordinanza in pari data in ordine alle suindicate richieste il Tribunale, preso atto del parere contrario espresso dal P.M., riservava pronuncia all'esito del dibattimento sulla richiesta della AG;
disattendeva quella avanzata ex art. 444 C.P.P. dal VE, condividendo le ragioni del dissenso espresso dal P.M. e, con riferimento alla richiesta di giudizio abbreviato formulata in subordine dal predetto, disponeva la sospensione del procedimento a suo carico e la separazione degli atti relativi assegnando al P.M. il termine di cinque giorni per il parere.
Con sentenza dello stesso 24 ottobre 1989 il Tribunale dichiarava il RI, rimasto contumace, colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione e £.
4.500.000 di multa con la confisca dei reperti mentre, in accoglimento della richiesta della AG, "condannava" l'imputata alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e £.
1.350.000 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della relativa esecuzione. Limitatamente alla "condanna" della AG interponeva ricorso per cassazione ex art. 569 C.P.P. il P.M. chiedendo che la corte riconosciuta l'errata applicazione all'art. 444 C.P.P. da parte del Tribunale annullasse l'impugnata sentenza nella parte relativa alla condanna dell'imputata suddetta con rinvio degli atti al giudice competente.
Pervenuti gli atti a questa Suprema Corte, il Presidente della VI Sezione penale segnalava con nota del 13 dicembre 1989 l'opportunità che la questione venisse decisa dalle Sezioni Unite penali stante la particolare delicatezza della stessa ed il fatto che dai giudici di merito essa era già stata risolta in maniera contrastante. Con provvedimento in pari data il Primo Presidente assegnava il ricorso per la relativa trattazione a queste Sezioni Unite Penali "ritenuta la speciale importanza della questione che ne costituiva oggetto".
2 - Il Tribunale nel decidere in ordine alla richiesta formulata in via principale dall'imputata implicante l'interpretazione della "locuzione fino a un terzo" contenuta nell'art. 444 C.P.P. onde stabilire se la misura faccia riferimento all'ammontare della diminuzione o al risultato della stessa e, quindi, alla pena alla quale in concreto è possibile pervenire "ha condiviso la tesi più favorevole al reo patrocinata dalla difesa per cui la diminuzione di pena poteva estendersi fino ai due terzi del minimo edittale indicando, infatti, la misura precisata nella norma la pena alla quale restava ridotta per effetto della diminuzione apportata quella da infliggere, rappresentata, appunto, dal terzo del minimo stesso. Deponevano in favore di tale interpretazione, secondo il Tribunale:
- la lettera della legge, per cui l'anzidetta locuzione "pena... diminuita fino ad un terzo" faceva chiaramente intendere che la misura percentuale era riferita non all'operazione di riduzione ma al risultato cui era consentito pervenire all'esito dell'operazione stessa;
- il confronto della norma in oggetto con la disciplina prevista negli art. 64 e 65 C.P. in cui la locuzione "in misura non eccedente il terzo" è usata per precisare che il limite attiene all'operazione di diminuzione mentre quella "fino ad un terzo" è usata in contrapposizione alla prima seppur nell'ipotesi di aumento di pena per esprimere il risultato dell'operazione più che le modalità della stessa;
- i lavori preparatori che nel loro svolgersi avevano portato ad ampliare grandemente l'utilizzabilità dell'istituto dell'applicazione concordata della pena. In quanto il testo definitivo della norma, che in origine limitava ad un terzo della pena edittale la misura della diminuzione, risultava modificato con l'aumento della soglia massima da uno a due anni e con la possibilità di tener conto di ogni attenuante concedibile in concreto, invece, che del minimo edittale. E, proprio "in tale sede, e quindi nell'ottica della rilevante espansione dell'applicabilità dell'istituto" che era introdotta la modifica in oggetto, anche se della stessa non v'era menzione nei lavori preparatori, all'evidente scopo di rendere più agevole il ricorso al patteggiamento. Ha contestato il P.M. ricorrente tutte le argomentazioni formulate dal Tribunale a fondamento della decisione adottata, assumendo che in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti la pena da irrogare non poteva essere diminuita in misura superiore ad un terzo della stessa già in concreto determinata. Come, nonostante l'obiettiva ambivalenza della lettera della norma in oggetto che si prestava, infatti, per la sua ambigua formulazione ad indicare sia la massima estensione della diminuzione sia l'entità della pena residua dopo la riduzione apportata e che, di per sè, rendeva vano il confronto con le espressioni usate in altri testi legislativi per esprimere gli stessi concetti, era reso manifesto dai lavori parlamentari e, in genere, preparatori che avevano portato all'attuale formulazione della norma in questione. Per cui ben poteva ritenersi che "la volontà del Parlamento" era stata "quella di introdurre una nuova attenuante dall'estensione massima di un terzo".
3 - L'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti realizza, come testualmente precisato nella relazione al progetto preliminare del Codice di Procedura Penale, che sembra opportuno richiamare per il più esatto inquadramento del thema d'indagine (cfr. p. 106), uno dei due nuovi schemi processuali nei quali è stato attuato in termini inediti il principio del "premio incentivo" per atteggiamenti di "meritorietà processuali dell'imputato". In quanto, pur rifacendosi da vicino alle forme del c.d. "patteggiamento" introdotto nel sistema del rito penale con la l. 24.11.1981, n. 689 (artt. 77-85) differisce ontologicamente da detto istituto di cui non riproduce, infatti, il carattere di "beneficio" riconosciuto a quest'ultimo (cfr. Corte Costit.16.7.1987, n. 267, Picciarelli). Tanto che, a differenza dell'altro, il patteggiamento previsto dall'art. 444 C.P.P. è sottratto alla valutazione discrezionale del giudice, è
reiteratamente lucrabile, non soffre esclusione "ratione personae", non è incompatibile con il "beneficio" della sospensione condizionale della pena alla cui concessione può, anzi, essere subordinata la stessa richiesta mentre neppure consente discriminazioni di natura oggettiva in relazione a specifici reati o categorie di reato purchè punibili con pena detentiva temporanea, ammettendo come unico limite alla sua operatività il contenimento della pena "pattuita" e, comunque, indicata nella richiesta in una misura predeterminata per legge.
Al riguardo va utilmente ricordato, proprio in considerazione dei riferimenti contenuti in sentenza e nell'interposto ricorso, che il "patteggiamento" comparso per la prima volta nella legge di delega del codice di procedura penale nella direttiva 35, terza parte, del testo licenziato nel marzo 1982 dal comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha subìto, nel lungo e travagliato iter parlamentare della suddetta legge, un progressivo ampliamento dell'ambito di operatività tanto che la formula iniziale che lo limitava alle pene detentive non superiori a tre mesi ("possono chiedere...l'applicazione...di una pena detentiva in misura pari a quella minima edittale del reato per cui si procede diminuita di un terzo e, comunque, non superiore a tre mesi di reclusione o di arresto") è stata progressivamente modificata portando il limite, prima, ad un anno nella direttiva 44 approvata dalla camera ("possono chiedere...l'applicazione della pena detentiva minima prevista per il reato tenuto conto delle circostanze, diminuita di non oltre un terzo e, comunque, non superiore a un anno di reclusione o di arresto solo o congiunto con pena pecuniaria") e, infine, a due anni in quello della commissione giustizia del senato, poi divenuto legge e trasfuso nell'art. 444 del vigente codice di rito penale ("possono chiedere...l'applicazione della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo non superi due anni di reclusione o di arresto soli o congiunti a pena pecuniaria").
4 - Tanto premesso, ritiene il Collegio che la questione posta dal ricorso del P.M. di Trento non trova nella lettera della legge affidabile chiave di lettura prestandosi la stessa, per come è formulata, a discordanti interpretazioni. In quanto l'espressione normativa "diminuita fino a un terzo" può ritenersi riferita, dato che ogni pena ha un suo minimo ed un massimo edittale, al risultato ultimo dell'operazione, secondo quanto affermato dal tribunale nell'impugnata sentenza (pena diminuita "fino" al terzo del minimo edittale) ovvero correlata all'entità massima della riduzione (pena diminuita al più di un terzo) in forza dell'interpretazione sostenuta dal ricorrente, riscontrata dal dato formale del nessun esplicito riferimento nella disposizione in oggetto alla pena edittale. Equivocità che, peraltro, ben s'intende superata ove si consideri la suindicata formula nell'intero contesto della disposizione o meglio dell'istituto giuridico in cui trovasi inserita, che è incentrato, appunto, sull'accordo delle parti proprio in ordine alla quantificazione della pena da proporre al giudice e che nei limiti fissati dalla legge può costituire oggetto di "patteggiamento". Per cui la locuzione prepositiva "fino a" nella stessa contenuta per essere correttamente intesa va letta con riferimento alla tipicità della procedura di cui è espressione caratterizzata dalla partecipazione, in veste di necessario interlocutore dell'imputato, del P.M. Il quale può, appunto "offrire" - come esattamente rilevato in dottrina - "meno del massimo consentito dalla legge" dalla quale è, infatti, previsto uno "sconto variabile" rispetto a quello "fisso" accordato nel rito gemello del giudizio abbreviato sicchè la stessa, concernendo le sole modalità del patteggiamento, "è unicamente espressione di uno spazio di contrattazione lasciato alle parti".
Così chiarito il senso e la portata della locuzione prepositiva "fino a", risulta, allora, evidente che il "terzo" indicato nell'art. 444 C.P.P. concerne soltanto la massima quantità di pena di cui può essere ridotta quella concordata dalle parti senza alcun riferimento al risultato finale dell'operazione. Come, peraltro, già avvertito in dottrina, per cui "niente lascia supporre che rispetto allo sconto fisso di un terzo della pena quantificata nel giudizio abbreviato dal giudice con riguardo a tutte le circostanze l'incentivo venga raddoppiato in un rito gemello" quale il patteggiamento, ma come lascia ritenere anche l'impiego, dopo la locuzione propositiva "fino a", dell'articolo indeterminativo "un" in luogo di quello determinativo "il" che il legislatore avrebbe presumibilmente usato per indicare il limite ultimo della riduzione apportabile sul minimo della pena edittale, analogamente a quanto disposto nell'art. 221 della legge fallimentare a proposito delle pene previste nel capo I "ridotte fino al terzo" in caso di applicazione del procedimento sommario al fallimento. Ma, soprattutto, come deve ritenersi in coerenza alla natura giuridica ed alla disciplina della diminuzione in oggetto, che seppur non rientra tra le attenuanti in senso tecnico perchè non correlabile ad alcun degli elementi tipici considerati dall'art. 70 C.P.. proprio perchè prescinde dal reato e dalla personalità
dell'imputato incentrandosi esclusivamente sulla "meritorietà processuale" dello stesso si qualifica come una causa di riduzione della pena regolata, alla pari delle attenuanti, dall'art. 63 C.P. Eppertanto, da una norma relativa a tutte le cause che, costituenti o meno circostanze di reato, influiscono comunque sulla quantificazione della pena. Per cui la locuzione normativa adottata dall'art. 444 C.P.P.. nel senso sopraindicato riscontra la sua disciplina nei principi fissati dal citato art. 63 C.P. e dall'art.65 C.P. che dello stesso costituisce il completamento normativo precisandone l'ambito di operatività. Sicchè la diminuzione va operata, secondo il combinato disposto degli artt. 63 e 65 C.P. sulla quantità della pena che il giudice applicherebbe al colpevole "qualora non concorresse la circostanza che la fa...diminuire" ed "in misura non eccedente un terzo".
Donde l'assoluta conformità ai principi regolatori fissati in materia dal diritto sostanziale dell'interpretazione che pone il limite massimo della riduzione da apportare sulla pena concretamente determinata in forza delle circostanze eventualmente ricorrenti e del giudizio di comparazione in misura comunque non superiore ad un terzo della pena stessa.
5 - Nè va trascurato il rilievo desumibile dall'interpretazione sistematica della norma che il legislatore del vigente codice di rito penale allorquando ha inteso fare riferimento alla pena edittale minima non ha lasciato all'interprete il compito di stabilirlo avendovi provveduto direttamente, tanto che nel procedimento per decreto ha testualmente disposto nel secondo comma dell'art. 453 che "il P.M. può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale". Vale, inoltre, rilevare che se la diminuzione prevista dall'art. 444 potesse raggiungere i due terzi della pena "il patteggiamento darebbe luogo - come giustamente rilevato in dottrina - ad un trattamento più vantaggioso di quello previsto per il decreto penale che può avere ad oggetto una pena diminuita fino alla metà senza gli altri effetti vantaggiosi riconosciuti alla sentenza di patteggiamento". Il che implicherebbe un rapporto irrazionale tra i due procedimenti, tale da incentivare l'opposizione al decreto fatta al solo scopo di patteggiare una definizione più vantaggiosa, cosa che il legislatore sicuramente ha voluto evitare perchè, come si legge nella relazione al progetto preliminare, la diminuzione fino alla metà è stata prevista "per rendere particolarmente appetibile l'acquiescenza alla definizione anticipata del procedimento penale" considerandola evidentemente il massimo incentivo prevedibile senza snaturare la pena, tenuto anche conto che esso è destinato ad operare rispetto ad illeciti da sanzionare con la sola pena pecuniaria e, dunque, di regola non particolarmente gravi, diversamente da quelli che possono formare oggetto di patteggiamento.
Ma un'ulteriore riflessione porta a ritenere l'infondatezza dell'interpretazione seguita dal Tribunale che si pone, infatti, in contrasto sul piano logico con il sistema che tende ad incoraggiare, premiandoli con congrua riduzione di pena, quei comportamenti del responsabile che, seppur non necessariamente ispirati da autentico ravvedimento, realizzano, comunque, l'eliminazione o, quanto meno, la mitigazione delle conseguenze dannose del reato o che riconosce la minore capacità offensiva dell'agente in considerazione della sua condotta di vita o delle sue condizioni personali, come la minore età o la più limitata intensità del dolo per l'accertata diminuzione delle capacità intellettive o volitive dello stesso ovvero la sua marginale partecipazione al fatto-reato rispetto ai correi. Per cui tali comportamenti e dette situazioni, che innegabilmente attingono in una più ampia visione della vicenda criminosa la sfera della persona offesa o evidenziano le possibilità di recupero e di reinserimento sociale del responsabile, risulterebbero pesantemente penalizzati a favore di scelte meramente utilitaristiche premiate, infatti, con una riduzione di pena addirittura doppia (2/3) rispetto a quella loro riservata dalla legge (in misura non eccedente 1/3). Con scarsa aderenza alla stessa logica del sistema penale al quale non può essere estraneo il precetto costituzionale che esalta la funzione emendativa della pena, certamente non correlata a meccanismi di sfoltimento del carico dei processi negli uffici giudiziari e di accelerazione del corso della giustizia.
6 - Soccorrono nell'interpretazione della contestata formula dell'art. 444 C.P.P., in maniera tanto più incisiva per quanto è ambigua la lettera della legge, i lavori preparatori richiamati in ricorso che attestano le reali intenzioni del legislatore nel momento della formulazione ultima della direttiva n. 45, poi recepita nella legge di delega e nel codice di rito penale. Laddove la Commissione Giustizia del Senato nel modificare la direttiva 44 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati ebbe a motivare le proprie scelte, che prevedevano tra l'altro l'innalzamento del tetto massimo previsto per il patteggiamento a due anni di reclusione o di arresto, affermando che "nella soluzione ora proposta...il riferimento non va, dunque, fatto alla pena edittale ma a quella irrogabile in concreto", sicchè l'esclusione di qualsiasi riferimento ai fini della riduzione della pena consentita al minimo di quella edittalmente prevista, lungi dal poter essere intesa come un'involontaria omissione del legislatore delegante, corrisponde ad un consapevole e determinato orientamento dallo stesso seguito e manifestato. Di cui v'è riscontro ulteriore sia nella Relazione della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che operava in sede di seconda lettura della legge di delega dopo le modifiche introdotte dal Senato nella quale a proposito dei mezzi di incentivazione previsti per indurre l'imputato a domandare la pena o a concordarla con il pubblico ministero si precisava che "a questo scopo la delega assicura al condannato la riduzione di un terzo della pena", sia in quella della IV Commissione permanente della Camera dei deputati, risalente al gennaio 1987 ove, a pag. 107, si legge che "nella direttiva 45 l'accordo è stato incentivato attraverso la diminuzione di un terzo della pena" ed a pag. 111, a proposito del giudizio per decreto, che "la diminuzione della pena sino alla metà trova la sua ragione nella constatazione che per gli altri procedimenti semplificati (giudizio abbreviato di cui alla direttiva 53 ed applicazione della pena su richiesta delle parti di cui alla direttiva 45) l'incentivo premiale prevede una diminuzione di pena sino ad un terzo". Donde il costante, esplicito e concorde riferimento da parte di entrambi i rami del parlamento ad uno "scalo", seppur variabile di pena secondo la logica dell'istituto, da apportare nella misura massima di un terzo della pena già in concreto determinata sulla pena stessa senza alcun riferimento a parametri di altro tipo o a diversi criteri di diminuzione.
Mentre a nulla rileva, neppure ai fini dell'interpretazione storico-evolutiva della locuzione normativa in oggetto, l'assunto del Tribunale per cui la maggior misura della riduzione della pena detentiva fino al residuo terzo del minimo edittale dovrebbe ritenersi comunque introdotta nel rinnovato sistema del rito penale inquadrandosi nel processo di profonda trasformazione subito dall'istituto del patteggiamento nel corso del surrichiamato iter della legge di delega e, quindi, in linea con le direttrici della riforma realizzata con la stessa e con gli scopi prefissati, trattandosi di affermazione priva di fondamento proprio perchè smentita in sede di lavori parlamentari e preparatori in cui sono state individuate nella sostanza e definite negli effetti le innovazioni introdotte in materia che di per sè hanno incisivamente realizzato l'allargamento degli spazi operativi dell'istituto. Così adeguatamente appagando le aspettative insorte nel Parlamento "sulla base della consapevolezza degli innegabili vantaggi per la deflazione e la celerità della giustizia derivanti dal potenziamento, in generale dei meccanismi processuali differenziati e, in particolare, di questa nuova specie di patteggiamento" (cfr. pag. 106 Rel.).
Sicchè, ogni diversa previsione circa una maggiore dilatazione quantitativa della riduzione di pena prevista dall'art. 444 C.P.P. corrisponde, al massimo, ad una mera aspirazione de iure condendo dell'interprete e non alla realtà normativa.
Nè potrebbe ragionevolmente affermarsi che con l'interpretazione patrocinata dal P.M., di cui è stata riscontrata la fondatezza, il patteggiamento verrebbe sul piano pratico sostanzialmente ad allinearsi al giudizio abbreviato con conseguente caduta di ogni incentivazione per l'imputato non più interessato a ricorrervi in relazione anche alla "variabilità" dello "sconto di pena" previsto per l'uno rispetto alla riduzione fissa stabilita per l'altro, proprio per l'ampio spazio riservato dalla legge all'iniziativa ed al potere dispositivo dell'imputato nella quantificazione della pena riscontrabile nel patteggiamento che riguarda, infatti, il merito e si riflette sul rito a differenza del giudizio abbreviato che, concernendo solo il rito, esclude ogni possibilità d'intervento dell'imputato in ordine alla determinazione della pena riservata al potere discrezionale del giudice, tenuto solo ad applicare la riduzione fissa stabilita ex lege dopo aver liberamente quantificato la pena stessa nell'applicazione dei criteri di cui agli art. 133 e 69 C.P. E ciò a prescindere dall'ampia gamma degli altri, vantaggiosi incentivi premiali esclusivamente previsti per il patteggiamento negli artt. 444, 445 e 689, 2 c. lett. E, C.P.P. in cui il legislatore delegato ha tradotto le "ulteriori misure" rimessegli da quello delegante per disciplinare gli "altri effetti della pronuncia" che di per sè non possono che concorrere ad orientare l'imputato nella scelta del rito alternativo contribuendo, così, a realizzare con il patteggiamento uno di quegli agili meccanismi si sfoltimento, ma certamente il più efficace e di più larga diffusione, predisposti ai fini della riforma del sistema di rito penale.
7 - Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono ritiene il collegio di dover annullare per violazione di legge l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rovereto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e 623, lett. c) C.P.P. annulla la sentenza pronunciata il 24 ottobre 1989 dal Tribunale di Trento nei confronti di AG EN e rinvia al Tribunale di Rovereto per nuovo esame.
Roma 24.6.1990.